Ammortizzatori Sociali

Gli ammortizzatori sociali rappresentano uno strumento essenziale per garantire la sicurezza economica e il sostegno ai lavoratori in difficoltà, come la disoccupazione o la perdita involontaria del lavoro.

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità che ha sostituito l’ASpI e la Mini ASpI per gli eventi di disoccupazione che si sono verificati dal 1° maggio 2015.

NASpI: chi sono i destinatari

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che abbiamo perduto involontariamente il lavoro.
Tra questi lavoratori sono compresi anche:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le

medesime cooperative;

  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.A partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

NASpI: chi è escluso dalla prestazione

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non spetta:

  • ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • agli operai agricoli a tempo determinato;
  • ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • ai lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

NASpI: quali sono i requisiti per accedere alla misura

Per ottenere la NASpI è richiesta la presenza, congiunta, dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontaria (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
  • almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta (nel rispetto del minimale) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Il lavoro estero in Paesi UE/convenzionati, la maternità e l’astensione per malattia del figlio sono considerate tipologie di contribuzione utili alla ricerca delle 13 settimane.

La NASpI è, inoltre, riconosciuta anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per:

  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro art. 7 L. n. 604 del 1966, come sostituito dalla Legge 28 giugno 2012 n.92;licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui D. Lgs n. 23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
  • licenziamento per motivi disciplinari.
  • la risoluzione consensuale intervenuta a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

N.B. la NASpI non spetta a seguito a risoluzione consensuale con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Base di calcolo e importo della NASpI

La NASpI viene calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni. L’importo così ottenuto sarà diviso per il numero di settimane di contribuzione (a prescindere dal minimale) e moltiplicata per 4,33.
Quanto spetta al lavoratore?

  • Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.425,21 euro (importo 2024), al lavoratore spetta il 75% della stessa;
  • se la retribuzione mensile è superiore a 1.425,21euro, al lavoratore spetta il 75% della stessa più una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

NOTA BENE
L’importo mensile dell’indennità non può superare in ogni caso i 1.550,42 euro mensili.
Inoltre, la misura si riduce di un 3% mensile:

  • per chi ha meno di 55 anni, a partire dal sesto mese di fruizione;
  • per chi ha più di 55 anni, a partire dall’ottavo mese.

L’indennità è erogata mese per mese.

Durata della NASpI

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Viene corrisposta mensilmente per massimo 24 mesi.
Dal calcolo della durata della NASpI, vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche se usufruite in un’unica soluzione).
La contribuzione, presente nel quadriennio, da “portare in detrazione” è esclusivamente quella riferita agli eventi di:

  • Disoccupazione ordinaria (DS ord.);
  • Disoccupazione agricola (DS Agr.);
  • Disoccupazione con requisiti ridotti (DS Req.Rid.);
  • Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi);
  • MiniAspi2012;
  • MiniAspi.

Domanda e decorrenza della NASpI

La domanda telematica per richiedere la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) deve essere inviata all’INPS entro il termine di decadenza di:

  • 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, qualora la stessa venga presentata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro

L’erogazione della NASpI è condizionata:

  • allo stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • ai percorsi di riqualificazione professionale.

La NASpI è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa?

Si, è compatibile con l’attività lavorativa ma ci sono alcune condizioni da rispettare.La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale e/o ”parasubordinata” a condizione che il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa sia:

  • nel caso di lavoro subordinato e di attività “parasubordinata”, non superiore a euro 8.174 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato);
  • nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale, inferiore a euro 5.500 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.

In tutti i casi, a pena di decadenza della NASpI, l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto. La prestazione gli verrà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.
NOTA BENE
Nel caso in cui le attività lavorative siano preesistenti, il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

Quando decade la prestazione in caso di svolgimento di un’attività lavorativa

Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione nel caso in cui:

  • istauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
  • produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.

Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro non superi i 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

In quali casi si decade dalla NASpI?

Si decade dall’indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) in caso di:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all’Inps – entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro – il reddito annuo previsto;
  • nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all’Inps – entro 30 giorni dall’inizio dell’attività – il reddito annuo previsto;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

I periodi di NASpI sono coperti da contribuzione figurativa?

