Assistenza cittadini Migranti
Quali servizi l’ITAL offre ai cittadini stranieri?
In virtù dei Protocolli di Intesa siglati con il Ministero dell’Interno (Dipartimento di Polizia di frontiera e Immigrazione e Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione), l’ITAL UIL fornisce gratuitamente servizi di consulenza e assistenza ai cittadini stranieri per:
- la compilazione e l’inoltro delle istanze di richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno;
- rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- domande di ricongiungimento familiare;
- prenotazione al test di lingua italiana;
- emersione dal lavoro irregolare e decreti flussi.
L’ITAL, inoltre, fornisce assistenza e tutela ai cittadini stranieri e alle proprie famiglie anche
rispetto:
- ai diritti previdenziali e assistenziali;
- al lavoro e alla sicurezza;
- ai diritti in materia di sanità;
- in materia di diritto allo studio;
- sulle pratiche che riguardano la concessione e l’acquisto della cittadinanza italiana.
Ingresso per motivi di lavoro: tipologie di permesso, procedure e cosa devi sapere
L’ingresso in Italia per motivi di lavoro è permesso nei casi di:
- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;
- lavoro stagionale.
Le quote di ingresso sono stabilite annualmente dal c.d. “Decreto Flussi” del Presidente del CdM, sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione.
Sono previste quote d’ingresso distinte per:
- i casi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale;
- la conversione dei permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- i permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo. Sono previste quote riservate ai cittadini appartenenti a Paesi con cui l’Italia ha già sottoscritto o è in procinto di sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.
Immigrazione in Italia: ingresso per lavoro subordinato non stagionale
Come può un cittadino straniero, ancora residente all’estero, fare ingresso in Italia per lavoro subordinato non stagionale?
La condizione imprescindibile è una: la presenza di un’offerta nominativa di lavoro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Nelle date stabilite dal decreto deve inoltrare telematicamente, tramite il sito del Ministero dell’Interno, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione competente per territorio.
Cosa fa lo Sportello Unico per l’immigrazione?
Controlla anzitutto il possesso dei requisiti richiesti al datore di lavoro e l’esistenza di espulsioni o condanne penali a carico del lavoratore. Accertati i requisiti, rilascia il nulla osta al lavoro e convoca il datore di lavoro per il suo ritiro e la firma del contratto di lavoro.
Cosa accade quando è stato rilasciato il nulla osta?
Una volta ritirato il nulla osta, il datore di lavoro lo invia in originale al cittadino straniero.
Il cittadino straniero viene, quindi, convocato presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza.Spetta ora al cittadino straniero:
- presentare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- allegare il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico;
- allegare copia del passaporto in corso di validità.
Cosa deve fare il lavoratore straniero una volta ottenuto il rilascio del visto d’ingresso?
Il cittadino straniero può fare ingresso in Italia. Deve, tuttavia, recarsi – entro otto giorni – presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, per firmare il contratto di soggiorno.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione consegnerà al lavoratore i moduli già compilati per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. È onere del lavoratore straniero inviare i moduli tramite gli uffici postali abilitati.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro subordinato non stagionale?
L’ITAL può, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero, assistere e inoltrare per conto del datore di lavoro le domande di Decreto Flussi – ingresso per lavoro subordinato non stagionale.
Immigrazione in Italia: ingresso per lavoro autonomo
In quali casi un cittadino straniero può fare richiesta d’ingresso in Italia per lavoro autonomo?
Il cittadino straniero può avanzare richiesta di ingresso per lavoro autonomo se:
- intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, professionale, artigianale o commerciale;
- intende costituire una società di capitali o di persone;
- intende accedere a cariche societarie.
Una volta emanato il Decreto Flussi, il cittadino straniero può presentare la richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza.
Ingresso per lavoro autonomo: come ottenere il visto d’ingresso?
Il cittadino straniero deve seguire una specifica procedura per l’ottenimento del nulla osta da parte della Questura.
Se il cittadino straniero è già presente in Italia per altre ragioni può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici. Se, invece, non è in Italia potrà affidarsi, rilasciando apposita delega, ad un procuratore per seguire tutta la procedura.
A chi presentare domanda di nulla osta per svolgere attività di lavoro autonomo?
