Invalidità

Prestazioni assistenziali: invalidità civile

La legge 30 marzo 1971, n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro:

  • che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo
  • se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento sono considerati mutilati e invalidi civili:

  • i soggetti ultra sessantasettenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni

A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.

Grado di invalidità civile e benefici

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992.

 

La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici:

Il 33,3% è la soglia minima di invalidità:

  • diritto a ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici

Dal 46% in poi:

  • diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego

Dal 51% in poi:

  • diritto a fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore atrenta giorni, anche in maniera frazionata

 

Quando spettano le prestazioni economiche per invalidità civile? 

Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge prevede che il grado di invaliditàsia più elevato.

 

Dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale:

  • diritto al pagamento di un assegno mensile

Con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido civile totale:

  • diritto al pagamento della pensione d’inabilità

 

Indennità di accompagnamento: a chi spetta? 

L’indennità di accompagnamento spetta, a domanda, ai soggetti invalidi civili totali (100%) qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l’interessato:

  • si trovi nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
  • non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all’indennità di accompagnamento

 

Congedo per cure per invalidi: diritto, durata e indennizzo 

Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, ogni anno, anche in maniera frazionata di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Sono interessati tutti coloro che sono affetti da:

  • uno stato morboso, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa

Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del lavoratore con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

 

Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la documentazione che giustifica l’assenza può essere cumulativa.

 

Il lavoratore dipendente pubblico e privato in congedo ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.

 

Secondo il parere del Ministero del lavoro, questo trattamento è a carico:

  • nel settore privato, del datore di lavoro privato senza che venga erogata alcuna indennità da parte dell’INPS
  • nel settore pubblico, delle Amministrazioni di appartenenza secondo i criteri e le modalità previsti

NOTA BENE
Ai fini di un effettivo utilizzo di questo congedo, particolare attenzione dovrà essere posta ai contratti di lavoro, con riferimento alla disciplina attualmente vigente al trattamento economico spettante. L’assenza per congedo, anche se equiparata alla condizione di malattia, non concorre alla determinazione del periodo di comporto, stabilito dai CCNL, in quanto ulteriore.

 

Invalidità civile: domanda e visita medica 

Le domande di invalidità civile devono essere inoltrate all’INPS per via telematica, complete di documentazione sanitaria.

 

Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal “medico certificatore” su apposita modulistica predisposta dall’INPS. Il certificato medico introduttivo ha durata di 90 giorni.

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL per le domande di invalidità civile? 

Il Patronato ITAL UIL, in quanto soggetto abilitato, è a tua disposizione per inoltrare la domanda all’INPS in via telematica e per seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione.

 

Invalidità civile: la visita medica

La Commissione sanitaria competente fissa la data della visita medica e la convocazione arriverà al domicilio indicato dall’interessato, mediante lettera raccomandata, nella quale saranno indicati il giorno e il luogo prestabiliti.

 

Durante la visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia o di Patronato.

 

Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà essere richiesta una visita domiciliare.

 

La Commissione competente, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d’invalidità riportando l’esito su un verbale.

 

Terminata la procedura di accertamento sanitario l’interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica.

 

Accertamento dell’invalidità civile per patologie oncologiche

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell’invalidità civile che deve essere effettuato dall’apposita Commissione medica:

  • entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato

L’accertamento può riguardare un’inabilità grave ma temporanea che necessita, quindi, di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.

 

 

Revisione dell’invalidità civile 

Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine, alla scadenza del quale, l’interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita.

 

In questo caso:

  • nel verbale viene precisato che la patologia è “rivedibile” allo scadere di un determinato periodo di tempo

Il D.M. del 2 agosto 2007 individua una serie di patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

 

La revisione è, invece, obbligatoria quando il minore diventa maggiorenne. Fanno eccezione i casi in cui lo stesso sia:

  • titolare di indennità di accompagnamento
  • affetto da sindrome di Down o da sindrome di talidomide

In tali casi, infatti, le prestazioni economiche spettanti al 18° anno di età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, fermo restando il controllo dei requisiti socio- economici.

 

 

Aggravamento dell’invalidità civile 

Il soggetto, già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare “domanda di aggravamento” alla sede INPS territorialmente competente.

 

La domanda deve contenere la certificazione e la documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità, etc.

