Pensioni
Il sistema pensionistico italiano si articola in diverse gestioni, ognuna con caratteristiche e regole specifiche. I diversi criteri di calcolo della pensione (sistema contributivo, retributivo o misto) offrono ai lavoratori prospettive differenti per conseguire la futura pensione.
Come puoi andare in pensione?
I canali più comuni per accedere al pensionamento sono:
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione anticipata;
- la pensione anticipata contributiva a 64 anni;
- le pensioni anticipate in Quota (100/102/103);
- la pensione Opzione donna;
- la pensione anticipata precoci;
- la pensione anticipata usuranti.
- Il pensionato, una volta ottenuta la propria pensione, se ricorrono le condizioni, può richiedere determinate integrazioni aggiuntive come, ad esempio:
- la pensione supplementare, una prestazione aggiuntiva alla pensione principale;
- il supplemento di pensione, nel caso di ulteriore contribuzione versata.
Forme di pensionamento per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi e parasubordinati.
Al raggiungimento dei requisiti previsti, a domanda, vengono erogate le seguenti prestazioni pensionistiche.
Pensione di vecchiaia
Hai contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995?
Per i lavoratori con contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue raggiunti i seguenti requisiti:
- 67 anni di età;
- anzianità contributiva minima di 20 anni.
Hai il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996?
Hai diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi (67 anni di età e 20 anni contributi) di coloro che hanno una contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995.
Tuttavia, l’importo della tua pensione non deve essere inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Da quando decorre la tua pensione di vecchiaia?
Per il lavoratore dipendente o autonomo (iscritto all’AGO, alle gestioni speciali degli autonomi o alla gestione separata INPS):
- la pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto. In alternativa, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del messe successivo a quello di presentazione della domanda;
Per il lavoratore pubblico:
- la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del diritto. Per gli iscritti all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) si applicano, in materia di decorrenze, le stesse regole previste per il lavoratore dipendente;
Per il personale a tempo indeterminato del comparto Scuola e AFAM:
- la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia anche attraverso il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle diverse gestioni del nostro sistema previdenziale.
Pensione anticipata
Dal 2012 la pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione anticipata. La pensione anticipata consente ai lavoratori di ottenere l’assegno pensionistico prima rispetto alla pensione di vecchiaia.
Quali sono i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata?
Per le donne:
- è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica.
Per gli uomini:
- la pensione anticipata si consegue raggiunti 42 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.
Quali sono le finestre per la decorrenza della pensione anticipata?
La pensione anticipata ordinaria decorre trascorsi 3 mesi (c.d. finestra) dalla maturazione del requisito contributivo. Per il lavoratore dipendente o autonomo (iscritto all’AGO, alle gestioni speciali degli autonomi o alla gestione separata):
- la pensione anticipata ordinaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo, trascorsi i 3 mesi di finestra.
Per il lavoratore pubblico:
- la pensione anticipata ordinaria decorre dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo, trascorsi i 3 mesi di finestra. Per gli iscritti
all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) si applicano, in materia di decorrenze le stesse regole previste per il lavoratore dipendente.
Per il personale a tempo indeterminato del comparto Scuola e AFAM:
- la pensione decorre dall’inizio dell’anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti contributivi per il diritto a pensione.
Come cambieranno le finestre per gli iscritti alle Casse previdenziali dei dipendenti pubblici?
A partire dal 2025 i dipendenti pubblici iscritti alle ex CPDEL (Dipendenti Enti locali), CPI (Insegnanti), CPUG (Ufficiali Giudiziari), CPS (Sanitari) subiranno un aumento graduale del periodo della finestra.
In particolare, la finestra sarà di:
- 4 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2025;
- 5 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2026;
- 7 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2027;
- 9 mesi per chi matura i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2028.
NOTA BENE
È possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata anche attraverso il cumulo di periodi assicurativi presenti in diverse gestioni del nostro sistema previdenziale. In tal caso, la decorrenza avverrà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione Opzione donna
Il regime sperimentale donna (c.d. Opzione Donna) è una misura sperimentale introdotta per la prima volta vent’anni fa dalla Legge n. 243/2004.
Il provvedimento prevedeva la possibilità, per le donne, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico con requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispetto a quelli
ordinari.
La pensione è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo.
