Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego
Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego: i fondi pensione
I fondi pensione destinati al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (di seguito lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato), possono essere istituiti con contratti collettivi (di seguito fonti istitutive).
Fondi pensione negoziali: quali sono le Pubbliche Amministrazioni interessate?
Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (art.1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001).
Nella definizione sono ricompresi:
- tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
- le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni
- le istituzioni universitarie
- gli Istituti autonomi case popolari
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- le amministrazioni
- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 300/1999
- il CONI
A quali fondi possono aderire i dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato?
I lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato possono:
- aderire ai fondi pensione negoziali di riferimento, conferendo il TFR futuro e al tempo stesso beneficiare del contributo del datore di lavoro
- aderire anche a fondi pensione aperti e PIP, ma in tal caso possono versare solo il proprio contributo
Non possono, in questo caso, né conferire alcuna quota di TFR né beneficiare del contributo del datore di lavoro.
Ai dipendenti pubblici che aderiscono al fondo pensione negoziale di riferimento, continua ad applicarsi la previgente normativa della previdenza complementare prevista dal D.Lgs 124/93. Non si applica, quindi, la disciplina di riforma introdotta dal D.Lgs 252/2005 che vale, invece, per i lavoratori del settore privato.
La legge di Bilancio 2018 ha stabilito però che:
- a partire dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti pubblici si applica il regime fiscale previsto per i dipendenti privati. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al DLgs 124/1993
- le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1° gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso
Quali sono i fondi negoziali attualmente disponibili per i pubblici dipendenti?
Al momento i Fondi negoziali disponibili per i pubblici dipendenti sono:
- PerseoSirio
Fondo riservato al personale di Regioni, Autonomie locali, Sanità e a quello di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel, Agenzie fiscali, Coni e Università che hanno già sottoscritto apposito accordo;
- Espero
Riservato ai lavoratori della Scuola e AFAM (dirigenti, personale docente e ATA).
L’ITAL ha stipulato una convenzione con il Fondo PerseoSirio per la raccolta delle adesioni e lo svolgimento di tutte le attività al fine di consentire all’iscritto il conseguimento delle prestazioni previste dal fondo.
Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego: come ci si iscrive ad un fondo pensione negoziale?
Per iscriversi al fondo pensione negoziale di riferimento è sufficiente compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di adesione con il quale si autorizza, tra l’altro, il proprio datore di lavoro a trattenere dalle future buste paga i contributi di pertinenza del lavoratore da versare al Fondo pensione.
Come previsto nel nuovo “Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni” il modulo di iscrizione è integrato con un questionario di autovalutazione. L’aderente dovrà compilare il questionario relativamente alla propria situazione personale e alle proprie aspettative di prestazione pensionistica. Il fine è quello di favorire la scelta di un’opzione di investimento per quanto possibile coerente con le caratteristiche proprie dell’aderente.
All’aderente devono essere preventivamente consegnati:
- la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per l’aderente” (che contiene informazioni sulla forma pensionistica, sulle prestazioni pensionistiche e le altre prestazioni in fase di accumulo, sulle opzioni di investimento offerte nonché una chiara rappresentazione dei costi)
- l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità” che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull’eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
Nel caso l’aderente sia già iscritto a un’altra forma pensionistica complementare?
In questo caso gli incaricati della raccolta sono tenuti a sottoporre all’interessato la “Scheda dei costi” della forma pensionistica di appartenenza. L’obiettivo è quello di consentire un raffronto dei costi praticati con quella della forma pensionistica proposta, come previsto nel nuovo “Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni”.
Per le Amministrazioni servite dal portale NoiPA, è possibile aderire al fondo pensione di riferimento solamente online attraverso detto portale senza che si debba compilare il modulo di adesione cartaceo.
Fondi pensione negoziali: adesione esplicita
Da quando si iscrive al fondo pensione negoziale di riferimento, ogni lavoratore inizia a incrementare la sua posizione individuale attraverso la destinazione di una quota del Trattamento di Fine Rapporto maturando.