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL in caso di aggravamento dell’invalidità? 

Il Patronato ITAL UIL, in quanto soggetto abilitato, è a disposizione degli interessati per inoltrare la domanda di aggravamento all’INPS in via telematica e per seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione.

 

 

Provvidenze economiche

All’esito degli accertamenti sanitari, la persona disabile potrà beneficiare delle prestazioni economiche se risulterà in possesso dei requisiti socio-economici richiesti per ogni tipo di provvidenza.

 

L’INPS provvede all’erogazione delle provvidenze economiche.

 

Pensione di inabilità 

La pensione di inabilità è concessa ai mutilati ed invalidi civili:

  • di età compresa tra i 18 e i 67 anni
  • riconosciuti invalidi al 100%, nei confronti dei quali sia stata accertata una inabilità lavorativa totale e permanente

È inoltre richiesto che gli interessati:

  • abbiano una residenza stabile e abituale sul territorio nazionale
  • si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno)

 

 

Pensione di inabilità: limiti di reddito

Ai fini del diritto alla pensione il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di € 19.461,12.

 

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Pensione di inabilità: compatibilità con altre prestazioni 

La pensione di inabilità è compatibile con:

  • l’indennità di accompagnamento
  • le pensioni percepite a titolo di invalidità di carattere previdenziale

La pensione è, inoltre, compatibile con altre prestazioni a condizione che queste ultime non si siano state riconosciute per la stessa patologia derivante da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

 

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa nel limite di reddito personale annuo (per il 2024 pari a 19.461.12 euro).

 

 

Importo della pensione di inabilità 

L’importo della pensione di inabilità viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 333,33 euro.

 

La provvidenza assistenziale viene corrisposta per 13 mensilità.

 

È riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2024, a 735,05 euro per tredici mensilità ai titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti reddituali stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

 

La pensione può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza della pensione di inabilità 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Pensione di inabilità: cosa accade raggiunti i 67 anni di età? 

Dal compimento dei 67 anni di età cessa la corresponsione della pensione d’inabilità.

Al suo posto è concesso l’assegno sociale sostitutivo con applicazione dei criteri reddituali e fiscali previsti per la liquidazione della precedente provvidenza assistenziale.

 

 

La pensione di inabilità è reversibile?

La pensione di inabilità non è reversibile, salvo i diritti degli eredi a percepire i ratei già maturati alla data del decesso dell’avente diritto.

 

 

Cessazione della prestazione 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

Indennità di accompagnamento 

L’indennità di accompagnamento è una provvidenza economica concessa alle persone:

  • totalmente inabili (invalidità 100%)
  • che non sono in grado di deambulare
    oppure
  • non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età

Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito del soggetto.

 

Gli interessati devono:

  • risiedere in Italia ed essere cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno)

NOTA BENE

L’indennità di accompagnamento spetta alle persone affette da patologie oncologiche che per effetto della chemioterapia hanno necessità di assistenza continua.

 

 

Indennità di accompagnamento: limiti di reddito 

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

 

 

Indennità di accompagnamento: incompatibilità con altre prestazioni 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con:

  • le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole)
  • di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni

 

 

Indennità di accompagnamento: quali attività è possibile svolgere se si beneficia della prestazione? 

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa e con la titolarità di una patente speciale di guida.

 

 

Importo dell’indennità di accompagnamento

L’importo dell’indennità di accompagnamento viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale è corrisposta per 12 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 531,76 euro.

 

 

Decorrenza dell’indennità di accompagnamento 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Indennità di accompagnamento e ricovero: quando spetta la prestazione 

L’indennità di accompagnamento non spetta se l’invalido è ricoverato gratuitamente presso strutture di lunga degenza con pagamento della retta a carico dello Stato.

 

Continua ad essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.

 

 

Indennità di accompagnamento: quando si interrompe la prestazione 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

Assegno mensile di assistenza 

L’assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa ai mutilati e invalidi civili:

  • di età compresa tra i 18 e i 67 anni
  • riconosciuti invalidi con una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74%

È inoltre richiesto che i soggetti interessati:

  • si trovino in stato di bisogno economico
  • siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia

 

 

Assegno mensile di assistenza: limiti di reddito 

Ai fini del diritto all’assegno mensile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di 5.725,46 euro.