Nel corso degli anni, questa forma di accesso anticipato alla pensione per le lavoratrici è stato oggetto di diverse proroghe e modifiche legislative.
<id=”ancora_15″>Chi può beneficiare oggi di Opzione donna?
Sono destinatarie della pensione “Opzione donna” le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato i seguenti requisiti:
- requisito anagrafico: 61 anni di età. Ridotto di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due;
- requisito contributivo: 35 anni.
Quali sono le condizioni di accesso?
Per fruire dell’Opzione donna, oltre a soddisfare requisiti anagrafici e contributivi, è necessario che le lavoratrici si trovino in una delle seguenti condizioni:
- assistere, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno 6 mesi, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.
Ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; - avere una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile;
- essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per loro, il requisito anagrafico è 59 anni di età a prescindere dal numero dei figli.
Da quando decorre la pensione?
La pensione decorre a partire da:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti: nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti: nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
NOTA BENE
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa mantengono la possibilità di accesso al trattamento pensionistico con le vecchie regole.
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata Quota 100
La pensione anticipata “Quota 100” è una tipologia sperimentale di pensione anticipata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2019, dalla Legge di bilancio 2019.
È valida per coloro che nel triennio 2019-2021 hanno maturato:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni;
- un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
È possibile conseguire il requisito contributivo avvalendosi della facoltà del cumulo dei periodi assicurativi. Sono escluse le casse libero professionali.
La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di
lavoro).
Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre.
Quota 100: destinatari
Possono accedere alla pensione “Quota 100”:
- gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- gli iscritti alla gestione separata INPS.
Quota 100: gli esclusi
Non possono ottenere la pensione anticipata “Quota 100:
- Forze armate
- Forze di Polizia
- Polizia penitenziaria
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Iscritti all’INPGI
- Iscritti al Fondo Clero
- Iscritti alle Casse libero professionali
Quota 100: divieto di cumulo con i redditi da lavoro
L’accesso a pensione con “Quota 100” comporta l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata Quota 102
La Legge di bilancio 2022 ha introdotto la pensione anticipata Quota 102.
Rispetto alla pensione “Quota 100”, per accedere alla pensione “Quota 102” è richiesta:
- un’età anagrafica minima di almeno 64 anni.
Resta invariato a 38 anni il requisito minimo contributivo. I requisiti anagrafico e contributivo devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2022. È possibile conseguire il requisito contributivo avvalendosi della facoltà del cumulo dei periodi assicurativi. Sono escluse le casse libero professionali.
La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel
settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro).
Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre.
Quota 102: destinatari
Possono accedere alla pensione “Quota 102”:
- gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- gli iscritti alla gestione separata INPS.
- i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti
Quota 102: gli esclusi
Non possono ottenere la pensione anticipata “Quota 102”:• Forze armate
- Forze di Polizia
- Polizia penitenziaria
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Iscritti al Fondo Clero;
- Iscritti alle Casse libero professionali
Quota 102: divieto di cumulo con i redditi da lavoro
L’accesso a pensione con “Quota 102” comporta l’applicazione del divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata flessibile Quota 103
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2023 la pensione anticipata flessibile, nota come pensione anticipata “Quota 103”.
Tale prestazione si consegue con:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre 2023;
- un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre
2023.
È possibile conseguire il requisito contributivo avvalendosi della facoltà del cumulo dei periodi assicurativi. Sono escluse le casse libero professionali.
La liquidazione del trattamento pensionistico avviene decorsi 3 o 6 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, a seconda se l’ultima attività prestata è avvenuta nel settore privato o nel comparto pubblico (rilevanza della natura giuridica del rapporto di lavoro).
Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre.
Fino al raggiungimento dell’età prevista per la vecchiaia l’importo massimo erogabile della pensione non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo.
Quota 103: destinatari
Possono ottenere la pensione “Quota 103”:
- gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive esostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- gli iscritti alla gestione separata INPS;
- i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Quota 103: gli esclusi
Sono esclusi dalla pensione anticipata “Quota 103”:
- Forze armate
- Forze di Polizia
- Polizia penitenziaria
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Iscritti al Fondo Clero
- Iscritti alle Casse libero professionali
Quota 103: divieto di cumulo con i redditi da lavoro
Come previsto per “Quota 100” e “Quota 102”, anche la pensione anticipata flessibile “Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Fanno eccezione quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata flessibile Quota 103 contributiva
La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato la “pensione anticipata flessibile”, denominata anche “Quota 103”.
