Pensione Internazionale
Sistema comunitario di previdenza e assistenza sociale:
regolamenti comunitari e convenzioni bilaterali
Per coloro che hanno lavorato al di fuori dell’Italia è possibile, in presenza di determinati requisiti, fare domanda per richiedere la pensione in regime internazionale.
Se il soggetto ha prestato attività lavorativa in uno o più Paesi UE la disciplina di riferimento è contenuta nei Regolamenti comunitari. Per coloro che, invece, hanno lavorato in altri
Paesi terzi faranno fede le convenzioni bilaterali esistenti tra gli Stati.
Disciplina dei regolamenti comunitari per le pensioni all’estero
I Regolamenti Comunitari disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera.
È una normativa immediatamente applicabile sul territorio di tutti i 27 Paesi membri dell’UE.
I Regolamenti Comunitari attualmente vigenti (n. 1408/1971 e n. 547/1972) costituiscono un sistema che assicura al lavoratore migrante (subordinato o autonomo) la conservazione dei propri diritti previdenziali maturati nei periodi di lavoro all’estero.
Mirano, quindi, a:
- garantire la parità di trattamento sul territorio tra cittadini nazionali e comunitari;
- permettere la totalizzazione dei periodi assicurativi e di contribuzione maturati nei Paesi membri;
- la trasferibilità e l’esportabilità delle prestazioni pensionistiche.
Sono principi fondamentali che garantiscono che ogni lavoratore venga assoggettato a un unico sistema di sicurezza sociale, indipendentemente dalla nazionalità.
Regolamenti per il regime di pensione all’estero: CE n.883/2004 e CE n.987/2009
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri UE, sono state aggiornate con l’introduzione del regolamento CE n. 883/2004 e del regolamento di applicazione CE n. 987/2009. Tali regolamenti, che sostituiscono i precedenti, si estendono anche alla Svizzera e ai paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Regno Unito), migliorando la mobilità e la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
Tuttavia, in casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE n. 1408/71 e 574/72.
Il Regolamento Comunitario n.859/2003 ha ulteriormente esteso l’applicazione dei precedenti regolamenti. Ha, infatti, equiparato sostanzialmente i cittadini dei Paesi terzi ai cittadini migranti comunitari che si spostano all’interno dell’UE per motivi di lavoro. È, però, fondamentale che il cittadino di uno Stato terzo abbia soggiornato e regolarmente lavorato
in almeno due Paesi membri.
Disciplina delle convenzioni bilaterali per le pensioni all’estero
Le convenzioni bilaterali, stipulate con Paesi non appartenenti all’UE o allo SEE (Spazio Economico Europeo), istituiscono un regime di sicurezza sociale reciprocamente riconosciuto, facilitando la libera circolazione dei lavoratori migranti.
Questi accordi dimostrano l’impegno degli Stati contraenti nel coordinare le loro assicurazioni sociali, promuovendo così una più ampia protezione previdenziale.
Per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato le convenzioni bilaterali devono essere ratificate da una legge ordinaria.
Paesi extracomunitari convenzionati per la pensione internazionale
Attualmente i Paesi convenzionati extracomunitari sono:
- Argentina
- Australia
- Bosnia Erzegovina
- Brasile
- Canada
- Capoverde
- Croazia
- Jersey e Isole del Canale
- Macedonia
- Principato di Monaco
- Jugoslavia
- San Marino
- Stati Uniti
- Tunisia
- Turchia
- Uruguay
- Venezuela
Apposite trattative di sicurezza sociale sono state firmate ma non ratificate con altri paesi (Cile, Filippine, Marocco).
Totalizzazione della pensione in regime internazionali
La contribuzione versata in uno dei Paesi UE o in uno Stato legato all’Italia da convenzione bilaterale, può essere utilizzata in base al principio della totalizzazione.
Che cos’è la totalizzazione per la pensione all’estero
La totalizzazione è l’istituto che permette ai lavoratori che hanno versato contributi previdenziali in Italia e all’estero di ottenere la prestazione pensionistica nel regime assicurativo italiano.
Per effettuare il cumulo occorre la presenza di due elementi:
- Il requisito minimo di contribuzione;
- la non sovrapposizione dei periodi risultanti in Stati diversi.
Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi:
- obbligatori (lavoro dipendente o autonomo);
- figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, tbc, mobilità);
- da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati);
- da versamenti volontari.
I periodi contributivi totalizzabili vengono presi in considerazione così come sono riconosciuti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati maturati.
La condizione oggettiva per la totalizzazione delle pensioni all’estero: il requisito minimo di contribuzione
In Italia il periodo di contribuzione minimo che deve far valere il soggetto è di 52 settimane, secondo quanto previsto dai Regolamenti Comunitari. Per i Paesi extra UE, invece, il periodo minimo di contribuzione varia in base alla convenzione bilaterale.