La quota varia a seconda che:
- il dipendente sia già in servizio al 31.12.2000 (quindi in regime di TFS)
- il dipendente sia stato assunto a partire dal 01.01.2001 (quindi in regime di TFR)
Adesione esplicita al fondo pensione negoziale: lavoratori in regime di TFS che optano per il TFR
I lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 rientrano nel regime del TFS. A coloro che, per l’adesione al Fondo, optano per il regime del TFR, viene destinata al fondo pensione negoziale di riferimento una quota di TFR maturando dalla adesione in avanti. Tale quota non può essere superiore alla aliquota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 28,94% dell’accantonamento complessivo al TFR (28,94% è risultato del rapporto tra 2% e 6,91%).Inoltre, è previsto un incentivo a carico dello Stato consistente in una quota aggiuntiva pari all’1,5% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS (pari al 1,2% della retribuzione utile al TFR). A beneficiare di tale quota aggiuntiva sono solamente i lavoratori iscritti alla gestione fine servizio/fine rapporto dell’Inps che hanno optato di trasformare il proprio TFS in TFR per aderire al fondo pensione negoziale di riferimento.
Tale incentivo non spetta, invece, ai dipendenti degli enti pubblici non economici e degli altri enti in regime Indennità di Anzianità (IA), per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPS-Gestione dipendenti pubblici (generalmente Enti pubblici non economici, Camere di commercio e parte degli Enti di ricerca).
Alla cessazione dal servizio, l’interessato, oltre alla prestazione di previdenza complementare secondo quanto si dirà più avanti, maturerà quindi:
- il diritto alla percezione del TFR, opportunamente rivalutato, derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione
- le quote residue di TFR che non confluiscono a previdenza complementare maturate dall’adesione alla cessazione
Adesione esplicita al fondo pensione negoziale: lavoratori in regime di TFR
Per i lavoratori in servizio dal 1° gennaio 2001 viene destinato l’intero TFR che, matura anno per anno (pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo), a partire dalla data di adesione alla previdenza complementare.
L’eventuale TFR maturato prima dell’adesione, rivalutato con la modalità propria del trattamento in parola, verrà liquidato direttamente al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.
Adesione esplicita al fondo pensione negoziale: quadro riepilogativo
A seguire un rapido quadro riepilogativo del meccanismo di adesione esplicita al fondo pensione negoziale per i dipendenti del pubblico impiego.
Fondi pensione negoziali: obbligo contributivo per l’Amministrazione datrice di lavoro e obbligo per il lavoratore
L’adesione tramite conferimento del TFR (in quota o per intero) comporta l’obbligo per l’Amministrazione datrice di lavoro di versare al Fondo pensione negoziale di riferimento un contributo pari all’1% (da calcolarsi sulla retribuzione utile per il computo del TFR). Tale valore è fisso e viene stabilito dal CCNL. Lo stesso obbligo contributivo dell’1% scatta per il lavoratore (ferma restando la possibilità di aumentare la misura della contribuzione a proprio carico).
La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente in busta paga e versata al fondo pensione negoziale contestualmente a quella a carico del datore di lavoro.
Durante la vita associativa, in costanza di rapporto di lavoro, l’aderente potrà, in base alle previsioni delle fonti istitutive:
- effettuare, in ogni momento, un ulteriore versamento individuale oltre quello minimo fissato dal CCNL (ciò però non comporta l’obbligo per il datore di lavoro di incrementare anche la sua contribuzione)
- variare la contribuzione a proprio carico (ad eccezione del TFR) e versare una percentuale inferiore al minimo stabilito dagli accordi o contratti collettivi
- sospendere la contribuzione a proprio carico (con esclusione del TFR)
Cosa succede se il lavoratore versa meno dell’1% stabilito dal CCNL o smette di versare in toto il proprio contributo?