Restano invariati, rispetto al 2023, sia i requisiti anagrafici che contributivi.
La pensione “Quota 103” contributiva richiede:
- requisito anagrafico: almeno 62 anni di età, da perfezionare entro il 31 dicembre
2024; - requisito contributivo: almeno 41 anni, da perfezionare entro il 31 dicembre 2024;
- finestre: 7 mesi per i lavoratori del settore privato, 9 mesi per i lavoratori del settore
pubblico. Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM:
per loro si applica la finestra unica (rispettivamente al 1° settembre e al 1°
novembre); - calcolo della pensione: interamente contributivo;
- limite massimo di importo erogabile: non superiore a 4 volte il trattamento minimo
fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.
Quota 103 contributiva: destinatari
Possono ottenere la pensione “Quota 103” contributiva:
- gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
- gli iscritti alla gestione separata INPS;
- i giornalisti iscritti nel Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Quota 103 contributiva: gli esclusi
Non possono ottenere la pensione “Quota 103” contributiva:
- Forze armate
- Forze di Polizia
- Polizia penitenziaria
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- Guardia di Finanza
- Iscritti al Fondo Clero
- Iscritti alle Casse libero professionali
Quota 103 contributiva: divieto di cumulo con i redditi da lavoro
Anche la pensione Quota 103 contributiva non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fanno eccezione quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui.
Il divieto di cumulo opera dal primo giorno di decorrenza della pensione e permane fino al compimento dell’età prevista per la pensione vecchiaia.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensione anticipata precoci
Dal 1° maggio 2017 è stata introdotta una nuova opportunità di pensionamento con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, nei confronti dei soggetti che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età e che si trovano determinati profili di tutela.
Chi può beneficiare oggi della pensione anticipata precoci?
Possono beneficiare della prestazione i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive o esclusive della medesima, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:
- requisito contributivo: 41 anni;
- almeno 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del compimento dei 19 anni di età;
- trovarsi almeno in uno delle condizioni richieste.
Quali sono le condizioni richieste per accedere alla pensione anticipata precoci?
Le condizioni richieste per accedere alla prestazione sono:
a) essere disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa; per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano concluso integralmente la prestazione a sostegno del reddito da almeno tre mesi;b) assistere, al momento della domanda e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) avere una ridotta capacità lavorativa pari almeno al 74% accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile
d) lavoratori dipendenti impiegati in determinate professioni che risultano a aver svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività lavorative c.d. gravosa, ovvero, aver svolto attività particolarmente faticose e pesanti c.d. usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Qual è la modalità di accesso alla pensione anticipata precoci?
Per accedere al beneficio della riduzione del requisito contributivo a 41 anni per lavoratori precoci è necessario presentare una domanda di verifica del possesso dei requisiti. L’istanza va presentata entro il 1° marzo di ciascun anno e solo in caso di esito positivo è possibile presentare la relativa domanda di pensione.
Eventuali domande di riconoscimento del beneficio possono comunque essere presentate anche successivamente al 1° marzo di ciascun anno ma comunque non oltre il 30 novembre.
Decorrenza della pensione anticipata precoci
L’accesso al trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione del requisito contributivo.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È possibile conseguire il requisito contributivo avvalendosi della facoltà del cumulo dei periodi assicurativi.La pensione anticipata precoci non è cumulabile, dalla data di decorrenza, con i redditi di lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il pensionato percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.
Pensione anticipata lavoratori usuranti
I lavoratori dipendenti impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti, “c.d. usuranti”, possono accedere alla pensione di anzianità con il vecchio sistema delle quote.
Platea degli interessati
Possono accedere alla pensione anticipata lavoratori usuranti:
1. I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti quali ad esempio:
- lavori in galleria, cava o miniera;
- i lavori ad alte temperature;
- i lavori in cassoni ad aria compressa;
- le attività per l’asportazione dell’amianto;
- le attività di lavorazione del vetro cavo;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori espletati in spazi ristretti.