Condizioni soggettive per la totalizzazione delle pensioni all’estero: la cittadinanza
La cittadinanza è il requisito soggettivo fondamentale per poter accedere alla totalizzazione delle pensioni in regime internazionale.
Alcune convenzioni bilaterali, infatti, per poter accedere a tale prestazione richiedono la cittadinanza di uno degli Stati contraenti. Altre, invece, richiedono soltanto che l’interessato sia o sia stato soggetto alla legislazione di uno dei due Stati contraenti. In particolare, la cittadinanza è indispensabile per l’applicazione delle seguenti convenzioni bilaterali:
- Brasile;
- Capoverde;
- Jersey e Isole del Canale;
- Jugoslavia;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;
- Tunisia;
- Turchia.
È, invece, sufficiente che l’assicurato sia o sia stato soggetto alla normativa di uno dei due Stati per:
- Argentina;
- Australia;
- Canada e Quebec;
- Uruguay;
- U.S.A.;
- Venezuela.
Pensioni internazionali: casi particolari di periodi di assicurazione o di residenza inferiori ad un anno
Secondo l’art. 57 del Regolamento REG CEE n. 883/2004, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere la prestazione se:
- la durata totale dei periodi compiuti sotto la sua legislazione è inferiore ad un anno;
- tenendo conto solo di questi periodi non è stato acquisito alcun diritto alla prestazione in virtù della legislazione vigente.
Tuttavia, anche i contributi versati per periodi inferiori ad un anno sono considerati utili ai fini della totalizzazione.
Spetterà allo Stato in cui l’interessato avrà maturato il diritto alla pensione farsene carico.
La quota verrà pagata solamente dopo che si sono perfezionati i requisiti previsti dallo Stato in cui risulta accreditata la contribuzione inferiore all’anno.
E nel caso in cui coesistono più periodi di lavoro inferiori ad un anno e svolti in più Paesi UE?
In questi casi spetterà all’ultimo Stato dove l’interessato ha prestato attività lavorativa a considerare tutti i periodi svolti come se fossero avvenuti nel proprio territorio.
Analoga norma è prevista dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con:
- Argentina;
- San Marino;
- Tunisia;
- Turchia;
- USA;
- Venezuela.
Periodi di lavoro all’estero che possono essere utilizzati per maturare un diritto alla pensione
In linea generale in materia di previdenza vige il principio di territorialità: ogni Stato, quindi, ha giurisdizione all’interno del proprio territorio. Significa che la disciplina previdenziale – oltre a quella contrattuale – è prerogativa del singolo Paese che ne detta requisiti e limiti.
Per chi, quindi, ha lavorato parte della sua vita all’estero non c’è speranza di vedere quei contributi riconosciuti dallo Stato dove si risiede?
No. Esistono, infatti, come detto in precedenza, Regolamenti e Convenzioni bilaterali che prevedono istituti utili proprio in questi casi.
La totalizzazione dei contributi versati all’estero
La contribuzione versata in uno o più Paesi UE e/o in uno Stato legato all’Italia da una convenzione bilaterale possono essere utilizzati ai fini della pensione internazionale.
In che modo?
Attraverso il principio della totalizzazione dei contributi.
In generale la totalizzazione dei contributi non può eseguirsi contemporaneamente con tutti i Paesi con i quali è in vigore una convenzione bilaterale.
Esistono, invece, casi in cui è possibile far valere la contribuzione in diversi Paesi?
Si. In questi casi si sommano, separatamente, i periodi italiani con quelli di ciascun Stato convenzionato (es. Italia-USA, Italia-Francia, ecc.).
Fanno eccezione alcune convenzioni bilaterali. A volte, infatti, è prevista la possibilità di sommare ai contributi versati nei due Stati contraenti anche quelli in altri Paesi legati da accordi internazionali. In questi casi si parla di totalizzazione multipla per le pensioni in regime internazionale.
Contributi all’estero: il principio del pro-rata
A chi spetta il pagamento di una pensione in regime internazionale?
Il pagamento di una pensione in regime internazionale avviene mediante il principio del pro-rata: ogni Stato liquida la propria quota proporzionata ai periodi assicurativi maturati all’interno del proprio territorio.
Facciamo un esempio.
Mario è un lavoratore italiano che ha raggiunto l’età pensionabile. Durante la sua vita Mario ha versato 6 anni di contributi in Italia e 14 anni in Germania.
Come verrà calcolata la pensione di Mario?