 

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Assegno mensile di assistenza: incollocabilità al lavoro 

È necessario che il soggetto dichiari di non svolgere attività lavorativa.

 

Qualora la persona disabile sia impegnata in un’attività lavorativa minima, che quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo (per il 2024 pari a 5.725.46 euro), non vi è incompatibilità tra l’assegno mensile e l’attività lavorativa.

 

 

Assegno mensile di assistenza: incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche

L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra, e con le rendite INAIL (si può scegliere il trattamento più favorevole).

 

Inoltre, è incompatibile con altre pensioni di invalidità INPS salvo l’opzione tra la più conveniente.

 

 

Importo dell’assegno di assistenza 

L’importo dell’assegno di assistenza viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale viene corrisposta per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 333,33 euro.

 

L’assegno può essere riscosso presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza dell’assegno di assistenza 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Assegno mensile di assistenza: cosa accade raggiunti i 67 anni di età? 

Al compimento dei 67 anni di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile e al suo posto è concesso l’assegno sociale sostitutivo con applicazione dei criteri reddituali e fiscali previsti per la liquidazione della precedente provvidenza assistenziale.

 

 

Assegno di assistenza: adempimenti annuali 

Ogni anno coloro che percepiscono l’assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità relativa al mantenimento dei requisiti previsti per continuare a beneficiare della provvidenza economica.

 

Nello specifico, si tratta di una dichiarazione attestante il mancato svolgimento di un’attività lavorativa, requisito comunque soddisfatto qualora l’attività lavorativa svoltasia minima; quindi, non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a 5.725.46 euro.

 

L’INPS si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l’acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICLAV).

 

 

Assegno mensile di assistenza: cessazione della prestazione

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

Indennità frequenza minori 

L’indennità di frequenza scolastica è una provvidenza economica erogata in favore dei minori di 18 anni, ai quali sia stata riconosciuta la condizione:

  • di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età”
    oppure
  • di “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”

Inoltre, per poter beneficiare dell’indennità di frequenza, i minori devono:

  • trovarsi in stato di bisogno economico
  • essere cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia

 

 

Indennità e frequenza scolastica

Per poter beneficiare dell’indennità di frequenza è necessario che il minore frequenti un centro di riabilitazione o un centro di formazione professionale, un centro occupazionale, una scuola di ogni ordine e grado o un asilo nido.

 

 

Indennità di frequenza: limiti di reddito 

Ai fini del diritto all’indennità di frequenza, il reddito annuo personale non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di 5.725,46 euro.

 

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Indennità di frequenza minori: incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche 

L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili e con le indennità previste per i ciechi civili e i sordi civili.

 

Nel caso in cui si ha diritto a più prestazioni incompatibili tra loro si può scegliere quella più favorevole.

 

 

Importo dell’indennità di frequenza minori 

L’importo dell’indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale viene corrisposta per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 333,33 euro.

 

L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza dell’indennità di frequenza per minori 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico, e comunque non prima dell’inizio della frequenza dei corsi riabilitativi, della scuola o dell’asilo nido.

 

 

Quali sono i passaggi da compiere per presentare domanda di indennità di frequenza minori? 

Per ottenere l’indennità mensile di frequenza è necessario che il legale rappresentante (genitore, tutore, curatore) del minore con disabilità presenti alla sede INPS territorialmente competente:

  • una domanda in via telematica, allegando alla stessa un certificato medico che attesti le difficoltà del minore a svolgere le funzioni proprie della sua età, con la diagnosi della patologia

Il richiedente dovrà, altresì, fornire:

  • tutti gli elementi indispensabili concernenti l’iscrizione alle scuole pubbliche e private che impartiscono l’istruzione

oppure

  •  un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i fatti predetti

Per quanto riguarda la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap è necessario che:

  • la permanenza presso la struttura abbia una cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino, compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso

 

 

Indennità di frequenza e ricovero in Istituto: spetta la prestazione? 

L’indennità mensile di frequenza non spetta nei periodi in cui il minore è ricoverato a carattere continuativo o permanente, con esclusione del ricovero in regime di day- hospital.

 

 

Indennità di frequenza: cessazione della prestazione assistenziale 

Il diritto alla prestazione viene meno dal mese successivo a quello della cessazione della frequenza.