2. Lavoratori notturni a turno:
- lavoratori che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
- lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno, e che sono impiegati, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016, in cicli produttivi su turni di 12 ore. Per tali lavoratori, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con il sistema delle quote, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.
3. I lavoratori dipendenti addetti alla cd. “linea catena”.
4. I lavoratori dipendenti conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblico di trasporto
collettivo con almeno 9 posti.
Beneficio pensionistico
I lavoratori possono accedere alla pensione con requisiti, anagrafici e contributivi, ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori.
Modalità di accesso a pensione:
- Quota 97,6
o Requisito anagrafico contributivo: con età minima di 61 anni e 7 mesi;
o anzianità contributiva minima di 35 anni.
Destinatari:• lavoratori dipendenti impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
• lavoratori dipendenti addetti alla cd. “linea catena”;
• conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
• lavoratori notturni a turno occupati per un numero di giorni lavorativi pari o
superiore a 78 all’anno;
• lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari almeno 3 ore(nell’intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) all’intero anno lavorativo - Quota 98,6
o Requisito anagrafico contributivo: età minima di 62 anni e 7 mesi
o anzianità contributiva minima di 35 anni.
Destinatari:
• Lavoratori notturni a turno occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77
all’anno. - Quota 99,6
o Requisito anagrafico contributivo: età minima di 63 anni e 7 mesi;o anzianità contributiva minima di 35 anni.
Destinatari:
• lavoratori notturni a turno occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71
all’anno;
• lavoratori turnisti che svolgono lavoro notturno per meno di 78 giorni all’anno, e
che sono impiegati in cicli produttivi su turni di 12 ore.
Possono presentare domanda anche i dipendenti del settore privato che hanno svolto
lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di
anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi (Esempio degli artigiani o commercianti. In tali casi, per tutte le
fattispecie di cui sopra, il requisito di età minima sale di un anno con pari incremento
anche della relativa quota, che risulterà, quindi, rispettivamente pari: quota 98,6; 99,6;
100,6).
Qual è la modalità di accesso alla pensione?
Per conseguire il beneficio del pensionamento con le quote occorre, prima di tutto, presentare una specifica domanda di certificazione all’NPS. La richiesta deve essere inviata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti.
Nel caso la domanda di riconoscimento del benefici venga presentata oltre il predetto termine, e sempre che sia accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Una volta ottenuto il riconoscimento di “lavoro usurante”, sarà possibile presentare apposita domanda di pensione.
NOTA BENE
Il beneficio pensionistico è concesso a condizione che l’attività usurante sia stata svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.
Pensione anticipata contributiva
La pensione anticipata contributiva è una prestazione che è stata introdotta dalla Legge n. 201/2011 (Legge Monti-Fornero) ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2012.
Questa misura consente ai lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 un’ulteriore possibilità di pensionamento anticipato.
A chi si rivolge la pensione anticipata contributiva?
Per accedere alla pensione anticipata contributiva è necessario:
- aver il primo contributo accreditato successivamente al 1° gennaio 1996;
- avere un’età minima di 64 anni;
- avere almeno 20 anni di contribuzione effettiva (sono esclusi i contributi figurativi);
- rispettare una finestra di attesa per la decorrenza della pensione di 3 mesi a partire dalla maturazione dei requisiti.
Inoltre, la normativa vigente stabilisce che per accedere a questa tipologia di pensione anticipata contributiva: - l’importo della pensione: deve essere almeno pari a 3 volte l’assegno sociale (cioè 1.603,33 euro mensili lordi nel 2024). Per le donne con un figlio: l’importo minimo della pensione deve essere pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale (1.469,25 euro mensili lordi). Per le donne con 2 o più figli: scende ad almeno 2,6 volte (1.389,47 euro mensili lordi);
- l’importo massimo della pensione: non può superare 5 volte il trattamento minimo (cioè, 2.993,05 euro mensili lordi nel 2024). Il tetto massimo si applica fino alla maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata a 64 anni: computo nella gestione separata INPS
In linea generale, sono destinatari della pensione anticipata a 64 anni di età solo i lavoratori che non possiedono contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, i cosiddetti contributivi puri. Tuttavia, è possibile accedere a questa tipologia di pensionamento anticipato anche avvalendosi della facoltà di computo nella Gestione separata INPS.
