TFR/TFS
Il TFR e il TFS sono rispettivamente il trattamento di fine rapporto e il trattamento di fine servizio. Vediamo di seguito a chi viene erogato il pagamento delle indennità e quali sono le regole per ottenerle.
A chi viene erogato il TFR e il TFS?
Per trattamento di fine servizio si intende l’indennità erogata, alla cessazione del servizio, ai dipendenti pubblici assunti prima della data del 1° gennaio 2001. Agli assunti successivamente è riconosciuto, invece, il TFR.
In particolare, viene erogato ai dipendenti:
- dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, dell’Università e del Comparto Sicurezza e Pubblico Soccorso è erogata l’indennità di buonuscita (IBU);
- degli Enti locali e della Sanità è erogata l’indennità premio di servizio (IPS);
- degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio è erogata l’indennità di anzianità (IA).
Modalità di calcolo
Indennità di buonuscita (IBU):
- 1/12 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;
Indennità di fine servizio (IPS): - 1/15 dell’80% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;Indennità di anzianità (IA):
- 1/12 del 100% della retribuzione mensile di riferimento dell’ultimo giorno di servizio comprensiva della tredicesima e rapportata ad anno e moltiplicata per gli anni utili di servizio;
- Tfr: accantonamento del 6,19% della retribuzione utile da calcolarsi sul 10% delle voci stipendiali. Importo annualmente rivalutato.
Tempi di liquidazione del TFS/TFR
Per le cessazioni dal servizio per inabilità o decesso:
- 15 giorni + 90 giorni.
Per le cessazioni per limiti di età o massima anzianità contributiva:
- 12 mesi + 90 giorni;
Per le cessazioni avvenute per scadenza dei contratti a termine:
- 12 mesi + 90 giorni;
Per le cessazioni per dimissioni volontarie:
- 24 mesi + 90 giorni.
NOTA BENE
In caso di accesso alla pensione anticipata quota 100/102/103, i termini per l’erogazione decorrono dalla data del raggiungimento del diritto teorico più favorevole (pensione anticipata oppure pensione vecchiaia) e non da quella del collocamento a riposo.
In caso di pensione anticipata in cumulo, i tempi per il pagamento decorrono dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Regole per il pagamento del TFS/TFR
Se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di 50.000 euro:
- viene erogata in un’unica soluzione, seguendo la tempistica prevista a secondo della cassazione.
Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 50.000 euro, ma sia inferiore a 100.000 euro, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti:• la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento.
Infine, nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 100.000 euro, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti:
- la terza e ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento.
Anticipo agevolato e ordinario
L’art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 ha stabilito che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente erogatore del TFS/TFR, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato, nella misura massima
di 45.000 euro.
Il tasso di interesse annuo non può essere superiore al limite massimo del valore dell’indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d’Italia, aumentato di 40 centesimi.
In alternativa all’anticipo agevolato è possibile chiedere l’anticipo, c.d. ordinario, di tutto o di parte del TFS/TFR maturato, alle condizioni stabilite da ciascuna banca o intermediario finanziario.
Anticipo erogato dall’INPS
A decorre dal 1° febbraio 2023 si è aggiunta, in via sperimentale (fino al 2025), alle anticipazioni già esistenti (agevolato e ordinario), una nuova prestazione di anticipazione del TFS/TFR erogata direttamente dall’INPS, in favore dei pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Sull’anticipazione erogata è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.