In tal caso anche l’Amministrazione sospenderà il versamento del contributo a proprio carico, come stabilito nei diversi accordi o contratti collettivi. È possibile la riattivazione in ogni momento con il conseguente ripristino della contribuzione anche da parte del datore di lavoro.
Fondi pensione negoziali: regime in gestione virtuale e regime in gestione reale
Vengono accantonate figurativamente presso l’INPS (Gestione dipendenti pubblici):
- il TFR (in quota o per intero) destinato alla previdenza complementare
- l’incentivo a carico dello Stato dell’1,5% – destinato ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il passaggio dal TFS al TFR
Si parla, in questo caso, di gestione virtuale. L’Ente previdenziale, infatti, contabilizza le somme accantonate e le rivaluta:
- inizialmente secondo un tasso pari alla media dei rendimenti ottenuti da un “paniere” di fondi pensione dotati di un’ampia base associativa
- una volta perfezionata la gestione finanziaria del fondo, in misura pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso
Il trasferimento di queste somme al fondo pensione avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPS (gestione ex INPDAP). Pertanto alla cessazione dal servizio, Ente previdenziale provvede al conferimento al fondo pensione di riferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
Vengono, invece, versati direttamente al Fondo pensione di riferimento e costituiranno il conto “reale” della posizione individuale dell’aderente:
- il contributo a carico del lavoratore, nell’importo previsto dall’accordo collettivo (ferma restando la possibilità per il lavoratore di contribuire in misura superiore)
- il contributo a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dall’accordo collettivo (cui il lavoratore ha diritto se effettua il proprio versamento)
- i rendimenti che il fondo riuscirà a realizzare dalla gestione di tali contributi in funzione degli andamenti dei mercati, delle scelte di gestione nonché in base al comparto di investimento prescelto dal lavoratore
Si parla, in questo caso, di gestione reale da parte del Fondo pensione negoziale di riferimento.
Fondi pensione negoziali: adesione per silenzio assenso
Con la legge di bilancio per l’anno 2018 è stato stabilito che le parti istitutive dei fondi potranno disciplinare le modalità di espressione della volontà di adesione dei lavoratori del pubblico impiego assunti successivamente al 1°gennaio 2019, anche mediante meccanismi di silenzio-assenso.
Pertanto, tutti gli assunti, successivamente al 1° gennaio 2019 con contratto a tempo indeterminato, in una PA i cui dipendenti sono destinatari di un fondo pensione negoziale hanno un arco di tempo dalla data di assunzione per esprimere:
- la volontà di non aderire alla previdenza complementare, oppure
- la volontà di aderire al fondo pensione di riferimento
I tempi variano in base ai fondi pensione.
In particolare:
- il fondo PerseoSirio prevede 6 mesi dalla data di assunzione
- il fondo Espero 9 mesi dalla data di assunzione
Se una volta trascorso il tempo stabilito il lavoratore non abbia espresso alcuna volontà in un senso o nell’altro, si darà luogo all’iscrizione tacita al fondo di riferimento contrattuale nel comparto “garantito”. Esiste, in ognicaso, la possibilità di recesso entro un mese dalla comunicazione del fondo al lavoratore dell’adesione mediante il meccanismo del silenzio assenso.
La contribuzione per gli aderenti per silenzio assenso è uguale a quella degli aderenti ordinari.
È previsto quindi:
- un contributo lavoratore (minimo 1% della retribuzione utile al TFR)
- un contributo datore di lavoro (1% della retribuzione utile al TFR)
- l’intero accantonamento al TFR (6,91% della retribuzione utile) dal momento dell’adesione silente in poi
Non trova applicazione, invece, la trasformazione del TFS in TFR né l’incentivo a carico dello Stato (dato che, in questo caso, i soggetti interessati sono quelli assunti a partire dal 2019 in poi).
