Disabilità

Disabilità: diritti e tutele

La legge n.104/92 regolamenta l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, prevedendo particolari benefici lavorativi per coloro che devono assistere un figlio o un parente con handicap in situazione di gravità e per gli stessi lavoratori portatori di handicap. Importanti modifiche e integrazioni sono state apportate da successive leggi e dall’orientamento giurisprudenziale che ne hanno chiarito l’ambito di applicazione.

Le agevolazioni lavorative per disabilità grave

Le persone con disabilità grave possono beneficiare di diverse agevolazioni anche in ambito lavorativo. Queste misure sono progettate per facilitare il loro accesso nel mondo del lavoro e favorirne la piena inclusione sociale.

Soggetti interessati e criteri generali

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori di figli disabili gravi

nonché

  • il coniuge
  • i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il 2° grado e gli stessi lavoratori disabili

I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni.
Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza consenso ad altra sede.
Le agevolazioni sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari, con alcune eccezioni.

Accertamento dell’handicap grave

Per ottenere i benefici è necessario che vi sia l’accertamento di handicap grave (art. 3, comma 3, L. 104/92).
Le domande per il riconoscimento dello stato di handicap, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità, sono presentate all’INPS esclusivamente per via telematica.
Ricevuta l’istanza, la commissione medica dovrebbe pronunciarsi:

  • entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda
  • in caso di patologia oncologica il termine si riduce a 15 giorni

All’esito dell’accertamento il richiedente può essere riconosciuto:

  • non portatore di handicap
  • portatore di handicap non in situazione di gravità (art. 3, comma 1, L104/92)
  • portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L104/92)

La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del “cariotipo”.
Per i grandi invalidi di guerra o soggetti ad essi equiparati:

  • l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero competente o copia del decreto concessivo della stessa, sostituisce la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle competenti Commissioni Asl

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto:

  • un accertamento accelerato che deve essere effettuato dalla Commissione ASL, entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato

Accertamento provvisorio

Il DL n. 90/2014 sulla semplificazione amministrativa, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede all’art. 25 che se la Commissione medica non si pronuncia entro 45 giorni (anziché 90) dalla presentazione della domanda:

  • l’accertamento dell’handicap può essere effettuato in via provvisoria da medici specialisti nella patologia denunciata

Questa certificazione provvisoria si applica non solo per il riconoscimento dei permessi lavorativi (art. 33 della L. n. 104/92), ma anche per:

  • la concessione del congedo retribuito biennale (art. 42 del decreto legislativo n. 151/01)

Ai fini delle agevolazioni di cui sopra, la Commissione medica competente è autorizzata a rilasciare al termine della visita un certificato provvisorio, previa richiesta motivata dell’interessato, che produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’Inps.
Viene, inoltre, ridotto a 90 giorni (dalla data di presentazione della domanda), dai 180 precedentemente previsti, il tempo massimo entro cui la Commissione competente deve pronunciarsi sull’accertamento di handicap.

Rivedibilità e diritti acquisiti

Sempre la Legge n. 114/2014, di conversione del DL n. 90/214 prevede, all’art. 25 comma 6 bis, che nel caso siano previste visite di revisione per la verifica di invalidità civile e per handicap:

  • i soggetti interessati, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, senza perdere il diritto in attesa del nuovo accertamento

Altro aspetto rilevante è che:

  • la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di competenza dell’INPS (non della ASL o del cittadino)

Genitori di figli disabili gravi

I genitori lavoratori dipendenti (naturali, adottivi o affidatari) di figli disabili gravi, non ricoverati a tempo pieno (con alcune eccezioni), hanno diritto a particolari agevolazioni, da fruire “alternativamente” tra di loro, anche se uno dei due non ne ha diritto (perché, ad esempio, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, casalingo/a, ecc.).
I benefici sono diversi a seconda dell’età del figlio.
Fino ai tre anni di età del bambino, i genitori hanno diritto, in alternativa:

  • al prolungamento del congedo parentale
  • a due ore di riposo giornaliero retribuito da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore)

oppure

  • ai tre giorni di permesso mensile retribuiti

Tra i tre e i dodici anni di età del figlio i genitori hanno diritto, in alternativa:

  • ai tre giorni di permesso mensile retribuiti, ovvero al prolungamento del congedo parentale fino ai dodici anni del figlio

A partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio i genitori hanno diritto:

  • esclusivamente ai tre giorni di permesso mensile

NOTA BENE
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Si precisa che il prolungamento del congedo parentale:

  • è previsto per ogni figlio disabile in situazione di gravità entro i primi 12 anni di vita o entro i dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche di periodi di congedo ordinario), con diritto alla indennità economica pari al 30% della retribuzione
  • decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e durante questo periodo la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto al 30% della retribuzione

I tre giorni di permesso mensili retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, possono essere goduti da parte dei genitori o dei parenti e degli affini del minore di tre anni fin dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.
Possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionabili in ore.
NOTA BENE
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, queste agevolazioni lavorative devono essere concesse pur se siano presenti nella famiglia altre persone, parenti non lavoratori, badanti, ecc. in grado di prestare assistenza al disabile.
Il figlio con disabilità in situazione di gravità ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale, può liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza prevista.

Parenti o affini di persone disabili gravi

Il lavoratore dipendente che sia coniuge/parte civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado (es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, genero, ecc.) della persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, può fruire:

  • dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa o frazionata

Invece, i parenti e affini di terzo grado (es. zii, nipoti, pronipoti, ecc.) hanno tale possibilità, solo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il coniuge /parte civile/convivente di fatto o i genitori della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti

NOTA BENE
I tre giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave possono essere goduti da più soggetti.
Con il decreto n. 105 del 2022, infatti, viene oggi superato il principio del “referente unico dell’assistenza” con l’estensione, a più soggetti aventi diritto della facoltà di poter richiedere – alternativamente tra loro – la fruizione dei permessi per l’assistenza alla
stessa persona in situazione di disabilità grave (fermo restando, il limite complessivo di tre giorni).
La persona con handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni (es. visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante; stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare; richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante).
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza i permessi possono essere fruiti anche:

  • se nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità grave si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario
  • nel caso in cui la persona con handicap grave fruisca di altre forme di assistenza pubblica o privata (quali assistenza a domicilio, badante, ecc.)

La persona con disabilità (ovvero il suo amministratore di sostegno o il suo tutore legale) può scegliere il familiare che gli presti assistenza.
Con la nuova normativa viene meno sia il concetto di convivenza e sia, di conseguenza, anche il requisito della continuità ed esclusività dell’assistenza prestata in caso di non convivenza.
Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone con handicap grave a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado.
Qualora l’ulteriore familiare da assistere rientri tra quelli di secondo grado (ad esempio nonni, fratelli, sorelle) occorre che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità:

  • abbiano compiuto i 65 anni di età

oppure

  • siano anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • siano deceduti o mancanti

Si richiede, inoltre, che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
In sostanza, il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal disabile per prestare assistenza, fornendo la prova dei viaggi sostenuti.

Ricovero a tempo pieno: eccezioni

Per avere diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92 la persona in situazione di disabilità grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.
Per ricovero a tempo pieno si intende:

  • le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa

Pertanto, nel caso di ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti.
Secondo le indicazioni INPS fanno eccezione al requisito dell’assenza del ricovero a tempo pieno le seguenti ipotesi:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate /ipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010)
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l’ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall’INPS
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare

Inoltre, la legge prevede che:

  • il prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori
  • il congedo retribuito biennale può essere concesso anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza

Lavoratori disabili gravi

I lavoratori dipendenti con handicap in situazione di gravità possono beneficiare “alternativamente”:

  • delle due ore di permesso giornaliero retribuito (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore)
  • dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche frazionabili

Inoltre, hanno diritto a scegliere, ove possibile:

  • la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede, senza il proprio consenso

La persona con handicap, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto:

  • di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di trasferimento a domanda

Il lavoratore che fruisce già dei permessi per sé stesso può chiedere anche i permessi per assistere un proprio familiare con handicap grave.
Inoltre, a sua volta, può essere assistito da un altro soggetto lavoratore dipendente.