La domanda va presentata:al competente Ordine professionale, nei casi in cui l’attività che si intende svolgere richiede il rilascio di un titolo di abilitazione o di autorizzazione; alla Camera di Commercio (CCIAA) del luogo in cui l’attività verrà svolta, nel caso in cui l’attività non richieda il rilascio di abilitazione o autorizzazione.
Cosa fare una volta ottenuta la dichiarazione di nulla osta a svolgere l’attività autonoma?
Il cittadino straniero deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il nulla osta provvisorio ai fini dell’ingresso in Italia. Una volta ottenuto, deve richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto di ingresso per lavoro autonomo.
Spetta alla Rappresentanza diplomatica verificare la sussistenza della quota prevista per lavoro autonomo nel Decreto Flussi.
Cosa deve fare il cittadino straniero una volta effettuato l’ingresso in Italia per lavoro autonomo?
Deve, entro otto giorni lavorativi, presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro autonomo?
L’ITAL può, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero, assistere e inoltrare per conto del cittadino straniero il primo rilascio del permesso di soggiorno autonomo.
Immigrazione in Italia: ingresso per lavoro stagionale
In quali casi è consentito in Italia l’ingresso per motivi di lavoro stagionale?
È permesso per i soli settori agricolo e turistico-alberghiero.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere richiesta solo nell’ambito delle quote previste dal Decreto Flussi.
Cosa deve fare il lavoratore straniero nel caso di ingresso per lavoro stagionale in Italia?
Deve recarsi, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di lavoro e richiedere il permesso di soggiorno.
Cosa è possibile fare con il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in Italia?
Le sole attività permesse sono quelle per le quali è stato rilasciato il nulla osta. Non è consentito, pertanto, svolgere altro tipo di attività.
È possibile convertire il permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato?
Si, ma solo nell’ambito delle quote previste dal Decreto Flussi.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro stagionale?
L’ITAL può, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero, assistere e inoltrare solamente le domande di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Non
può, quindi, fornire assistenza e inoltrare le richieste del Decreto Flussi per conto del datore di lavoro.
Immigrazione in Italia per motivi di studio: requisiti e procedura per il visto d’ingresso
I cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale devono richiedere il visto di ingresso per motivi di studio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza.
Quali documenti sono necessari per richiedere il visto per motivi di studio?
Alla richiesta occorre allegare:
- certificato di iscrizione al corso prescelto;
- titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana;
- disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale mediante fideiussione, bonifico o versamento, garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri o garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno;
- disponibilità di un alloggio in Italia;
- disponibilità di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno;
- polizza assicurativa contro il rischio di malattie e infortuni o iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
Cosa fare una volta effettuato l’ingresso in Italia?
Lo studente deve, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per motivi di studio?
L’ITAL può, in virtù del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero, presentare la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di studio.
Immigrazione in Italia fuori quota (art. 27 d.lgs. 286/1998)
L’art. 27 del D. Lgs. 286/98 disciplina gli ingressi per lavoro subordinato che non rientrano nelle quote previste dal Decreto Flussi.
Chi può fare richiesta d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato fuori dalle quote previste?
Possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato al di fuori delle quote i:
- Dirigenti o personale altamente specializzato;
- Lettori universitari di scambio o di madre lingua;
- Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- Traduttori e interpreti;
- Collaboratori familiari al seguito;
- Personale in formazione;
- Lavoratori distaccati;
- Lavoratori marittimi;
- Lavoratori con contratto di appalto;
- Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
- Personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
- Ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
- Artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- Sportivi professionisti;
- Giornalisti accreditati;
- Persone alla pari;
- Infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Quale procedura deve essere eseguita per chi richiede di entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato fuori dalle quote previste?
La procedura non è diversa da quella prevista per l’ingresso di lavoratori subordinati in genere.
Spetta, quindi, al datore di lavoro presentare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Seguono poi le verifiche da parte della Questura e della Direzione
Provinciale del Lavoro fino al rilascio dell’autorizzazione al lavoro.
Per ciascuna tipologia di lavoro deve essere allegata specifica documentazione su richiesta dello Sportello Unico.
Acquisiti i pareri positivi della Questura e della Direzione Provinciale del Lavoro, lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro al datore di lavoro. Il nulla osta non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato. Vige comunque il limite massimo di due anni.Il cittadino straniero, una volta ricevuto dal datore di lavoro l’originale di nulla osta, deve richiedere il visto di ingresso per motivi di lavoro. Per farlo occorre recarsi, entro 120 giorni dal suo rilascio, presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Cosa fare una volta ottenuto il visto ed entrato in Italia?