Fondi pensione negoziali: adesione contrattuale
Per alcune categorie di lavoratori dipendenti è prevista l’iscrizione automatica al fondo pensione negoziale di comparto. L’iscrizione, in questi casi, avviene mediante il versamento da parte del datore di lavoro del contributo fissato dagli accordi o contratti collettivi.
Per i dipendenti dei Corpi di Polizia Locale, l’adesione è automaticamente al Fondo PerseoSirio con il solo contributo datoriale.
L’art. 56 quater del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 recita testualmente:
“I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
- contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare PerseoSirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali
L’adesione contrattuale non comporta:
- il conferimento al Fondo del proprio contributo, quello del datore di lavoro, del TFR e dell’eventuale incentivo dello Stato
- la trasformazione del TFS in godimento in TFR
L’adesione contrattuale comporta:
- l’automatica iscrizione al Fondo pensione negoziale
- la costituzione di una posizione individuale, per ogni lavoratore coinvolto, alimentata dal solo contributo datoriale
- la non revocabilità della adesione
- la fruizione, per l’associato contrattuale, degli stessi diritti di un aderente ordinario
Il lavoratore è comunque sempre libero di modificare la sua adesione da contrattuale in esplicita. In qualsiasi momento potrà:
- versare il TFR maturando e un ulteriore contributo mensile nella misura stabilita dal CCNL, ricevendo per questo motivo un contributo aggiuntivo da parte del datore di lavoro sempre nella misura stabilita dal CCNL
- decidere di incrementare la sua posizione previdenziale con dei contributi aggiuntivi a quelli che versa mensilmente (ciò non comporta però l’obbligo per il datore di lavoro di incrementare anche la sua contribuzione)
Fondi pensione negoziali: adesione del soggetto fiscalmente a carico
Se previsto dai relativi Statuti/Regolamenti, possono aderire al fondo pensione anche i familiari fiscalmente a carico di lavoratori iscritti al fondo stesso, mediante il versamento di una contribuzione specifica a loro favore.
Per fiscalmente a carico si intendono le persone comprese nello stato di famiglia con un reddito annuo non superiore a € 2.840,51 (art. 12 del TUIR).
L’adesione al fondo pensione dei familiari fiscalmente a carico può avvenire:
- contestualmente all’adesione del lavoratore,
oppure - in un momento successivo
La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico, è stabilita dall’aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo è quello previsto dal regolamento del fondo, i successivi contributi saranno liberi nell’entità e nel tempo (anche mensilmente).
Il soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace, ha la facoltà di alimentare la propria posizione individuale versando contributi aggiuntivi a quelli minimi previsti.
Cosa succede se il soggetto perde la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente?
Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, quest’ultimo non potrà più effettuare versamenti contributi in favore dell’interessato.
Al ricorrere di tale ipotesi è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di:
- incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dal regolamento del fondo, oppure
- mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione
- trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento, per la nuova attività di lavoro
- trasferire, una volta decorsi almeno 3 anni di partecipazione, la posizione alla forma pensionistica ad adesione individuale
Cosa succede se il lavoratore aderente con a carico il soggetto interessato perde i requisiti di partecipazione al fondo?
In questo caso è opportuno distinguere:
- se il lavoratore mantiene la propria posizione individuale, potrà versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i relativi contributi
- se il lavoratore non mantiene la propria posizione individuale, non potrà più effettuare versamenti a favore dell’interessato
Nell’ultima ipotesi, secondo le previsioni regolamentari del fondo, può essere data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di:
- incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dal regolamento del fondo, oppure
- mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione
Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti, si applicano:
- le previsioni statutarie;
- le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.
NOTA BENE: i contributi versati al fondo pensione, a favore di un famigliare fiscalmente a carico, entrano nel limite di deducibilità massimo di 5.164,57 € in capo allo stesso lavoratore aderente.
Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego: prestazioni prima del pensionamento
Anticipazione, riscatto e trasferimento sono tre possibilità in capo ai dipendenti del pubblico impiego per gestire, in presenza di alcune condizioni e nei casi previsti dalla legge, la propria somma accumulata prima di raggiungere l’età pensionabile – o, comunque, prima di percepire la prestazione finale. Andiamo nel dettaglio.
Prestazioni prima del pensionamento: le anticipazioni
Il lavoratore, trascorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari (ai fini del calcolo dell’anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare per i quali il lavoratore non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale), potrà ottenere anticipazioni per i seguenti motivi:
- spese sanitarie per terapie e interventi necessari e straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile
- effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinari, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, recupero/ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione dovutamente documentate
- spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e la formazione continua
Per i dipendenti delle PA non trova applicazione l’anticipazione di un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti, prevista per i lavoratori del settore privato che aderiscono ai rispettivi fondi pensioni negoziali di riferimento
Le somme per cui possono essere richieste anticipazione da parte dei lavoratori pubblici possono riguardare esclusivamente quanto in diretta gestione del Fondo pensione, e cioè il montante maturato nel c.d. conto reale dell’aderente costituito da:
- contributi del lavoratore
- contributi dell’Amministrazione
- rendimento della gestione finanziaria realizzata dal Fondo
Nessuna anticipazione è invece ammessa sulla parte di accantonamenti virtuali (quote di TFR, contributo aggiuntivo dell’1,5% per i lavoratori ante 2001 c.d. optanti oltre i relativi rendenti) gestiti dall’Ente previdenziale fin quando conservano la natura figurativa e cioè fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità iscrittiva all’Inps-Gestione dipendenti pubblici.
Prestazioni prima del pensionamento: il riscatto e il trasferimento
Nel caso in cui l’iscritto perda i requisiti di partecipazione al Fondo pensione (es. cessazione del rapporto di lavoro) senza avere maturato il diritto alla prestazione sono previste quattro opzioni:
- riscattare l’intera posizione individuale (chiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato presso il Fondo)
- trasferire l’intera posizione individuale maturata presso altro fondo pensione negoziale a cui accede in relazione alla nuova attività
- trasferire la posizione presso una altra forma di previdenza complementare (fondo aperto o forma pensionistica individuale)
- mantenere la propria posizione nel Fondo pensione di origine in assenza di contribuzione o con la sola contribuzione volontaria e in attesa della maturazione dei requisiti utili per la liquidazione della prestazione.In caso di decesso dell’aderente prima della acquisizione del diritto alla percezione della prestazione (c.d. premorienza) la posizione individuale maturata viene integralmente riscattata dagli aventi diritto individuati dalle norme vigenti e cioè:
- dal coniuge
- in assenza del coniuge, dai figli in parti uguali
- in assenza del coniuge e dei figli, dai genitori se a carico dell’iscritto
- in assenza di tutti e tre i precedenti soggetti, da soggetti designati dal lavoratore iscritto
- in mancanza anche di esse la posizione resta acquisita dal Fondo
Nell’ipotesi di permanenza dei requisiti di partecipazione al Fondo negoziale di riferimento, trascorsi 3 anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione individuale maturata presso un’altra forma pensionistica complementare. In questo caso, però, non si avrà più diritto al contributo del datore di lavoro poiché è dovuto solo in caso di adesione al fondo pensione negoziale.
La parte di posizione individuale formata dagli accantonamenti figurativi gestiti dall’INPS (quote di TFR e contributo aggiuntivo dell’1,5% per i lavoratori ante 2001 c.d. optanti) non può essere oggetto di trasferimento non sussistendo l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all’aderente la Scheda dei costi della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta.
Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego: prestazioni al pensionamento
Le lavoratrici e i lavoratori del pubblico impiego che hanno aderito ad un Fondo pensione, una volta raggiunti i previsti requisiti, possono beneficiare di alcune prestazioni liquidate in rendita o in capitale.