NOTA BENE
Condizione necessaria per conseguire il trattamento pensionistico è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Pensioni di invalidità nel settore privato
INTRODUZIONE BREVE
Assegno ordinario di invalidità
Spetta ai lavoratori con almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione (di cui tre nel quinquennio precedente la domanda), affetti da infermità fisica o mentale che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa.
La prestazione:
- ha validità triennale;
- può essere confermata due volte per ulteriori 3 anni e diventa definitiva con il terzo riconoscimento;
- decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
- non è reversibile ai superstiti.
Inoltre, in presenza dei requisiti necessari, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile prevista per la pensione
di vecchiaia.
Qualora i redditi da lavoro risultino superiori a determinate soglie, l’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene ridotto in base alle seguenti percentuali (limite di reddito provvisorio per l’anno 2024):
- del 25% per redditi oltre 31.127,73 euro e fino a 38.909,65 euro (oltre 4 e fino a 5 volte
il trattamento minimo); - del 50% per redditi superiori ai 38.909.65 euro (oltre 5 volte il trattamento minimo). In aggiunta a questa riduzione operano le norme di cumulo previste per i pensionati che
svolgono attività lavorativa. Ovvero: - in caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro trattiene per conto dell’Inps il 50% della parte eccedente il trattamento minimo il cui valore provvisorio per l’anno 2024 è pari a € 598,61 mensili.
- in caso di lavoro autonomo, la quota non cumulabile è pari al 30% della parte eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.
NOTA BENE
Il divieto di cumulo previsto per i pensionati che lavorano non si applica nel caso in cui
l’assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.
Pensione di inabilità (H4)
Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari i seguenti requisiti:
- riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l’infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d’inabilità.
Per avere diritto alla prestazione, il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa e deve:
- cancellarsi dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi
- da qualsiasi albo professionale
- rinunciare a qualunque trattamento contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La pensione, inoltre, non è cumulabile con la rendita erogata dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per il calcolo della pensione, il periodo mancante al raggiungimento di 60 anni di età è coperto da contribuzione che si aggiunge virtualmente all’anzianità contributiva maturata, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 – metodo di calcolo misto retributivo/contributivo – la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Pensioni di invalidità nel settore del pubblico impiego
Per le pensioni di inabilità nel pubblico impiego, la normativa vigente prevede regole specifiche e misure previdenziali in parte differenti da quelle disposte in favore dei lavoratori dipendenti o parasubordinati del settore privato e degli autonomi.
Pensione di inabilità alle mansioni
La pensione di inabilità alle mansioni spetta al dipendente pubblico che, a seguito degli accertamenti sanitari da parte della commissione medica, si veda riconosciuta l’inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l’inidoneità alla mansione, l’ente datore di lavoro valuta l’opportunità di rimpiegare il proprio dipendente in mansioni alternative. Nel caso in cui al lavoratore vengano offerte mansioni inferiori è sua facoltà accettare o rifiutare tale proposta. Ottenendo, in quest’ultimo caso, la dispensa dal servizio e quindi la pensione.
➢ Cosa occorre per il riconoscimento della prestazione?
Per ottenere il trattamento pensionistico, oltre alla cessazione dal servizio per riconosciuta inabilità alle mansioni, occorre avere:
- per i lavoratori dipendenti degli Enti Locali: un requisito contributivo di almeno 20 anni;
- per i lavoratori dipendenti dell’Amministrazione dello Stato: un requisito contributivo di almeno 15 anni.
NOTA BENE
La pensione decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio. È calcolata, come la generalità dei trattamenti liquidati, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro
Rispetto all’inabilità alle mansioni, per quella a proficuo lavoro il grado di inabilità riconosciuto deve essere tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente pubblico.
In questo caso, per ottenere il trattamento pensionistico è sufficiente avere un requisito contributivo di almeno 15 anni (Enti locali e Stato).
NOTA BENE
La pensione decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio.
• Come viene determinata la prestazione?
Analogamente a quanto avviene con la pensione per inabilità alle mansioni, anche per quella a proficuo lavoro l’importo di pensione è calcolato senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Per entrambe le inabilità, la visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall’Ente datore di lavoro.
Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica a seguito della presentazione della domanda telematica di accertamento sanitario, inviata dal proprio datore di lavoro.