 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

Ricorso per mancato riconoscimento delle condizioni di invalidità o delle relative provvidenze economiche

Se il verbale di accertamento della Commissione Medica non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell’handicap o non ritiene sussistere lo stato invalidante necessario per l’indennità di accompagnamento o di frequenza:

  • è possibile ricorrere al Tribunale competente

Il giudizio vero e proprio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico – preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente entro e non oltre:

  • 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento

Tale accertamento è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato.

 

In seguito all’esame sanitario, da parte di un medico legale nominato dal giudice e che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato, se il parere è favorevole e non vi sono contestazioni:

  • l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice

In caso contrario:

  • il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni

Qualora l’INPS non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti dall’invalidità per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza dei requisiti reddituali, etc.):

  • è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’Inps entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego

 

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL in caso di ricorso? 

Il Patronato ITAL curerà tutta la fase del ricorso avvalendosi dei propri Consulenti medico-legali e degli esperti Avvocati convenzionati.

 

Prestazioni assistenziali: cecità civile 

Sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste per legge, coloro che siano stati riconosciuti dalla competente Commissione sanitaria affetti da:

  • cecità totale
  • abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio

I ciechi civili possono distinguersi nelle seguenti categorie:

  • ciechi assoluti
  • ciechi parziali
  • ciechi decimisti

 

Domanda e visita medica per il riconoscimento dei benefici per cecità civile 

La domanda per il riconoscimento dei benefici per cecità civile deve essere inoltrata all’INPS per via telematica, completa di documentazione sanitaria.

 

Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal “medico certificatore” su apposita modulistica predisposta dall’INPS.

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL per le domande di cecità civile? 

Il Patronato ITAL, in quanto soggetto abilitato, può inoltrare la domanda all’INPS per il riconoscimento della cecità civile e per seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione.

 

Cecità civile: la visita medica 

La Commissione medica competente fissa la data della visita medica e la convocazione arriverà al domicilio indicato dall’interessato, mediante lettera raccomandata, nella quale saranno indicati il giorno e il luogo prestabiliti.

 

Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà essere richiesta una visita domiciliare.

 

Durante la visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia o di Patronato.

 

La Commissione, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, riporterà l’esito degli accertamenti su un verbale.

 

Terminata la procedura di accertamento sanitario l’interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica.

 

Revisione della cecità civile

Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine, alla scadenza del quale, l’interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita.

 

In questo caso:

  • nel verbale viene precisato che la patologia è “rivedibile” allo scadere di un determinato periodo di tempo

Con D.M. del 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia ha individuato una serie di patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

 

La revisione è, invece, obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età. Fatti salvi i casi in cui il minore sia:

  • titolare di indennità di accompagnamento concessa ai ciechi civili assoluti

In tal caso, infatti, le prestazioni economiche spettanti al 18° anno di età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, fermo restando il controllo dei requisiti socio- economici.

Aggravamento della cecità civile 

Il soggetto, già riconosciuto cieco civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare “domanda di aggravamento” alla sede INPS territorialmente competente.

 

La domanda deve contenere la certificazione e la documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità, etc.

 

Le domande di aggravamento devono essere inoltrate all’INPS in via telematica.

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL in caso di aggravamento della cecità civile?

Il Patronato ITAL, in quanto soggetto abilitato, è a tua disposizione per inoltrare la domanda all’INPS in via telematica e per seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione.

 

Ciechi assoluti: definizione e benefici economici 

I ciechi assoluti sono coloro che hanno un residuo visivo pari a 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce.

 

Pensione non reversibile ciechi civili assoluti

La pensione è destinata alle persone totalmente prive di vista, che abbiano compiuto il 18° anno di età. La prestazione continua ad essere erogata anche dopo il compimento dei 67 anni in quanto non si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

 

Per ottenerla è necessario che gli interessati:

  • si trovino in stato di bisogno economico
  • siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia

I minori di 18 anni, non vedenti, non possono percepire la pensione, percepiscono l’indennità di accompagnamento.

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili assoluti: limiti di reddito 

Ai fini del diritto alla pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di 19.461,12 euro sia che la persona disabile sia ricoverata o meno.