Dapprima si calcola la pensione italiana sulla base dei 20 anni totali di contributi (6 versati in Italia e 14 in Germania, come se Mario avesse lavorato solo in Italia).
Così facendo si ottiene la pensione detta “virtuale”.
Quanto verrà erogato a Mario di pensione?
Il 30% dell’importo della pensione “virtuale”.
I 6 anni di contributi versati in Italia sono, infatti, il 30% dei contributi totali sommati anche a quelli tedeschi. Il pro-rata italiano sarà, quindi, relativo ai 6 anni di contribuzione (20 anni di contributi totali meno 14 anni versati in Germania). La Germania, a sua volta, calcolerà il pro-rata a proprio carico: 14 anni dicontribuzione, il 70% del totale. Ogni Stato erogherà la rispettiva quota sulla base della propria legislazione e secondo il medesimo criterio.
Utilizzo dei contributi esteri ai fini dell’autorizzazione ai versamenti volontari
Cosa accade se i contributi versati non sono sufficienti a maturare una pensione internazionale?
In questi casi i lavoratori migranti possono integrare i contributi già maturati all’estero attraverso l’autorizzazione ai versamenti volontari.
Si può sempre ricorrere all’autorizzazione ai versamenti volontari?
No. Di norma per poter procedere con tale richiesta è necessario aver maturato almeno un contributo settimanale effettivo. Fanno eccezione Australia, Tunisia e Venezuela: in questi casi occorre far valere almeno 52 contributi in Italia.
Riscatto dei periodi di lavoro all’estero in assenza di convenzioni bilaterale:l’onere di riscatto
Il riscatto consente ai lavoratori di “recuperare”, in assenza di convenzioni bilaterali che disciplinano i Paesi interessati, periodi lavorativi all’estero non coperti da assicurazione.
Quali periodi di lavoro all’estero possono essere riscattati?
Solo quelli prestati come lavoratori dipendente in Paesi esteri non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
È comunque possibile il riscatto di periodi di lavoro prestato in Paesi convenzionati quando questi risultino scoperti di assicurazione e contribuzione.
È il caso, per esempio, di lavoro non soggetti ad obblighi assicurativi o perché la contribuzione è stata omessa.
L’unico requisito necessario per procedere al riscatto è il possesso della cittadinanza italiana all’atto della domanda.
L’onere di riscatto è disciplinato dalla legge 1338 del 1962. A partire dal 12 luglio 1997, il D.lgs. ha esteso la possibilità di riscatto anche ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria).
Pensione autonoma: quando i requisiti sono tutti maturati in un solo Stato
Qualora l’interessato soddisfi tutti i requisiti per accedere alla pensione in un unico Stato, non si terrà conto dei periodi rientranti in altra legislazione estera. In questo caso la pensione verrà calcolata solamente sui periodi assicurati risultanti in quello Stato a cui competerà altresì il pagamento della stessa.
Integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate in regime internazionale
Le pensioni erogate in regime internazionale hanno subito variazioni significative dal 31 gennaio 1991, con l’introduzione della legge 407/90.
Integrazione al trattamento minimo per le pensioni internazionali: fino al 31 gennaio 1991
Prima del 31 gennaio 1991, le pensioni erano integrate al trattamento minimo a prescindere da:
- i redditi posseduti dal pensionato;
- il numero di contributi accreditati in Italia in costanza di rapporto di lavoro.
Al momento del pensionamento con il Paese estero interessato, l’importo percepito dall’estero veniva detratto dalla quota di integrazione fino a sua concorrenza (art.8 legge
153/69).
Integrazione al trattamento minimo per le pensioni internazionali: dopo il 31 gennaio 1991
Con la legge 407/90 sono state apportate restrizioni al diritto all’integrazione al minimo per le pensioni liquidate in convenzione internazionale.
Adesso le pensioni sono integrate al trattamento minimo solo a condizione che l’assicurato:
- faccia valere un’anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, non inferiore ad un anno;
- non possieda redditi, assoggettabili all’IRPEF, per un importo annuo superiori a quelli stabiliti dalla legge.
Quando si applica l’integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale
Le pensioni erogate in regime internazionale integrate al trattamento minimo precedenti al 1° febbraio 1991 liquidate con meno di 52 contributi sono confermate nell’importo fino finché l’importo stesso non verrà riassorbito dalla rivalutazione dell’importo pensionistico di base legato all’aumento del costo della vita.
Per i residenti in Italia vige la garanzia dell’importo della prestazione minima prevista. Quindi, ferma restando la presenza degli altri requisiti richiesti dalla legislazione nazionale, il trattamento minimo va attribuito anche in assenza dell’anno di contribuzione in costanza di lavoro svolto in Italia.