Sì, i periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili, ai fini previdenziali, percepite negli ultimi 4 anni.
Ai fini del valore della contribuzione accreditata è previsto un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI.

Come funziona l’anticipo della NASpI

Il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’intero importo del trattamento di NASpI come:

  • incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  • incentivo all’avvio di impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Come richiedere l’anticipo di NASpI

Per richiedere l’anticipo della NASpI è necessario presentare telematicamente domanda all’INPS.
A pena di decadenza la stessa deve essere inviata entro 30 giorni:

  • dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
  • dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato, prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, l’indennità dovrà essere restituita per intero. Fatta eccezione per il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
NOTA BENE

L’erogazione della NASpI anticipata non dà diritto ne all’accredito della contribuzione figurativa né all’ANF (Assegno al Nucleo Familiare).

DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata

La DIS-COLL, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo, diventa una misura strutturale a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2017.
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • allo stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • ai percorsi di riqualificazione professionale.

Operatività e destinatari di DIS-COLL

L’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) è destinata:

  • ai contratti di collaborazione Co.co.co. (coordinati e continuativi) e Co.co.pro. (a progetto), ad esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
  • ai collaboratori con contratto con la P.A.;
  • agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio (con riferimento alle cessazioni dei contratti di collaborazione che si sono verificati dal 1° luglio 2017).

Come funziona la DIS-COLL per i titolari di partita IVA

I collaboratori, che alla data di presentazione della domanda risultino anche titolari di partita IVA attiva ma che non produce reddito (c.d. silente), dovranno preliminarmente provvedere alla chiusura della stessa, pena la perdita del diritto alla DIS-COLL.

Requisiti per accedere alla DIS-COLL

Per beneficiare della DIS-COLL è richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità; almeno 1 mese di contribuzione nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (non si applica il principio della automaticità delle prestazioni, art.2116 c.c.).

Le somme di DIS-COLL sono cumulabili con il servizio civile?

Sì, le somme percepite dai volontari di servizio civile sono interamente cumulabili con la DIS-COLL. Il beneficiario non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna comunicazione relativamente allo svolgimento del servizio civile e all’importo del compenso annuo percepito.

Base di calcolo e importo della DIS-COLL

L’importo dell’indennità della DIS-COLL è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione e all’anno civile precedente.
L’importo così ottenuto sarà diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (interpretazione del Ministero del lavoro).
Quanto spetta al lavoratore?

  • Se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.425,21 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% del reddito;
  • se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.425,21 euro, la DIS- COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.

L’indennità è corrisposta mensilmente.
L’importo dell’indennità non può superare i 1.550,42 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 151° giorno della prestazione (6° mese).

Durata della DIS-COLL

L’indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL):

  • non può essere superiore a 12 mesi; è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (interpretazione del Ministero del lavoro).

NOTA BENE
Dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedenti indennità di DIS-COLL.

Domanda e decorrenza della DIS-COLL

La domanda di indennità DIS-COLL deve essere inviata dal lavoratore all’INPS entro il termine di decadenza di:

  • 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione. La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Se presentata successivamente a tale data, decorre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

In quali casi si decade dalla DIS-COLL?

Il lavoratore decade dall’indennità DIS-COLL:

  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni. Mentre, per contratto di lavoro fino a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio;
  • raggiunti i requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità);
  • in caso di attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività “parasubordinata” dalla quale derivi un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro);
  • in caso di mancata comunicazione all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio di una nuova attività autonoma/parasubordinata, del reddito che si presume possa derivare dalla predetta attività lavorativa.

ISCRO: indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per i lavoratori
autonomi titolari di partita IVA

L’ISCRO è una indennità, istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023, e strutturale a partire dal 2024.

ISCRO: chi sono i destinatari

L’indennità ISCRO viene erogata dall’INPS e spetta:

  • ai liberi professionisti, compresi i partecipanti a studi associati o società di persone, iscritti alla gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Requisiti per accedere alla ISCRO

Per avere diritto all’indennità il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiario dell’assegno di inclusione;
  • aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti;
  • aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito inferiore a 12 mila euro;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione Separata.

Si precisa che i primi due requisiti devono essere mantenuti anche durante il periodo di percezione dell’indennità.