A questo punto il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno per lavoro.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ingresso per lavoro subordinato fuori dalle quote previste?
L’ITAL può, in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno, fornire assistenza e inoltrare le domande di richiesta di nulla osta al lavoro subordinato – casi particolari (art. 27 d. lgs. 286/98)
Assistenza cittadini migranti: il ricongiungimento familiare
Il ricongiungimento familiare è un diritto riconosciuto da Convenzioni Internazionali e recepito dal nostro ordinamento. Permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di ottenere l’ingresso e l’autorizzazione al soggiorno di uno o più familiari che, al momento della richiesta, vivono in un altro Paese.
Ricongiungimento familiare: chi può richiederlo?
Può fare richiesta di ricongiungimento familiare il cittadino straniero titolare di:
- un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- o, in alternativa, di un permesso di soggiorno della durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi o familiari.
Per quali familiari è previsto il ricongiungimento familiare?
La possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare è prevista per:
- il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (tale disposizione è estesa anche alle unioni civili dello stesso sesso).
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso.
- i figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al
loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. Spetta alla Rappresentanza Consolare all’estero la verifica dei legami di parentela con il cittadino richiedente.
Ricongiungimento familiare: quali sono i requisiti richiesti?
Ai fini della domanda di ricongiungimento familiare sono necessari:
- La disponibilità di un alloggio idoneo. Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal Comune di appartenenza sulla base di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione e dei requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupati. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
- Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito occorre tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti nel permesso di soggiorno. È possibile, inoltre, integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi entro il II grado.
Nel caso di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne, la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, ovvero l’iscrizione volontaria del genitore al Sistema Sanitario Nazionale.
Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica né dell’idoneità dell’alloggio.
Ricongiungimento familiare: qual è la procedura da seguire?
Spetta al richiedente presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti allo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la procedura informatica sul Portale ALI/SUI.
Entro 90 giorni dalla richiesta verrà rilasciato il nulla osta al ricongiungimento familiare. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici
Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Al cittadino straniero che fa ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Permesso di soggiorno a seguito di ricongiungimento familiare: cosa è consentito?
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:
- l’accesso ai servizi assistenziali;
- l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
- l’iscrizione nelle liste di collocamento;
- lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL nei casi di ricongiungimento familiare?
L’ITAL, in virtù del Protocollo di Intesa siglato con il Ministero dell’Interno, è abilitato a:
- presentare in modalità telematica le domande di nulla osta al ricongiungimento familiare;
- fornire assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione in sede di convocazione.
Permesso di soggiorno: che cos’è, come richiederlo e requisiti necessari
Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione amministrativa concessa ai cittadini stranieri per poter soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato italiano.
Deve essere richiesto alla Questura competente entro otto giorni dall’ingresso in Italia e la sua durata dipende dal motivo del soggiorno.
Rilascio del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno viene rilasciato per motivi di:
- lavoro;
- famiglia;
- studio;
- asilo politico;
- protezione sussidiaria;
- missione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- apolide;
- attesa acquisto cittadinanza;
- affidamento;
- cure mediche;
- integrazione minori;
- gara sportiva
- affari;
- giustizia.
Il permesso di soggiorno viene di norma rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta e la sua durata è quella prevista dal visto di ingresso.
Il rinnovo va richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza ma tale termine è meramente indicativo. Per la sua inosservanza non è prevista alcuna sanzione.
Il permesso di soggiorno può essere:
- convertito da altro motivo a motivo familiare;
- aggiornato qualora vengano a modificarsi dati anagrafici o nucleo familiare;
- duplicato qualora venga smarrito o rubato.
Quali sono i requisiti richiesti per soggiornare in Italia?
Al cittadino straniero per soggiornare in Italia sono richiesti requisiti diversi a seconda del motivo del soggiorno.
In tutte le situazioni ai cittadini stranieri sono richiesti due requisiti fondamentali:
- dimostrare di avere un alloggio idoneo dove risiedere;
- dimostrare di godere dei mezzi di sostentamento necessari al proprio mantenimento e a quello dei familiari.
Permesso di soggiorno: quali sono i costi da sostenere?