 

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili assoluti: compatibilità con altre prestazioni 

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

Inoltre, è compatibile con:

  • le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa
  • le pensioni dirette di invalidità erogate dall’INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi

 

 

Importo della pensione non reversibile ciechi civili assoluti

L’importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale viene corrisposta per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 360,48 euro.

 

In caso di ricovero del soggetto, in istituto di cura con quota a carico anche in parte di Ente pubblico, l’importo mensile è di 333,33 euro.

 

La pensione può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza della pensione non reversibile ciechi civili assoluti 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili assoluti: cessazione della prestazione 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

NOTA BENE
La pensione non è reversibile.

 

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti

L’indennità di accompagnamento è concessa ai ciechi civili assoluti indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età del soggetto.

 

È concessa anche ai soggetti disabili già possessori di pensione non reversibile.

 

Per ottenerla è necessario che siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia.

 

 

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti: limiti di reddito

L’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti non è subordinata a limiti di reddito.

 

 

Indennità di accompagnamento: incompatibilità e cumulabilità con altre prestazioni pensionistiche 

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole).

 

L’indennità è, invece, cumulabile con:

  • l’indennità di comunicazione concessa ai sordomuti
  • l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati)

 

 

Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti: quali attività è possibile svolgere se si beneficia della prestazione? 

L’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

 

 

Importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti

L’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale è corrisposta per 12 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è di 978,50 euro.

 

 

Decorrenza dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti

L’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

Ciechi civili parziali (ventesimisti): definizione e benefici economici 

I ciechi parziali ventesimisti sono coloro che hanno un residuo visivo a tutti e due gli occhi pari a un ventesimo anche con eventuale correzione.

 

Pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti) 

La pensione è destinata alle persone in stato di cecità parziale e spetta anche ai minori e ai soggetti ultra sessantasettenni.

 

Per ottenerla è necessario che gli interessati si trovino:

  • in stato di bisogno economico
  • siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti): limiti di reddito 

Ai fini del diritto alla pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di 19.461,12 euro.

 

Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti): compatibilità con altre prestazioni 

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio (purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa).

 

La prestazione è inoltre compatibile con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’INPS ai lavoratori dipendenti e autonomi.

 

La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.

 

 

Importo della pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti) 

L’importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 333,33 euro.

 

La pensione può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza della pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti) 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Pensione non reversibile ciechi civili parziali (ventesimisti): cessazione della prestazione 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

 

NOTA BENE
La pensione non è reversibile.

 

Indennità speciale per ciechi civili parziali (ventesimisti)

Per i ciechi civili parziali (ventesimisti) è prevista anche una speciale indennità che si può ottenere indipendentemente dall’età e dal reddito personale.

 

Per ottenerla è necessario che gli interessati siano:

  • cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza)
  • cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia

 

 

Indennità speciale ciechi civili parziali (ventesimisti): limiti di reddito

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

 

 

Indennità speciale per ciechi civili parziali (ventesimisti): compatibilità con altre prestazioni 

L’indennità speciale è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa, con il ricovero in istituti di cura e con la pensione non reversibile spettante ai ciechi parziali.

 

La provvidenza assistenziale è invece incompatibile con analoghe indennità per cecità di guerra, di lavoro o di servizio, fatta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

 

 

Importo dell’indennità speciale ciechi civili parziali (ventesimisti)

L’importo dell’indennità viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 12 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 221,20 euro.

 

L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza dell’indennità ciechi civili parziali (ventesimisti) 

La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Indennità ciechi civili parziali (ventesimisti): cessazione della prestazione

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

NOTA BENE
L’indennità speciale non è reversibile.

 

Ciechi civili parziali (decimisti): definizione e benefici economici 

I ciechi civili parziali decimisti sono coloro che hanno un residuo di vista a tutti e due gli occhi pari a un decimo.

 

Ai ciechi civili decimisti spettava un assegno vitalizio ma con l’introduzione della pensione per i ciechi assoluti e ciechi parziali ventesimisti la prestazione è stata soppressa.

 

Il diritto a percepire la prestazione permane per coloro che ne avevano diritto in precedenza.

 

 

Assegno vitalizio ciechi civili decimisti: limiti di reddito e importo della prestazione 

Ai fini del diritto all’assegno vitalizio per ciechi decimisti il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per l’anno 2024 il limite di reddito personale annuo è di 9.356,39 euro.

