Maternità & Paternità

Il congedo di maternità obbligatorio è il periodo di astensione dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio.

Il congedo di maternità oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro è anche un diritto indisponibile per la lavoratrice. Per questo motivo, in nessun caso, l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

Congedo di maternità: come funziona e quanto dura

Di norma la durata del periodo di maternità copre un arco di tempo pari a cinque mesi
che possono essere così suddivisi:

  • due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi dopo
    oppure
  • un mese precedente la data presunta del parto e quattro mesi dopo
    oppure
  • cinque mesi subito dopo il parto (novità dal 2019).

In caso di adozione il congedo può essere fruito:

  • per intero, nei cinque mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia
    oppure
  • parzialmente, prima dell’ingresso in Italia del minore per consentire alla madre la permanenza all’estero. Tale indennità può essere fruita anche in modo frazionato

NOTA BENE
In caso di parto plurimo il congedo di maternità non si raddoppia.

Flessibilità dell’astensione obbligatoria: quando è possibile richiederla

La flessibilità dell’astensione obbligatoria consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro:

  • dal mese precedente la data presunta del parto, allungando così a quattro mesi l’astensione dopo il parto

È possibile avvalersi di questo periodo a condizione che:

  • il medico specialista del S.S.N. e il medico competente ai fini della prevenzione, ove questo sia previsto nell’azienda, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

La legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto alla lavoratrice la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, sempre che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
Tale facoltà è alternativa al normale congedo di maternità e consente di fruire del congedo obbligatorio di cinque mesi dopo l’evento parto, quando vi sia la prevista documentazione sanitaria.

Astensione anticipata dal lavoro: quando si può richiedere?

L’astensione anticipata dal lavoro consente alla lavoratrice in stato di gravidanza di astenersi dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto.
L’astensione anticipata è prevista:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione
  • quando la madre è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino

Maternità anticipata: come richiederla

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all’Ispettorato del Lavoro.
In condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro lo stesso Ispettorato ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Congedo di maternità: cosa accade in caso di parto prematuro

In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto:

  • vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, anche se questo comporta il superamento del limite complessivo di cinque mesi

Si precisa che il superamento del suddetto limite si verifica in presenza di “casi patologici di parti fortemente prematuri”: in cui il bambino nasce più di due mesi prima dell’inizio del congedo obbligatorio.
Qualora il bambino nato prematuro abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, anche lungo, la madre ha facoltà di:

  • riprendere il lavoro richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al lavoro, la fruizione del restante periodo del congedo di maternità post-parto o del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di dimissioni del bambino

Questa disposizione non riguarda solo i casi di parto prematuro con ricovero del neonato ma anche:

  • le ipotesi in cui si renda necessario il ricovero, indipendentemente da quando sia avvenuta la nascita (quindi anche se nei termini previsti)
  • i casi di adozione o affidamento quando il ricovero avvenga durante il congedo di maternità

Congedo di maternità: diritto nel caso di interruzione della gravidanza

Le lavoratrici hanno il diritto al congedo di maternità anche nei casi di:

  • interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione
  • decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.Alla lavoratrice è riconosciuta la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente (quando previsto nel luogo di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute

Congedo di paternità obbligatorio: come funziona e quanto dura

Anche il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità (alternativo), per determinati periodi, quando:

  • la madre sia deceduta o sia affetta da grave infermità
    oppure
  • in caso di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre

Inoltre, i papà lavoratori dipendenti hanno diritto a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio (D.L 105/2022):

  • un periodo di astensione dal lavoro della durata di 10 giorni lavorativi

Questi giorni di congedo obbligatorio:

  • non sono frazionabili a ore
  • possono essere fruiti anche in via non continuativa, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita sono fruibili, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio

NOTA BENE
In caso di parto plurimo, la durata del congedo obbligatorio per i papà è aumentata a 20
giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Congedo di maternità e paternità: quanto spetta al lavoratore?

Durante il periodo di congedo di maternità (compreso quello anticipato e/o prorogato) o di paternità, le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, assicurati all’INPS, hanno diritto in sostituzione della retribuzione ad un’indennità giornaliera pari:

  • all’80% della retribuzione media giornaliera, percepita nel periodo di paga precedente al periodo di congedo, facendo salve le condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie da norme integrative contrattuali.

Le indennità di maternità vengono corrisposte:

  • dai datori di lavoro privati per conto dell’INPS;
    oppure
  • direttamente dall’Istituto previdenziale (ad esempio nei casi di lavoratrici disoccupate o sospese, lavoratrici del settore domestico, lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, etc.).

Congedo di maternità e paternità: quando presentare la domanda?

La domanda per ottenere il congedo di maternità va inoltrata all’INPS:

  • prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.

Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto previdenziale il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso.
NOTA BENE
La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
Per usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria (1+4 mesi oppure 0+5 mesi) è necessario che:

  • il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente il medico del lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta entro la fine del settimo mese:

  • all’INPS (se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata o autonoma iscritta alla gestione autonoma INPS);• alla Cassa di previdenza e assistenza di appartenenza (se libera professionista).

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