Sono da sostenere a carico del cittadino straniero i costi per:
- il permesso di soggiorno elettronico pari a 30,46€;• la marca da bollo di 16,00€;
- l’assicurata postale pari a 30,00€.
È previsto, inoltre, un contributo aggiuntivo di:
- 40,00€, per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- 50,00€, per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- 50,00€, per i permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo e famiglia con rinnovo pari a tre anni;
- 100,00€, per il rilascio dei permessi previsti nei casi particolari disciplinari dall’art. 27 d.lgs. 286/1998.
Permesso di soggiorno: principali tipologie e requisiti per il rilascio
Tra le principali tipologie di permesso di soggiorno possiamo annoverare:
- il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio;
- il permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- il permesso di soggiorno per motivi di famiglia per figlio minore.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato viene rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno.
Quest’ultimo è un contratto di lavoro stipulato, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, da un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, e un lavoratore straniero per motivi di lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno deve avere un contenuto obbligatorio e necessario in mancanza del quale il contratto non risulta valido. Nello specifico, il datore di lavoro al momento della sottoscrizione deve garantire al lavoratore un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge e il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di origine.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato varia a seconda della durata del contratto di lavoro:
- 1 anno se il contratto di lavoro è a tempo determinato;
- 2 anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato. La Legge 50 del 2023 ha esteso la possibilità della durata del rinnovo a tre anni.
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo viene rilasciato al cittadino straniero che intende esercitare nel nostro paese un’attività non occasionale di lavoro autonomo (attività industriale, professionale, artigianale o commerciale) o, in alternativa, costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie. Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività autonoma deve dimostrare:
- di possedere risorse adeguate all’esercizio dell’attività che intende intraprendere;
- di possedere i requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività, compresi ove richiesti i requisiti per l’iscrizione in albi e registri;
- di possedere un’attestazione dell’autorità competente che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che lo straniero intende svolgere.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha validità 2 anni. La Legge 50 del 2023 ha esteso la possibilità della durata del rinnovo a tre anni.
Permesso di soggiorno per motivi di studio
Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata di 1 anno ed è rinnovabile.
Il rinnovo è possibile se:
- si è precedentemente dimostrato il possesso dei requisiti previsti per il rilascio;
- si è superato almeno un esame per il primo anno e almeno due esami per gli anni successivi al primo.
Non è più possibile rinnovare il permesso oltre il terzo anno fuori corso.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per studio può prestare attività lavorativa subordinata per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non superiore alle 1040 ore annuali.
Il permesso di soggiorno per studio può sempre essere convertito, se in possesso dei requisiti richiesti, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Lo studente straniero che consegue il diploma di laurea triennale o laurea specialistica, il dottorato o un master universitario di II livello, in assenza di un’occupazione, può iscriversi al Centro per l’Impiego per un periodo non superiore a dodici mesi e chiedere un permesso di soggiorno per studio – ricerca lavoro.
La legislazione italiana riconosce piena parità dello studente straniero con lo studente italiano per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi. La legge prevede la possibilità per le Regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate.
Permesso di soggiorno per motivi di famiglia
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato:
- allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, oppure con visto di ingresso al seguito del proprio familiare, oppure con
visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; - al familiare straniero regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
La Legge 50 del 2023 ha esteso la possibilità della durata del rinnovo a tre anni. Tale permesso di soggiorno consente lo svolgimento di un’attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Per lo svolgimento di un’attività subordinata non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno.
Permesso di soggiorno per figlio minore
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia per figlio minore viene rilasciato al figlio minore dalla nascita (o dal momento di ingresso in Italia) fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Questa tipologia di permesso di soggiorno ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia per figlio minore consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Al compimento della maggiore età allo straniero titolare del permesso di soggiorno per famiglia viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro a seconda dell’attività svolta.
Permesso di soggiorno: quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL per le richieste di permesso di soggiorno?
L’ITAL, in virtù del Protocollo di Intesa siglato con il Ministero dell’Interno, è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno per:
- lavoro subordinato;
- lavoro casi particolari (ex art. 27);
- attesa occupazione;
- famiglia;
- famiglia minore;
- protezione sussidiaria;
- ricercatore;
- asilo politico;
- apolide.
Il Patronato ITAL è abilitato a inoltrare le richieste – oltre che di rinnovo – anche di primo rilascio dei permessi di soggiorno per:
- tirocinio formazione professionale;
- studio;
- studente – ricerca lavoro;
- lavoro autonomo;
- motivi religiosi;
- ricercatore – ricerca lavoro;
- affidamento;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- residenza elettiva.