 

L’importo dell’assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di 247,40 euro.

 

Prestazioni assistenziali: la sordità civile 

Sono considerati sordomuti:

  • i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita
  • i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità acquisita durante l’età evolutiva (termina con il compimento del dodicesimo anno di età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato

La sordità, tuttavia, in entrambi i casi non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

 

Sordità civile: perdita uditiva al di sotto dei limiti stabili dalla legge 

Qualora la perdita uditiva sia al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge, la domanda di riconoscimento verrà esaminata seguendo i criteri dell’invalidità civile.

A chi spetta l’invalidità di sordità civile? 

Le provvidenze economiche previste per sordomuti spettano:

  • ai cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza)
  • ai cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) che risiedono regolarmente in Italia

Sordità civile: domanda e visita medica

Le domande devono essere inoltrate all’Inps per via telematica, complete di documentazione sanitaria.

 

Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal “medico certificatore” su apposita modulistica predisposta dall’Inps.

 

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL per le domande di sordità civile? 

Il Patronato ITAL UIL, in quanto soggetto abilitato, è a tua disposizione per:

  • inoltrare la domanda all’Inps in via telematica
  • seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione

 

 

Sordità civile: la visita medica

Spetta alla Commissione medica fissare la data della visita medica. La convocazione arriverà al domicilio indicato dall’interessato, mediante lettera raccomandata, conl’indicazione del giorno e del luogo prestabiliti. Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica potrà essere richiesta una visita domiciliare.

 

Durante la visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia o di Patronato.

 

La Commissione, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, riporterà l’esito su un verbale.

 

Terminata la procedura di accertamento sanitario l’interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica.

 

Revisione della sordità civile 

Se, in sede di accertamento, la Commissione medica stabilisce che la sordità civile riscontrata sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine, alla scadenza del quale, l’interessato dovrà essere sottoposto a nuova visita. In questo caso nel verbale viene precisato che la patologia è “rivedibile” allo scadere di un determinato periodo di tempo.

 

Con D.M. del 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia ha individuato una serie di patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

 

La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età salvo che egli sia titolare di indennità di comunicazione.

 

In questo caso, infatti, le prestazioni economiche spettanti al 18° anno di età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari, fermo restando il controllo dei requisiti socio-economici.

 

Aggravamento della sordità civile 

Il soggetto, al quale è stato riconosciuto lo status di sordo civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare “domanda di aggravamento” all’Inps territorialmente competente.

 

La domanda di aggravamento deve contenere:

  • la certificazione
  • la documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità, etc

Le domande di aggravamento devono essere inoltrate all’Inps in via telematica.

 

 

Quale tipo di assistenza fornisce l’ITAL per la domanda di aggravamento di sordità civile? 

Il Patronato ITAL, in quanto soggetto abilitato, è a tua disposizione per inoltrare la domanda all’Inps in via telematica e per seguire l’iter della stessa fino alla sua conclusione.

 

 

Sordità civile: pensione non reversibile per i sordomuti

Le persone riconosciute sordomute hanno diritto, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge, alla pensione di invalidità.

 

 

Chi ha diritto alla pensione non reversibile per i sordomuti? 

La pensione è destinata alle persone riconosciute sordomute, di età compresa tra i 18 e i 67 anni di età.

 

 

Pensione non reversibile per sordomuti: quali requisiti sono necessari? 

Per ottenere la pensione reversibile per sordomuti è necessario – in aggiunta al requisito anagrafico prima riportato – che gli interessati:

  • si trovino in stato di bisogno economico
  • siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) oppure, in alternativa, cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) che risiedano regolarmente in Italia

 

 

Pensione non reversibile per sordomuti: limiti di reddito 

Per l’ottenimento della pensione non reversibile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

 

Per il 2024 il limite di reddito personale annuo è di € 19.461,12. Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.

 

 

Pensione non reversibile per sordomuti: compatibilità della prestazione

La pensione non reversibile per i sordomuti è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con le altre prestazioni dirette concesse per invalidità di guerra, di lavoro o di servizio (purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa).

 

La prestazione è, inoltre, compatibile con le pensioni dirette di invalidità erogate dall’Inps ai lavoratori dipendenti e autonomi.

 

 

Importo della pensione non reversibile per sordomuti per il 2024 

L’importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di € 333,33.

