Assegno unico universale

A partire dal 1° marzo 2022 le famiglie possono chiedere l’Assegno Unico Universale: un aiuto economico destinato alle famiglie nel cui nucleo sono presenti figli a carico.
L’assegno è “unico” perché finalizzato alla semplificazione e al potenziamento del sostegno alla genitorialità e alla natalità. È “universale” perché viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico.

A chi è destinato l’Assegno Unico e Universale (AUU)?

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un sostegno economico rivolto alle famiglie con figli a carico:

  • fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni)
  • senza limiti di età per i figli disabili

La misura riguarda tutte le categorie di lavoratori

  • dipendenti (sia pubblici che privati)
  • autonomi
  • pensionati
  • disoccupati
  • inoccupati

Per richiedere la misura, il genitore deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • con residenza e domicilio in Italia;• residente in Italia da almeno 2 anni o titolare di un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

Assegno unico: quanto spetta alle famiglie?

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE valido, l’assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.
L’importo commisurato al valore dell’ISEE è corrisposto con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per i quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno.
L’assegno viene pagato con cadenza mensile.
Spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

    • per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a partire dal 7° mese di gravidanza;
    • per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al 21° anno di età che:
      • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale
      • sia disoccupato
      • svolga un periodo di tirocinio
      • svolga un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui
      • svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Come si calcola l’importo dell’assegno

L’importo dell’assegno viene calcolato in base all’ISEE del nucleo familiare del figlio beneficiario, commisurato anche in base all’età dei figli a carico e di altri elementi.
In particolare, è prevista:

  • una quota variabile progressiva:
    • da un massimo di 199,4 euro: per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.090,61 euro;
    • a un minimo di 57 euro: per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro.
  • Sono previste maggiorazioni in caso di:
    • figli successivi al secondo;o madri di età inferiore a 21 anni;
    • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
    • figli con disabilità grave o media;

Solo a partire dal 2023 sono previste, inoltre, le seguenti maggiorazioni:

  • aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 € mensili a nucleo;
  • aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 €;
  • aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a 1 anno.

NOTA BENE
A partire dal 2023 e per ogni anno successivo, una volta presentata la domanda, l’assegno unico verrà liquidato d’ufficio dall’INPS, ferma restando la sussistenza delle condizioni per averne il diritto.

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