È possibile, in aggiunta, inoltrare le richieste di aggiornamento, duplicato e conversione da altra tipologia a motivi familiari.
Vanno, infine, presentate direttamente in Questura le domande per:
• asilo politico (rilascio);
• apolide (rilascio);
• cure mediche;
• gara sportiva;
• giustizia;
• integrazione minori;
• invito;
• minore età;
• motivi familiari (cittadino non espellibile ex art. 19 T.U.).
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato ai cittadini
stranieri che dimostrano di:
- soggiornare regolarmente in Italia da almeno 5 anni;
- possedere un permesso di soggiorno in corso di validità. Non possono richiedere il permesso UE coloro che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale, protezione temporanea, cure mediche, protezione sociale e vittime di violenza domestica, protezione speciale, sfruttamento lavorativo, calamità naturale, richiesta di protezione internazionale in attesa dell’esito o siano titolari di un permesso di soggiorno per incarico diplomatico o consolare o in qualità di dipendenti di rappresentanze consolari in Italia;
- possedere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2024 è pari a 534,41€) aumentato di un importo pari alla metà dello stesso assegno sociale per ogni familiare a carico.
- possedere un alloggio idoneo (nel caso di richiesta relativa anche ai familiari), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- non possedere condanne penali;
- conoscere la lingua italiana (livello A2), ad esclusione dei titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: quali costi sono da sostenere?
Devono essere sostenuti i costi per:
- il permesso di soggiorno elettronico pari a 30,46€;
- la marca da bollo, 16€;
- l’assicurata postale, 30€;
- il contributo aggiuntivo, 100€.
I titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono svolgere attività lavorativa sia subordinata che autonoma. Per lo svolgimento dell’attività subordinata non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.
I titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possono usufruire di prestazioni:
- di assistenza sociale;
- di previdenza sociale;
- quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- quelle relative all’accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Il permesso di soggiorno UE lungosoggiornante è a tempo indeterminato e costituisce documento di identità per non oltre dieci anni per gli adulti e cinque anni per i minori.
Quale tipo di assistenza offre il Patronato ITAL per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
L’ITAL, in virtù del Protocollo di Intesa siglato con il Ministero dell’Interno, è abilitato ad assistere gratuitamente i cittadini stranieri nella compilazione e inoltro telematico delle domande di richiesta di rilascio, rinnovo, aggiornamento e duplicato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Assistenza cittadini migranti: il test di lingua italiana
La conoscenza della lingua italiana è uno dei requisiti richiesti al cittadino straniero per poter richiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il cittadino straniero deve necessariamente – e prima di presentare domanda per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo – sostenere un test di conoscenza della
lingua italiana (livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa) presso la Prefettura.
Chi è esonerato dallo svolgimento del test di lingua italiana?
Sono esonerati dallo svolgimento del test:
- i figli minori di 14 anni;
- gli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivanti dall’età, da patologie e da handicap ed attestate da opportuna certificazione medica della struttura sanitaria pubblica;
- i titolari della protezione internazionale.
Non devono sostenere il test di lingua italiana i cittadini stranieri in possesso di:
- attestati di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 rilasciato da uno degli enti certificatori;
- titoli attestanti il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a un livello A2 rilasciato da un Centro per l’istruzione degli adulti;
- riconoscimento del livello di conoscenza non inferiore al livello A2 nell’ambito dei crediti maturati dall’Accordo di integrazione;
- titoli di studio o titoli professionali conseguiti presso un istituto scolastico italiano;
- certificati di frequenza relativi a corsi universitari tenuti presso Università italiane;
- frequenza in Italia di dottorato o master universitario
- attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettere a), c), d) e q) del TU sull’immigrazione
Quale tipo di assistenza sul test di lingua italiana può offrire il Patronato ITAL?
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo siglato con il Ministero dell’Interno è abilitato a inoltrare gratuitamente la domanda di prenotazione al test di lingua italiana.
Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri
Il nostro ordinamento prevede una distinzione per l’accesso alle prestazioni economiche assistenziali in base alla tipologia del titolo di soggiorno posseduto dal cittadino straniero.
Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno
I cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno hanno diritto alle seguenti prestazioni:
- assegno mensile di invalidità civile;
- indennità di accompagnamento;
- pensione di inabilità;
- indennità di frequenza;
- pensione per i ciechi assoluti;
- indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti;
- pensione per i ciechi parziali;
- indennità speciale per i ciechi parziali;
- pensione per i sordi;
- indennità di comunicazione per i sordi.
Prestazioni assistenziali per i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
I cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo hanno diritto:
- a tutte le prestazioni previste per i titolari di semplice permesso di soggiorno;
- alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione (in materia sanitaria, scolastica, sociale, accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, incluso l’accesso alla procedura per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica), salvo quando venga espressamente disposto il contrario. Il godimento è condizionato alla dimostrazione di effettiva residenza in Italia.
In particolare, i possessori del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno ulteriormente diritto anche alle seguenti prestazioni:
- assegno sociale. Viene concesso ai cittadini di età superiore a 67 anni che versano in condizioni di bisogno. È una prestazione non soggetta a reversibilità e non esportabile in caso di rimpatrio o trasferimento all’estero dello straniero. Oltre al requisito dell’età e del reddito, il cittadino straniero deve dimostrare di aver soggiornato regolarmente e in modo continuativo in Italia da almeno dieci anni.
- assegno di maternità concesso dai Comuni.
È una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali. L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.
Prestazioni previdenziali per i cittadini stranieri
I lavoratori stranieri hanno diritto allo stesso trattamento previdenziale e assicurativo previsto per i lavoratori italiani.
Rispetto a questo principio generale sono presenti nella nostra legislazione due eccezioni:
- i lavoratori stagionali non hanno diritto alla disoccupazione involontaria;
- i lavoratori non più soggiornanti in Italia, se assunti a partire dal 1° gennaio 1996, possono percepire la pensione di vecchiaia al compimento del 67° anno di età anche in mancanza dei 20 anni di contribuzione previsti.
Pensione ai lavoratori stranieri ancora soggiornanti in Italia
I lavoratori stranieri che hanno lavorato regolarmente in Italia e continuano a soggiornare nel nostro paese, al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti hanno diritto agli stessi trattamenti pensionistici previsti per i lavoratori italiani.
Pensione ai lavoratori stranieri non più soggiornanti in Italia
In caso di rimpatrio definitivo, il lavoratore straniero con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia. Può, inoltre,
usufruire di tali diritti anche se mancano accordi di reciprocità con il Paese di origine.
Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo o misto, i lavoratori stranieri assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico richiesto (67 anni per il 2024) e con 20 anni di contribuzione versati.
Nel caso di pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo, i lavoratori stranieri assunti dopo il 1° gennaio 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia al compimento del requisito anagrafico richiesto (67 anni per il 2024) anche se non è maturato il previsto requisito contributivo di 20 anni (dunque, è sufficiente anche un solo contributo settimanale).
In caso di decesso avvenuto successivamente al requisito anagrafico, spetta la pensione ai superstiti nel caso sussistano le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.
Trattamento pensionistico in Convenzione Internazionale
I lavoratori stranieri che hanno lavorato regolarmente, oltre che in Italia, anche in altri paesi esteri possono richiedere la pensione in applicazione delle Convenzioni internazionali (Regolamenti UE e Convenzioni o Accordi Bilaterali), totalizzando i contributi versati in Italia e all’estero.
La pensione in Convenzione Internazionale può essere richiesta:
• dai lavoratori stranieri che hanno lavorato in due o più Paesi dell’Unione Europea;
• dai lavoratori stranieri che hanno lavorato anche in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni o Accordi Bilaterali.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In base al principio generale della parità di trattamento con i lavoratori italiani, anche per i lavoratori stranieri valgono le norme relative all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ai lavoratori stranieri sono quindi garantiti tutti i diritti previdenziali e di tutela:
- in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (quando, cioè, la prestazione lavorativa rientra tra quelle indicate dalla legge come esposte a rischio);
- quando il rapporto di lavoro è svolto nelle more del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno;
- quando il datore di lavoro non abbia ottemperato agli obblighi di legge o non sia in regola con il pagamento dei contributi assicurativi;
- quando l’infortunio o la malattia professionale si siano verificati per colpa sua purché non vi sia dolo.
L’INAIL, inoltre, ha chiarito che il diritto al principio dell’automaticità delle prestazioni spetta anche al lavoratore straniero non solo in condizione di irregolarità contributiva ma anche irregolarmente soggiornante in Italia.