Sono fuori da questa salvaguardia le pensioni liquidate in base agli Accordi stipulati con:
- il Canada;
- la Svizzera, con cui, dal 1° giugno 2022, vige l’Accordo che applica i Regolamenti CEE in materia di sicurezza sociale e di libera circolazione dei lavoratori;
- il Venezuela.
Per accertare i 52 contributi settimanali per l’integrazione al trattamento minimo, devono essere computati anche i contributi versati dopo la decorrenza originaria della pensione.
I contributi utili a tal fine sono:
- contribuzione versata a favore del lavoratore in relazione ad attività lavorativa sia dipendente che autonoma;
- contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro;
- contributi da riscatto per periodi di lavoro all’estero;
- contributi trasferiti dall’assicurazione svizzera o dal Liechtenstein;
- contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di apposite norme internazionali comportanti annullamento della posizione assicurativa estera;
- contributi accreditati nell’assicurazione italiana per periodi di lavoro prestato in Romania ai sensi dell’Accordo tra Italia e Romania del 23 gennaio 1968;
- contributi accreditati nell’assicurazione italiana per il periodo di lavoro prestato tra il mese di maggio del 1945 ed il mese di dicembre 1954 nei territori ceduti dall’Italia alla Yugoslavia;
- contributi accreditati nell’assicurazione italiana per periodi di lavoro prestati nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste tra il 1° maggio 45 ed il 5 ottobre del 1956;
- contributi accreditati nell’assicurazione italiana relativamente alle somme rimborsate dalle assicurazioni svedese e norvegese;
- contributi accreditati nell’assicurazione italiana per i periodi di lavoro svolti in Libia.
Sono, invece, esclusi:
- contributi da riscatto del corso legale di laurea;
- versamenti volontari;
- contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non in costanza di rapporto di lavoro.
Nota bene:
Questi contributi non sono utili ai fini di maturare l’anzianità contributiva minima necessaria
per poter accedere all’eventuale integrazione al trattamento minimo. Sono utili, invece, per
il raggiungimento del diritto a pensione.
Ulteriori restrizioni al diritto all’integrazione al trattamento minimo
Ulteriori restrizioni sono state introdotte dal Dl n. 384/92 e dalla legge 724/94.In particolare:
- per le pensioni liquidate dal 1° ottobre 1992 o successivamente, occorrono almeno 5 anni di contribuzione in costanza di lavoro;
- per le pensioni liquidate dal 1° febbraio 1995 o successivamente, occorrono 10 anni di contribuzione in costanza di lavoro;
- per le pensioni antecedenti ad entrambe le date, non è prevista alcuna cristallizzazione.
Dal 1° gennaio 1996, inoltre, l’integrazione al minimo sulla pensione italiana viene ricalcolata ogni anno tenendo conto delle variazioni intervenute nel trattamento estero (legge 335/95).
Integrazione al trattamento minino sulle pensioni internazionali: importi di reddito e quando non spetta
L’integrazione al trattamento minimo non spetta quando il pensionato possiede redditi, assoggettabili all’IRPEF, per un importo pari a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Dal 1° gennaio 1994, inoltre, per integrare il diritto al trattamento minimo, oltre al proprio reddito assume importanza anche il reddito del coniuge. I redditi dell’interessato, in particolare, non devono superare:
- se non coniugato, due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo;
- se coniugato, oltre al precedente limite, deve tenersi conto anche del reddito del coniuge il quale, sommato al reddito personale, non deve superare le quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo.
L’integrazione al trattamento minimo, invece, non può comunque essere assegnata se:
- il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato risulta inferiore;
- il reddito personale è inferiore ai limiti di legge ma quello cumulato supera tale limite.
Inesportabilità del trattamento minimo per le pensioni in regime internazionale
Secondo il Regolamento N. 1247/92 (entrato in vigore dal 1° giugno 1992), le prestazioni speciali a carattere non contributivo non possono essere erogata in un Paese UE diverso da quello che eroga la prestazione.In altre parole, non è possibile erogare l’integrazione al trattamento minimo, né altre prestazioni a carattere assistenziale, a coloro che sono residenti in Paesi UE diversi dall’Italia.
Tale limite si estende anche ai titolari di pensione ottenute mediante l’applicazione di convenzioni internazionali.
Se, quindi, il titolare di una pensione liquidata in convenzione risiede in uno Stato UE, per il principio di inesportabilità perde l’integrazione al trattamento minimo.
Infine, chi risiede in uno Stato UE diverso dall’Italia, dal 5 maggio 2005, non ha altresì diritto alle maggiorazioni sociali previste dalla legge N. 544/1988 (Regolamento C.E. N. 647/2005).