Congedo retribuito di due anni

I lavoratori dipendenti possono chiedere di fruire di un congedo straordinario retribuito di due anni, anche frazionabile a giorni, a settimane, a mesi, per assistere un familiare con handicap grave (art. 42, comma 5 e ss. del T.U. n. 151/01 ” Tutela della maternità e paternità’).
La prestazione non può:

  • superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona disabile e nell’arco della vita lavorativa del richiedente

La Corte Costituzionale, nel tempo, ha ampliato la platea dei soggetti che possono fruire di tale congedo, estendendolo dai genitori, fratelli e sorelle, inizialmente previsti dalla norma, al coniuge, ai figli e, dopo la sentenza n. 203/2013, anche al parente o all’affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, nei casi in cui i soggetti legittimati dalla norma a prestare assistenza si trovino impossibilitati a svolgere tale funzione.
Pertanto, hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta:

  1. il coniuge/parte dell’unione civile/convivente della persona disabile in situazione di gravità
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

NOTA BENE
Tale ordine di priorità è derogabile solo in presenza di determinate situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti), previste dalla legge.
Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori:

  • alla sussistenza della convivenza per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura

La convivenza (laddove prevista) con il disabile, può essere instaurata:

  • anche successivamente alla richiesta di congedo, ma comunque entro l’inizio del periodo di congedo richiesto, purché sia garantita per tutta la fruizione dello stesso

Anche il congedo straordinario, come i permessi ex. art. 33 legge 104/92, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile grave, ad eccezione dei genitori.
Tuttavia, è possibile autorizzare la fruizione del congedo straordinario a più lavoratori per assistere lo stesso soggetto con disabilità grave, purché in modo alternato e non negli stessi giorni.
È inoltre possibile accogliere domande di congedo straordinario anche per periodi in cui sono già state autorizzate le fruizioni di permessi mensili o prolungamenti del congedo
parentale per la stessa persona disabile in situazione di gravità. In tal caso però è necessario che tali benefici non siano fruiti nelle stesse giornate, poiché rappresentano istituti con finalità simili di assistenza e devono quindi essere considerati come opzioni alternative.
Inoltre, la persona disabile non deve essere:

  • ricoverata a tempo pieno presso strutture ospedaliere o similari

Il congedo può comunque essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno per:

  • visite e terapie, appositamente certificate, da effettuare al di fuori della struttura ospitante
  • stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine della persona disabile
  • necessità di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, che deve essere richiesta espressamente dai sanitari della struttura ospitante

Infine, viene espressamente previsto dalla legge che il periodo di congedo non rileva ai fini:

  • della maturazione delle ferie
  • della tredicesima mensilità
  • del trattamento di fine rapporto

Il congedo è:

  • retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, ma con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (sono prese in considerazione solo le voci retributive che non sono legate alla presenza)
  • è coperto da contribuzione figurativa entro un massimale rivalutato annualmente (comprensivo di indennità e contribuzione figurativa)

Il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui:

  • l’assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa (fermo restando che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso)

NOTA BENE
Durante la fruizione del congedo biennale da parte di un genitore, l’altro può beneficiare del congedo parentale o congedo di maternità.
Il congedo straordinario spetta al genitore lavoratore richiedente anche quando l’altro genitore non ne ha diritto perché non lavora. Non è richiesta la convivenza con il figlio/a disabile.

Presentazione delle domande e trattamento economico

I lavoratori dipendenti del settore privato per ottenere la fruizione dei benefici devono:

  • presentare domanda all’INPS e al datore di lavoro, secondo le modalità previste, anche riguardo la certificazione medica

Per i benefici lavorativi spetta un’indennità da parte dell’INPS, che viene anticipata dal datore di lavoro privato.
I dipendenti del settore pubblico presentano la domanda:

  • alla propria Amministrazione, allegando la documentazione richiesta, compresa quella sanitaria, secondo i criteri e le modalità indicati. La stessa Amministrazione provvede ad erogare la retribuzione o indennità previste

Il lavoratore dipendente privato o pubblico si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d’ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva.
NOTA BENE
Le richieste dei permessi lavorativi e le domande di congedo straordinario, per i lavoratori dipendenti privati, sono presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica.

Gravi malattie e disabilità: part-time e altro

I lavoratori pubblici e privati affetti da patologie oncologiche o da “gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti” hanno diritto:

  • alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in lavoro a tempo parziale

A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale:

  • è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno

E’ riconosciuta, inoltre, la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale:

  • ai familiari lavoratori, in presenza di patologie oncologiche e di “gravi patologie cronico-degenerativa ingravescenti” riguardanti il coniuge, i figli o i genitori
  • a coloro che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, disabile grave, con necessità di assistenza continua
  • ai genitori con figli conviventi portatori di handicap anche senza gravità

NOTA BENE
Questi lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in tempo parziale, hanno “diritto di precedenza” nelle assunzioni con contratto a tempo pieno.

Guida alle agevolazioni fiscali per disabili – Agenzia delle Entrate

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