Assegno di maternità dello Stato
L’assegno di maternità per lavori atipici o discontinui, chiamato anche Assegno di maternità dello Stato, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concesso ed erogato direttamente dall’INPS. Spetta alla madre o al padre, anche adottanti o affidatari, residenti in Italia al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.Il diritto è riconosciuto ai cittadini stranieri che siano:
- familiari titolari della “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea”;
- familiari titolari della “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Prestazioni di sostegno al reddito per i cittadini migranti
Le prestazioni di sostegno al reddito sono interventi rivolti a coloro che versano in condizioni di difficoltà qualora riconosciuti come beneficiare di una delle misure previste. Anche i cittadini migranti hanno diritto a ricevere delle prestazioni di sostegno al reddito. In particolare, possono avere diritto a:
- Assegno Unico Universale;
- NASPI;
- Assegno di inclusione.
Cittadini migranti: diritto all’Assegno Unico Universale
In base al principio generale della parità di trattamento con i lavoratori italiani, anche i lavoratori stranieri hanno diritto all’Assegno Unico Universale.
Nello specifico, l’Assegno Unico Universale spetta:
- ai titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- ai lavoratori con permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi
- ai possessori del permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi
Oltre alle categorie di stranieri espressamente incluse dal decreto legislativo 230/2021 (titolari di permesso di lungo periodo, titolari di permesso unico lavoro, titolari di permesso per ricerca), in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l’Assegno Unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall’Inps nella circolare del 9 febbraio 2022 e nel messaggio del 25 luglio 2022.
In particolare, l’Assegno Unico spetta anche:
- ai lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.
- agli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale
- ai titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati”
- ai lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’UE e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei
- ai titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare
- ai lavoratori subordinati con un permesso di durata almeno semestrale
- ai lavoratori stagionali con un permesso di durata almeno semestrale
- ai titolari di un permesso per assistenza minori
- ai titolari di un permesso per protezione speciale
- ai titolari di un permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U.I.)
- ai titolari di un permesso per protezione temporanea
Indennità mensile di disoccupazione NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per i cittadini migranti
Hanno diritto alla NASPI i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese, ad eccezione dei lavoratori con permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
La NASPI deve essere erogata ai cittadini stranieri anche durante il periodo di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, purché siano soddisfatti i requisiti e venga fornita la documentazione richiesta. È quanto ribadito dall’INPS con messaggio Hermes n.1589 del 22 aprile 2024 a conferma della precedente Direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006 in materia dei diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
Assegno di inclusione per i cittadini migranti
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali.
Possono accedere all’Assegno di Inclusione:
- i cittadini comunitari
- i familiari di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- i cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria)
Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri
La salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione italiana. In quanto tale l’assistenza sanitaria urgente e/o essenziale è riconosciuta, nel nostro Paese, a tutti. Le modalità di accesso e le tipologie delle prestazioni stesse dipendono, tuttavia, dalla regolarità o meno del soggiorno in Italia.
Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per:
- i possessori di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia, attesa occupazione, asilo politico, protezione sussidiaria, casi speciali, protezione speciale, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, riacquisto della cittadinanza italiana
- i possessori di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Attraverso l’iscrizione il cittadino straniero e i propri famigliari possono beneficiare della stessa assistenza sanitaria del cittadino italiano
L’iscrizione termina solamente in caso di diniego di rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o, infine, in caso di espulsione. L’iscrizione non termina, quindi, in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
I possessori di un permesso di soggiorno per residenza elettiva, motivi religiosi, studio o i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti devono:
- stipulare obbligatoriamente un’assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con un istituto assicurativo italiano o straniero valida sul territorio nazionale;
- oppure, in alternativa, iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale dietro pagamento di una quota.
L’assistenza copre anche i familiari regolarmente soggiornanti e a carico del cittadino straniero. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM): rilasciata dalla ASL di competenza, attesta l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Ha la stessa durata del permesso di soggiorno e riporta il Codice Fiscale.
Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti in Italia
Il diritto alla salute è riconosciuto anche agli stranieri senza permesso di soggiorno.