Base di calcolo e importo dell’indennità ISCRO

L’indennità ISCRO è pari al 25%, “su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente allapresentazione della domanda” spetta a decorrere dal giorno successivo a quello alla presentazione della domanda.
L’indennità sarà erogata per 6 mesi e non potrà superare gli 800 euro, né andare sotto i 250 euro, da aggiornare con l’indice ISTAT-FOI.

  • al pagamento dell’indennità non si accompagna l’accredito della contribuzione figurativa;
  • ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo l’anno di inizio di fruizione della prestazione stessa.

Compatibilità e cumulabilità con altre prestazioni

L’indennità ISCRO è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
Invece, l’ISCRO è incompatibile con le indennità NASPI e DIS-COLL.

Quando presentare la domanda di ISCRO

Il lavoratore deve presentare on line all’INPS la domanda di ISCRO entro il 31 ottobre di ciascuno anno.

Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo

Indennità di discontinuità per i lavoratori per lo spettacolo 2024 (sostituisce l’ALAS)

Questa nuova indennità è stata introdotta in modo strutturale e permanente con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ed è andata a sostituire l’ALAS.

Quando richiedere l’indennità

In via ordinaria, la domanda dovrà essere presentata entro il termine previsto, a pena di decadenza: del 30 marzo di ogni anno. Qualora il 30 marzo cada di domenica o di un altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.
L’INPS procederà alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

Chi sono i destinatari

Possono richiedere l’indennità i seguenti lavoratori assicurati al fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al D.M. 15/03/2005, lett. a);
  • subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1 lettera b) del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell’indennità di discontinuità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
    • operatori di cabine di sale cinematografiche;
    • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
    • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
    • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
    • lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo in esame iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Quali sono i requisiti per accedere alla misura

Per accedere a questa prestazione il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Fanno eccezione i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico.

Durata e importo

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate:

  • pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda. Vengono detratte da questo calcolo le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’importo giornaliero dell’indennità, che non può in ogni caso superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS (53,95 euro), è dato dalla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.
L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60% del valore ottenuto.

NOTA BENE
Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità di discontinuità, l’INPS, entro trenta giorni dalla scadenza del termine del 30 settembre di ogni anno di valutazione delle domande, stabilisce la quota dell’indennità da erogare.

La stessa è riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

Con quali prestazioni non può essere cumulata l’indennità?

La prestazione non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con:

  • le indennità di maternità,
  • la malattia;
  • l’infortunio;
  • le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.
  • le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro,
  • i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale
    (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015.

NOTA BENE
Non è preclusa la possibilità di accedere alla NASpI qualora sussistano i requisiti purché la domanda sia presentata nel termine, fissato a pena di decadenza, di 68 giorni dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa che viene accreditata nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Indennità ALAS

L’ALAS è un’indennità prevista per i lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro in maniera involontaria a partire dal 1° gennaio 2022.

Chi sono i destinatari

L’indennità ALAS spetta ai lavoratori autonomi:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
  • che prestano a tempo determinato attività diverse da quelle previste nel punto precedente (articolo 2, comma 1, lett. b);
  • che sono “esercenti di attività musicali”.

Per avere diritto all’indennità ALAS, i lavoratori devono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  • avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda, almeno 15 giorni di contribuzione versata o accreditata al Fondo

Pensione Lavoratori dello Spettacolo;

  • avere un reddito, relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro.

Decorrenza e durata della ALAS

La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata successivamente all’ottavo giorno,
l’ALAS decorre dal giorno successivo alla presentazione.
L’indennità è corrisposta mensilmente:

  • per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo;
  • per un periodo massimo di 6 mesi (156 giorni).

Importo dell’indennità

L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente.

L’importo così ottenuto sarà diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di esso, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
La prestazione è pari:

  • al 75% del reddito mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi (1.425,21 euro per il 2024);
  • nel caso in cui il reddito mensile medio sia superiore a questo importo, la misura dell’ALAS è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

NOTA BENE
L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1550,42 euro per
il 2024 (valore annualmente rivalutato).

Quando si decade dalla misura ALAS?

Si decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI o DIS-COLL;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS;
  • titolarità del Reddito di Cittadinanza.

Come richiedere l’indennità

La domanda di ALAS dev’essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica entro il termine di:
68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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