Esiste, in aggiunta, anche un ulteriore prestazione introdotta dalla Legge di bilancio del 2018 per favorire la flessibilità in uscita: la c.d. R.I.T.A.
Prestazioni al pensionamento: la pensione di vecchiaia e di anzianità o la liquidazione in capitale
Per gli iscritti ad un fondo esistono due possibilità di ricevere prestazioni pensionistiche complementari (c.d. rendita):
- per vecchiaia
- per anzianità
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue a condizione che:
- sia stato raggiunta l’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico pubblico di appartenenza
- il lavoratore associato abbia maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensione
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue:
- solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione
- un’età di non oltre 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza
- se sono stati maturati almeno 15 anni di partecipazione al fondo pensione (fino al 2026 gli anni di iscrizione al Fondo necessari per la richiesta sono pari a 5)
L’anzianità di partecipazione presso altri Fondi pensione complementari o presso altre forme pensionistiche individuali viene riconosciuta ai fini della maturazione del requisito di iscrizione.
È prevista la possibilità, per il lavoratore aderente che abbia raggiunto il diritto alla prestazione, di chiedere una liquidazione mista. Nel dettaglio:
- una parte in forma capitale nella percentuale massima del 50% del montante maturato
- per il restante 50% in rendita vitalizia mensile calcolata in base al montante accumulato e all’età
Nel caso in cui, convertendo il 50% della posizione individuale si ottenga una rendita annua di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale, è possibile ricevere interamente la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale.
È inoltre possibile riscattare l’intera posizione maturata integralmente in capitale qualora l’iscritto raggiunga il diritto al pensionamento nel regime pensionistico obbligatorio senza possedere i requisiti per la rendita complementare (5 anni di partecipazione al fondo pensione).
Al momento del pensionamento l’iscritto ha la facoltà di richiedere che:
- la rendita che verrà percepita sia reversibile a favore di un beneficiario da lui nominato
ovvero - scegliere una delle diverse tipologie di rendita previste dal fondo (vitalizia immediata; reversibile; certa per 5 o 10 anni e successivamente reversibile; controassicurata, vitalizia per l’aderente conrestituzione del capitale residuo ai beneficiari; con maggiorazione per perdita di autosufficienza (c.d. long term care)
Prestazioni al pensionamento: come si determina il valore finale della prestazione?
Solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (se c’è soluzione di continuità), l’Istituto previdenziale provvede a conferire al fondo pensione negoziale di riferimento il montante maturato costituito da:
- gli accantonamenti figurativi maturati (TFR + incentivo optanti)
- le relative rivalutazioni degli accantonamenti
Tale montante andrà a sommarsi a quello già accumulato e gestito presso il Fondo pensione stesso che comprende:
- i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro
- i rendimenti frutto della gestione finanziaria
Pertanto, una volta raggiunti i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica l’iscritto avrà a disposizione un accantonamento finanziario, formato dalla somma dei due montanti (quello virtuale e quello reale), che dovrà essere convertito in rendita sulla base di coefficienti erariali, attraverso tecniche assicurative.
L’importo della sua prestazione sarà tanto più alto quanto:
- più alti sono i versamenti effettuati
- maggiore è la continuità con cui saranno effettuati i versamenti (in assenza, quindi, di interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti)
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui si aderisce e quello in cui andrà in pensione (al pensionamento si avranno infatti effettuati più versamenti e maturato più rendimenti)
- più bassi sono i costi di partecipazione
- più elevati sono i rendimenti della gestione
- più elevata è l’età in cui si accede alla prestazione
L’importo varia ulteriormente anche in funzione del tipo di rendita che si sceglierà al momento del pensionamento (es. vitalizia ovvero reversibile).
Prestazioni al pensionamento:la R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata)
Per favorire la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro e agevolare l’accesso alla pensione, la legge di bilancio 2018 ha inserito una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita integrativa temporanea anticipata.
La c.d. R.I.T.A. consiste nella possibilità di ottenere, in modo frazionato, tutta o parte (a seconda delle esigenze dell’aderente) della posizione individuale fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.
È possibile usufruire della RITA in presenza dei seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa
- raggiungimento dell’età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa
- maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi previdenziali obbligatori di appartenenza
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
È inoltre possibile richiedere la RITA dagli aderenti al fondo pensione che possono far valere i seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa
- inoccupazione, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi
- raggiungimento dell’età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento dei 24 mesi di inoccupazione successivi alla cessazione dell’attività
- maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementare
Prestazioni al pensionamento: quadro riepilogativo su come si determina il valore finale della prestazione
Previdenza complementare per i dipendenti del pubblico impiego: il regime fiscale applicato e le tassazioni applicate
La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti pubblici si applica il regime fiscale previsto per i dipendenti privati solo per la quota di prestazione riferibile alla contribuzione accantonata a partire dal 1° gennaio 2018. Relativamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti di cui al D.lgs. 124/1993.
Le prestazioni erogate dai Fondi pensione risultano, quindi, soggette alla normativa fiscale tempo per tempo vigente rispetto alla formazione del montante individuale (sistema del c.d. pro quota).
Previdenza complementare pubblico impiego: la tassazione della contribuzione
A partire dal 1° gennaio 2018 i contributi reali (contributo lavoratore e datore) versati al Fondo Pensione negoziale sono deducibili nel limite massimo di 5.164,57 euro.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alla previdenza complementare, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro (limite massimo deducibile 5.164,57×5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, per un importo comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.
Previdenza complementare pubblico impiego: la tassazione dei rendimenti
Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dalla gestione del capitale via via accumulato, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte dei redditi pari al 20% (ridotta al 12,50% per la parte di portafoglio investita in Titoli di Stato), a fronte del 26% che grava sulle plusvalenze finanziarie prodotte da tutti gli altri strumenti finanziari.
Previdenza complementare pubblico impiego: la tassazione delle prestazioni (quota montante relativa alla contribuzione accantonata dal 1° gennaio 2018)
Le prestazioni previdenziali del Fondo, sia essa in forma di rendita periodica vitalizia, in capitale o in forma mista (rendita e capitale), compresa la R.I.T.A., sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali e conseguentemente un’imposta sostitutiva del 9% sull’intero imponibile.
La base imponibile delle suddette prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Previdenza complementare pubblico impiego: la tassazione delle anticipazioni (montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2018)
- Spese sanitarie: tassazione sostitutiva del 15% fino al 15° anno di partecipazione al fondo pensione che si riduce dello 0,30% per ogni anno successivo fino ad un’imposta minima del 9% dal 36° anno
- Acquisto prima casa: tassazione sostitutiva con aliquota al 23%
- Interventi di ristrutturazione edilizia: tassazione sostitutiva con aliquota al 23%
- Spese per fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua: tassazione sostitutiva con aliquota al 23%
La base imponibile dell’anticipazione è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia:
rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.
Previdenza complementare pubblico impiego: la tassazione dei riscatti e trasferimenti
Per i riscatti “indipendenti” dalla volontà delle parti, compreso quello degli aventi diritto per morte dell’associato in attività di servizio, il montante maturato è assoggetto a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo pari a 0,30% per ogni anno successivo al 15° di partecipazione alle forme di previdenza complementare con il limite massimo di riduzione del 6%.
Per i riscatti effettuati a seguito della cessazione dell’attività lavorativa per cause “dipendenti” dalla volontà delle parti, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% sull’imponibile.
La base imponibile delle già menzionate prestazioni pensionistiche è determinata al netto dei redditi già assoggettati a imposta, ossia: rendimenti finanziari e contributi non dedotti al momento del loro versamento al Fondo.Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forma pensionistiche previste dalla disciplina della previdenza complementare.