Gli stranieri irregolarmente soggiornanti hanno diritto a:
- tutte le cure urgenti ed essenziali
- alla tutela della gravidanza e della maternità
- alla tutela della salute del minore
- alle vaccinazioni nell’ambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni
- agli interventi di profilassi internazionale
- alla profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai
- alla cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza
Tesserino Straniero Temporaneamente Presente (STP): rilasciato dalla Asl, consente al cittadino irregolarmente presente di avere un medico e le cure negli ambulatori e negli ospedali. Ha validità 6 mesi ed è rinnovabile.
Assistenza cittadini migranti: il diritto all’integrazione scolastica per i minori stranieri
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla posizione del loro soggiorno.
Domanda per integrazione scolastica per i minori stranieri
Le domande di iscrizione dei minori stranieri avvengono con gli stessi modi e condizioni previste per i minori italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli a conclusione dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
I minori soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alle classi corrispondenti per età anagrafica salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa. In questo scelta il Collegio dei Docenti terrà conto:
- dell’ordinamento scolastico del Paese di provenienza dello studente
- dell’accertamento della preparazione e titoli di studio eventualmente posseduti dallo stesso
Al Collegio dei Docenti spetta la ripartizione degli studenti stranieri nelle varie classi.
Integrazione scolastica per i minori stranieri non accompagnati
In caso di minori stranieri non accompagnati (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) la scuola ne dà subito segnalazione all’autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido ovvero di rimpatrio assistito.
Cosa fare per la domanda d’iscrizione scolastica?
Spetta al genitore del minore procedere alla domanda d’iscrizione nelle scuole dell’infanzia o primarie. L’iscrizione deve essere presentata presso la segreteria scolastica della scuola scelta.
La domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I o II grado deve essere indirizzata al dirigente scolastico della scuola di destinazione e consegnata alla scuola attualmente frequentata. Il dirigente scolastico provvederà a trasmetterla all’istituzione scolastica interessata entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per l’iscrizione.
Quali documenti sono necessari per fare per la domanda d’iscrizione scolastica?
Ai fini dell’iscrizione scolastica sono necessari:
- I documenti anagrafici
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono produrre l’autocertificazione per i documenti anagrafici. La situazione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. I cittadini stranieri in posizione di irregolarità, infatti, vanno comunque iscritti anche senza i documenti anagrafici. Non vi è l’obbligo da parte dell’istituto scolastico di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni.
- I documenti scolastici
I cittadini stranieri al momento dell’iscrizione devono presentare un certificato, tradotto e legalizzato dal consolato italiano nel paese di provenienza, attestante gli studi compiuti nel paese di origine. In alternativa può essere tradotto, se necessario, da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.
- I documenti sanitari
Occorre presentare le vaccinazioni obbligatorie del minore. I documenti devono essere tradotti in italiano. Se il minore ne è privo la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché accertino la situazione ed eseguano l’intervento sanitario necessario. Se la famiglia dichiara di non voler vaccinare il minore il Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza.
Assistenza cittadini migranti: corsi di alfabetizzazione per i cittadini stranieri adulti
Per i cittadini stranieri adulti regolarmente soggiornanti le istituzioni scolastiche hanno il compito di organizzare:
- corsi di alfabetizzazione;
- di lingua italiana;
- percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei diplomi della scuola dell’obbligo e di scuola superiore, compresi quelli dei Centri Territoriali Permanenti (CTP).
Cittadinanza italiana: essenziale per la pienezza dei diritti e dei doveri
Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano ed è necessaria per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano.
La materia è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”.
Vengono fissati, in particolare, quattro criteri di attribuzione della cittadinanza italiana:
- per nascita (Ius sanguinis)
- per beneficio di legge
- per matrimonio
- per naturalizzazione
Dal 18 giugno 2015 la presentazione dell’istanza di cittadinanza italiana per matrimonio e naturalizzazione avviene esclusivamente tramite modalità telematica. Per accedere occorre collegarsi con il Portale ALI/SUI del Ministero dell’Interno ed accedere con il proprio SPID.
Restano esclusi dalla procedura telematica:
- i casi di acquisto automatico della cittadinanza
- quelli di acquisto per beneficio di legge
Per entrambi è, invece, necessaria una dichiarazione di volontà rivolta all’acquisto della cittadinanza.
Il Decreto-legge n. 113 del 2018 ha modificato la legge sulla cittadinanza italiana elevando da due a quattro anni (48 mesi) il termine massimo di conclusione del procedimento di cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione. Ha inoltre aumentato l’importo del contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza da 200€ a 250€.