 

La pensione può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza per la pensione non reversibile per sordomuti 

La pensione non reversibile per sordomuti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Pensione non reversibile per sordomuti: cosa accade compiuti i 67 anni di età?

Al compimento dei 67 anni di età cessa la corresponsione della pensione non reversibile. Al suo posto è concesso, invece, l’assegno sociale sostitutivo con applicazione dei criteri reddituali e fiscali previsti per la liquidazione della precedente provvidenza assistenziale.

 

 

Cessazione della pensione non reversibile per sordomuti 

L’erogazione della prestazione economica cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

NOTA BENE
La pensione non è reversibile.

 

 

Sordità civile: l’indennità di comunicazione 

Per i sordomuti è prevista anche una speciale indennità che si può ottenere indipendentemente dall’età e dal reddito personale: l’indennità di comunicazione.

 

 

A chi spetta l’indennità di comunicazione? 

Per ottenere l’indennità di comunicazione è necessario che gli interessati siano cittadini italiani o dell’Unione europea (con iscrizione all’anagrafe del comune di residenza) ovvero cittadini extracomunitari (con permesso di soggiorno di almeno un anno) e risiedano in Italia.

 

 

Indennità di comunicazione: i limiti di reddito? 

Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.

 

 

Indennità di comunicazione: incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche 

L’indennità di comunicazione è incompatibile con l’indennità di frequenza scolastica concessa ai minori.

 

 

Indennità di comunicazione: compatibilità con altre prestazioni pensionistiche

La prestazione viene erogata anche in caso di ricovero ed è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con il possesso di una patente di guida.

 

Inoltre, è compatibile con la pensione non reversibile, con l’indennità di accompagnamento per invalidi civili totali o per ciechi civili totali (minorazioni diverse dalla condizione di sordomuto).

 

L’indennità di comunicazione è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio ma è data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

 

 

Importo dell’indennità di comunicazione 

L’importo dell’indennità di comunicazione viene stabilito annualmente con apposito decreto.

 

La provvidenza assistenziale viene corrisposta per 12 mensilità.

 

Per l’anno 2024 l’importo mensile della prestazione è di € 263,19.

 

L’indennità può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.

 

 

Decorrenza dell’indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla diversa decorrenza indicata nel verbale medico.

 

 

Reversibilità dell’indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione non è reversibile.

 

 

Cessazione dell’indennità di comunicazione 

L’erogazione economica dell’indennità di comunicazione cessa quando il titolare non risiede più in Italia o non soggiorna stabilmente sul territorio italiano.

 

Prestazioni assistenziali: la sordocecità civile 

Nell’ordinamento italiano è stata introdotta una definizione di minorazione civile in relazione alla doppia limitazione cui sono affetti i soggetti riconosciuti al contempo ciechi e sordi civili: la sordocecità.

 

Quali prestazioni sono riconosciute dal nostro ordinamento ai cittadini sordociechi? 

Ai cittadini riconosciuti sordociechi spettano le prestazioni economiche distintamente previste per i ciechi e per i sordi.

 

La disciplina dell’invalidità di sordocecità è disciplinata autonomamente dalla legge 107/2010, “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche”.

 

Si tratta, infatti, di una situazione di minoranza civile per la quale è stato previsto il cumulo e l’erogazione, in forma unificata, delle prestazioni derivanti da cecità e sordità.

 

Quindi, un cittadino con sordocecità percepisce oltre alle due indennità (rispettivamente di accompagnamento e di comunicazione) anche la pensione da cieco, parziale o totale, e quella per sordità.

Cittadini sordociechi: come avviene l’accertamento dell’invalidità civile?

Per verificare l’invalidità di sordocecità è necessario procedere al relativo accertamento medico. La visita deve essere effettuata dalla Commissione medica – prevista dalla legge 104/1992 – integrata dagli specialisti preposti all’accertamento della sordità e della cecità.

 

In genere l’accertamento si conclude in un’unica seduta e non prevedere revisioni. Con il D.M. del 2 agosto 2007, inoltre, il Ministero dell’Economia ha individuato una serie di patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione.

 

Invalidità di sordocecità: procedura telematica e comunicazioni da parte dell’INPS 

Anche per l’invalidità di sordocecità l’INPS ha aggiornato la procedura per la trasmissione telematica delle relative istanze.

 

L’Inps si è riservato, tuttavia, l’opzione di fornire le istruzioni operative per l’erogazione unificata delle distinte prestazioni spettanti ai soggetti riconosciuti sordociechi.

 

 

Prestazioni assistenziali: l’assegno sociale 

L’assegno sociale è un’altra prestazione assistenziale prevista dal nostro ordinamento.

 

Assegno sociale: a chi spetta? 

I soggetti che possono beneficiare dell’assegno sociale sono:

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari
  • i cittadini della Repubblica di San Marino
  • i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti
  • i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
  • i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo

 

Quali requisiti sono necessari a chi vuole fare richiesta di assegno sociale? 

I potenziali destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • 67 anni di età
  • residenza effettiva ed abituale in Italia
  • dimostrare di aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale (decennio individuabile in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione)
  • se il richiedente non è coniugato, assenza di reddito oppure presenza di redditi non superiori all’importo annuo corrente dell’assegno sociale
  • se il richiedente è coniugato, assenza di reddito oppure presenza di redditi non superiori al doppio dello stesso

 

Importo dell’assegno sociale per il 2024 

Per l’anno 2024 l’importo annuo dell’assegno è di € 6.947,33 (€ 534,41 mensili).

 

Assegno sociale: limiti di reddito per il 2024 

I limiti di reddito annuale per verificare il diritto e determinare la misura dell’assegno sociale sono:

  • nel caso di un soggetto non coniugato, 6.947,33 euro
  • nel caso di un soggetto coniugato, 13.894,66 euro

Se l’avente diritto non ha alcun reddito, né personale, né insieme all’eventuale coniuge, ha diritto all’assegno sociale nella misura intera.

 

Se, invece, i suoi redditi, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato.

 

Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato in misura ridotta.

 

In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.

 

Decorrenza dell’assegno sociale 

Qualora risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge, l’assegno sociale decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

L’assegno sociale è reversibile?

L’assegno sociale viene corrisposto per un totale di tredici mensilità. La prestazione non è reversibile ai famigliari superstiti. Inoltre, non è soggetto ad imposizione fiscale e non è esportabile.

 

Assegno sociale: riduzione dell’importo per ricovero

In caso il titolare venga ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici, l’assegno sociale è ridotto sino ad un massimo del 50%.

 

Assegno sociale sostitutivo: il caso degli invalidi civili con 67 anni di età

Per gli invalidi civili che hanno compiuto i 67 anni di età spetta l’assegno sociale sostitutivo del trattamento di invalidità civile. Vale, anche in questo, quanto già detto in riferimento ai criteri reddituali e fiscali previsti per l’assegno sociale.

 

 

Prestazioni assistenziali: importi e limiti di reddito per il 2024 

L’importo mensile dell’assegno sociale per l’anno 2024 è pari a 534,41 euro.

 

Tipo provvidenza Importo mensile  Limite di reddito annuo
2023 2024 2023 2024
Pensione ciechi civili assoluti non ricoverati

 

Pensione ciechi civili assoluti ricoverati

€ 342,01 € 360,48 € 17.920,00 € 19.461,12
€ 316,25 € 333,33 € 17.920,00 € 19.461,12
Pensione ciechi civili parziali (ventesimisti) € 316,25 € 333,33 € 17.920,00 € 19.461,12
Pensione invalidi civili totali € 316,25 € 333,33 € 17.920,00 € 19.461,12
Pensione sordomuti € 316,25 € 333,33 € 17.920,00 € 19.461,12
Assegno mensile invalidi civili parziali € 316,25 € 333,33 € 5.391,88 € 5.725,46
Indennità mensile frequenza per i minori € 316,25 € 333,33 € 5.391,88 € 5.725,46
Indennità accompagno ciechi civili assoluti € 959,21 € 978,50 Nessuno Nessuno
Indennità accompagno invalidi civili totali € 527,16 € 531,76 Nessuno Nessuno
Indennità comunicazione sordomuti € 261,11 € 263,19 Nessuno Nessuno
Indennità speciale ciechi (ventesimisti) € 217,64 € 221,20 Nessuno Nessuno
Ipovedenti gravi (decimisti) con solo assegno a vita € 232,99 € 247,40 € 8.615,46 € 9.356,39

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