Il dipendente pubblico dispensato dal servizio per inabilità, qualora sussistano i requisiti contributivi, deve presentare tramite patronato, specifica domanda di pensione all’INPS.
Pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2,
comma 12, Legge n. 335/95)
Dal 1° gennaio 1996 (Legge n. 335/1995) è stata introdotta anche per i lavoratori del comparto pubblico la pensione di inabilità per coloro i quali siano cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.
• Requisiti
I requisiti richiesti per ottenere questa prestazione sono i seguenti:
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d’inabilità;
- risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l’infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro.
• Decorrenza
La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, quando la relativa domanda è presentata in attività di servizio. Ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione d’inabilità, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la Commissione medica indichi una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato d’inabilità, in quanto dagli accertamenti sanitari emergono risultanze tali daritenere che nel tempo possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, l’INPS liquiderà la pensione d’inabilità, sotto riserva del nuovo giudizio alla scadenza stabilita.
Per avere diritto alla prestazione il lavoratore:
- non deve svolgere attività lavorativa;
- deve cancellarsi dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi
nonché da qualsiasi albo professionale; - rinunciare a qualunque trattamento contro la disoccupazione e a ogni altro
trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Inoltre, la pensione non è cumulabile con la rendita erogata dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Per il calcolo della pensione, il periodo mancante al raggiungimento di 60 anni di età è coperto da contribuzione, che si aggiunge virtualmente all’anzianità contributiva maturata, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo di calcolo misto retributivo/contributivo) la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo.
APE Sociale
Esistono anche altre forme di avvicinamento alla pensione, introdotte nell’ambito della cosiddetta flessibilità “in uscita”, come ad esempio l’indennità APE Sociale.
APE Sociale è una misura sperimentale, in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi, è stata di volta in volta prorogata fino al 31
dicembre 2024.
L’indennità, a carico dello Stato, viene erogata direttamente dall’INPS in 12 mensilità l’anno ed è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure fino alla data di decorrenza del trattamento di pensione anticipato.
L’importo dell’indennità di APE Sociale è pari alla rata mensile della pensione spettante, calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo non può, in ogni caso, superare i 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’APE Sociale:
- gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;• gli iscritti alla gestione separata INPS.
Quali sono i requisiti e le condizioni di accesso nel 2024?
Per accedere all’APE Sociale, è necessario essere in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante ottenuta a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero derivante da scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- assistere un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- avere una ridotta capacità lavorativa, pari almeno al 74%, accertata dalle commissioni competenti per riconoscimento invalidità civile.
Per questi soggetti, il diritto all’APE Sociale si consegue raggiunti i seguenti requisiti:
- 63 anni e 5 mesi di età;
- anzianità contributiva minima di 30 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.
L’accesso all’APE è riservato anche ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto da
almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, un’attività lavorativa
c.d. “gravosa”.
Per questi lavoratori, il diritto all’APE Sociale si consegue raggiunti i seguenti requisiti:
- 63 anni e 5 mesi di età;
- anzianità contributiva minima di 36 anni ovvero, per alcune tipologie di lavoratori
a 32 anni*; - non essere titolari di alcuna pensione diretta.
Quali sono le attività lavorative c.d. gravose?
Rientrano negli elenchi delle professioni c.d. gravose le seguenti categorie:
- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;• tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
- artigiani, operai specializzati, agricoli;
- conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e la fabbricazione di prodotti derivanti dalla chimica;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili, e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
Domanda di certificazione del diritto
I soggetti che nel corso dell’anno 2024 verranno a trovarsi nelle condizioni previste per l’accesso all’APE Sociale devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre.
Divieto di cumulo con i redditi da lavoro
Il titolare di APE Sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nell’anno
2024, decade dall’indennità qualora:
- eserciti attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale con reddito superiore a 5.000 euro lordi annui.
NOTA BENE
Le lavoratrici madri possono accedere all’indennità con un’anzianità contributiva ridotta rispetto ai 30/36/32 anni necessari. La riduzione prevista è di 12 mesi per ogni
figlio/a, fino ad un massimo di 24 mesi.
*Per i lavoratori dipendenti del settore dell’edilizia e per i ceramisti e conduttori di
impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, è previsto l’abbassamento, da 36 anni a 32 anni, del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso.