Infortuni sul lavoro e malattie professionali: definizioni, assicurazione INAIL e tipologie di prestazioni riconosciute

Che cosa si intende per infortunio sul lavoro?

Si definisce infortunio sul lavoro ogni evento violento in occasione di lavoro causato da un agente fisico, chimico, elettromagnetico etc, che produce un’alterazione dello stato psico- fisico di un lavoratore e un possibile conseguente periodo di inabilità con conseguente assenza dal lavoro.
È importante precisare che per “occasione di lavoro” non si intende la causa dell’infortunio.
È, invece, il nesso di causalità che lega l’evento accaduto al lavoro svolto dalla persona.
L’occasione di lavoro si distingue in due tipologie:

  • Occasione di lavoro da rischio specifico, derivante direttamente dalla mansione svolta;
  •  Occasione di lavoro da rischio generico aggravato, ogni azione correlata all’attività lavorativa.

Malattie professionali: cosa sono?

Si definisce “Malattia Professionale” una patologia contratta nell’esercizio del lavoro svolto i cui effetti si dispiegano nel tempo e portano lesioni lente – e progressive – sull’organismo.
In particolare, in base alla normativa si distinguono:

  • Malattie professionali tabellate;
  • Malattie professionali non tabellate.

Malattia professionali tabellate: cosa sono e come vengono riconosciute

Nelle malattie professionali tabellate rientrano le patologie incluse in specifiche tabelle di legge e insorte a causa dell’esposizione ad un agente patogeno o ad un rischio che l’ha determinata.
Per il riconoscimento di queste malattie non occorre che il lavoratore fornisca delle prove specifiche per dimostrare la correlazione. È sufficiente dimostrare che, in relazione all’attività di lavoro svolta, si soffre di una delle patologie tabellate.

Le Tabelle legislative contenenti l’elenco delle Malattie sono aggiornate con appositi Decreti del Ministero del Lavoro. L’ultimo aggiornamento risale allo scorso 10 ottobre 2023, a distanza di 15 anni dall’ultima revisione.

Malattie professionali non tabellate

La Corte costituzionale ha stabilito che possono essere indennizzate anche le malattie non previste dalla tabella, contratte in lavorazioni non tabellate o insorte anche oltre i periodi indicati dalla cessazione dell’esposizione al rischio. In questi casi il lavoratore è tenuto a dare prova, attraverso documentazione clinica e di esposizione al rischio, che la malattia di cui è affetto nasce da causa lavorativa.

Assicurazione INAIL: ecco che cos’è l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e come funziona

È l’assicurazione sociale obbligatoria, prevista dalla Costituzione italiana all’art. 38 comma II, il cui scopo è quello di tutelare lavoratrici e lavoratori in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Assicurazione INAIL: che cos’è?

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) garantisce ai lavoratori, quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche previste dalla legge.
L’assicurazione INAIL è disciplinata dal Testo Unico 1124/65 e dalle modifiche apportate dal D.lgs. 38/2000 riguardo le prestazioni.

L’assicurazione sul lavoro è obbligatoria?

Tutti i datori di lavoro che svolgono un’attività che comporta dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, hanno l’obbligo di assicurare questi lavoratori all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Il datore di lavoro è obbligato per legge ad assicurare il lavoratore, attraverso il pagamento del premio all’INAIL. Il premio è interamente a carico del datore di lavoro.

Assicurazione sul lavoro: a chi spetta?

Rientrano nell’Assicurazione tutti i lavoratori che in ragione dell’attività svolta sono esposti ai rischi per l’utilizzo di macchine, apparecchi di qualsiasi tipo ed impianti.
Sono tutelati anche coloro che sono esposti al rischio ma non partecipano direttamente alla lavorazione (cosiddetto rischio ambientale).
L’assicurazione opera, in virtù del principio di parità di trattamento, anche nei confronti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ed in ragione di ciò hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge.
Con l’abrogazione, stabilita dall’articolo 6 della legge n. 214/2011 con decorrenza 6 dicembre 2011, della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per i dipendenti del comparto pubblico, anche per questi lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale vige la tutela INAIL.

Ho diritto all’assicurazione INAIL se il mio rapporto di lavoro è irregolare?

Si. Vige, infatti, il principio dell’automaticità delle prestazioni secondo il quale il lavoratore che si infortuna o contrae una malattia professionale ha diritto alle prestazioni economiche dall’INAIL anche se il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo o non abbia mai denunciato il rapporto di lavoro. Il lavoratore deve comunque attivarsi presso l’INAIL entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia.

Senza non è possibile ottenere le prestazioni.
Tale regola si applica anche nel caso di un lavoratore straniero senza regolare permesso di soggiorno che consenta di lavorare. Si applica, quindi, anche nel caso di un lavoratore straniero con una posizione assicurativa non in regola.

Quali tipi di infortunio sono coperti dall’assicurazione INAIL?

Rientrano nell’assicurazione INAIL tutti gli infortuni che si verificano per una causa violenta in occasione di lavoro, dai quali derivi una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.
La tutela offerta copre il periodo di assenza dal lavoro, i postumi permanenti e la morte a seguito di un infortunio.
La copertura si estende anche in caso del cosiddetto “infortunio in itinere”.

Quando, quindi, l’infortunio è accaduto durante il tragitto per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, sempre però in presenza di determinate condizioni.

Cosa fare per attivare l’assicurazione INAIL in caso di infortunio sul lavoro?

In caso di infortunio il lavoratore deve immediatamente darne comunicazione al datore di lavoro.

L’obbligo sussiste anche in caso di lieve entità e/o quando, nel momento in cui accade l’infortunio, non sono evidenti eventuali conseguenze future.

Non è sufficiente l’eventuale segnalazione effettuata dal Pronto soccorso presso il quale ci si è recati.

Questa, infatti, rappresenta una mera comunicazione d’ufficio non idoneo all’avvio della procedura.
Beneficiario della prestazione è il lavoratore. Spetta, invece, al datore di lavoro – in quanto soggetto assicurato – denunciare all’INAIL, entro 2 giorni, l’infortunio con prognosi superiore ai tre giorni. La denuncia deve essere effettuata entro le 24 ore In caso d’infortunio con esiti mortali o con lesioni gravissime.

Cosa fare per attivare l’assicurazione INAIL in caso di malattia professionale?

Spetta al lavoratore denunciare la malattia ritenuta di origine professionale entro 15 giorni dal manifestarsi della stessa. È, invece, obbligo del datore di lavoro denunciare all’INAIL la malattia professionale del lavoratore entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia.

Il datore di lavoro deve, in sede di denuncia, anche il certificato di prima denuncia rilasciato da parte di un medico.

Quali sono le prestazioni economiche dell’INAIL in favore dei lavoratori?

Le prestazioni economiche dell’INAIL rispondono ad un duplice obiettivo:

  • fornire un indennizzo economico al lavoratore per il mancato guadagno conseguente al periodo di assenza da lavoro;
  • risarcire il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale per i danni permanenti che ne derivano.

Le prestazioni economiche riconosciute sono:

  • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • l’indennizzo per danno permanente;
  • la revisione o aggravamento del danno permanente;
  • la rendita ai superstiti;
  • l’assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall’infortunio o malattia professionale;
  • l’assegno funerario;
  • l’assegno per l’assistenza continuativa mensile.

Prestazioni economiche INAIL: indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, l’INAIL eroga un’indennità sostitutiva del salario.
L’importo è erogato nelle seguenti misure:

  • dal 4° al 90° giorno il 60% della retribuzione media giornaliera;
  • dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica, il 75% della retribuzione media giornaliera.

Il giorno dell’infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.
I contratti di lavoro generalmente prevedono l’integrazione della restante parte del salario.

Prestazioni economiche INAIL: indennizzo per danno permanente

Al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%.
Il sistema assicurativo INAIL prevede:

  •  dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale una tantum calcolato in base all’età;
  •  dal 16% di postumi permanenti, costituzione di una rendita vitalizia, cumulabile con altre prestazioni previdenziali ed esente da tassazione.

Prestazioni economiche INAIL: revisione o aggravamento del danno permanente

Ogni lavoratore che ha subito un infortunio o è stato colpito da una Malattia professionale può richiedere l’aggravamento dei postumi. L’aggravamento può essere richiesto sempre, anche quando la prima valutazione è stata di postumi pari a zero.
La richiesta deve essere effettuata entro:

  • 10 anni nel caso d’infortunio;
  • 15 anni nel caso di Malattia professionale. Per le patologie Asbesto correlate (amianto) e silicosi non si applica tale termine.

Prestazioni economiche INAIL: rendita ai superstiti

La rendita è una prestazione economica, erogata ai superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, ovvero ai già titolari di una rendita INAIL, deceduti a causa, diretta o indiretta, della menomazione in ragione della quale erano titolari della prestazione INAIL.
La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto:

  • al coniuge/unito civilmente, fino alla morte o a nuovo matrimonio;
  • ai figli:
    ▪ fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti;
    ▪ fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale,
    viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio;
    non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea;
    maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità.

Gli aventi diritto devono presentare domanda di rendita ai superstiti entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso comunicato dall’INAIL, pena la decadenza del diritto.

Prestazioni economiche INAIL: assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall’infortunio o malattia professionale

Hanno diritto all’assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall’infortunio o malattia professionale i superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale.
La prestazione spetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007, aveva una inabilità non inferiore al 48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38/00).
La prestazione è pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l’assicurato, nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.
Coloro che hanno diritto devono presentare la domanda entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto alla prestazione.

Prestazioni economiche INAIL: assegno funerario

L’assegno funerario spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. La rivalutazione avviene su base annua.

Prestazioni economiche INAIL: assegno per l’assistenza continuativa mensile

L’assegno per l’assistenza continuativa mensile spetta nel caso in cui la rendita erogata dall’INAIL derivi da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge (es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore).
Lo scopo è quello di consentire la necessaria “assistenza continuativa” e la sua rivalutazione avviene su base annua.
Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, il requisito non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta.

Prestazioni economiche INAIL: quale tipo di assistenza può offrire il Patronato ITAL?

Il Patronato ITAL tramite il conferimento del mandato di assistenza, può intervenire nell’interesse del lavoratore chiedendo all’INAIL il pagamento nei termini stabiliti per legge ed eventualmente richiedere il prolungamento del periodo di astensione lavorativa qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere il lavoro.

Prestazioni economiche INAIL specifiche per il settore Agricolo

Solo in riferimento al settore Agricolo esistono delle prestazioni economiche specifiche erogate dall’INAIL.
In particolare:

  • la retribuzione per il calcolo delle rendite per inabilità permanenti;
  • il riscatto della rendita agricola.

Prestazioni economiche INAIL settore Agricolo: la retribuzione per il calcolo delle rendite per inabilità permanente

Al lavoratore agricolo che riporti una inabilità permanente a seguito di infortunio o malattia professionale viene erogata una rendita secondo gli stessi criteri e modalità previsti per gli altri settori produttivi.
Diversa è la determinazione della retribuzione annua considerata per il calcolo delle rendite, che viene così calcolata:

  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro il minimale e massimale previsti annualmente per il settore industriale;
  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato sulla retribuzione annua convenzionale stabilita per il settore agricolo;
  • per i lavoratori autonomi sul minimale previsto per i lavoratori dell’industria.

Prestazioni economiche INAIL settore Agricolo: il riscatto della rendita agricola

I titolari di rendita INAIL lavoratori del settore agricolo possono ottenere, a determinate condizioni, la liquidazione in capitale degli ulteriori ratei di rendita loro spettanti.
Le forme di riscatto previste sono due:

  •  Rendite per inabilità di grado non superiore al 20%: possono essere riscattate quando sia trascorso un decennio dalla loro costituzione, a domanda dell’interessato;
  • Lavoratore con coniuge e figli aventi diritto alle quote integrative titolare di una rendita non inferiore al 50%: il riscatto della rendita può essere richiesto per investimenti e miglioramenti della propria attività.


Per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, quest’ultima richiesta può essere avanzata dagli assicurati che presentino una menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35% (secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 38/00).

Infortuni sul lavoro: il Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gestisce il “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”. È uno speciale fondo, istituito nel 2007 con la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), allo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e no, vittime di gravi infortuni.
Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.
Tali risorse vengono erogate ai soggetti beneficiari in forma di sussidio una tantum e aggiuntivo della somma erogata dall’INAIL, come rendita ai superstiti, già prevista dal d.p.r. n. 1124/1965.

Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro: chi può beneficiarne?

Possono beneficiare di questo fondo soltanto i familiari dei lavoratori deceduti espressamente previsti.
In particolare:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d’età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l’inabilità.

In mancanza di coniugi o figli:

  • i genitori, naturali o adottivi, se a carico del lavoratore deceduto;
  • i fratelli e le sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.

Spetta direttamente all’INAIL l’erogazione dei fondi, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro: tipologie di beneficio previste

Il decreto prevede due tipologie di benefici:

  •  anticipazione della rendita dei superstiti. Tale anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. È prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum. I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.
  • prestazione una tantum a carico del Fondo. L’importo, in questo caso, è determinato dal numero dei componenti del nucleo superstite, dalle risorse disponibili del Fondo e dall’andamento del fenomeno infortunistico.

L’importo è fissato annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle stime redatte dalla “Consulenza Statistico- attuariale dell’INAIL”. Tali stime sono elaborate tenendo conto delle serie storiche, nonché dello stanziamento attribuito dalla Legge di Bilancio per ciascun esercizio finanziario.
In caso di provvedimento negativo per l’erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario.
L’eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell’INAIL.


Prestazione una tantum a carico del Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro: importi stabiliti per il 2024 


Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)

  • 1 10.265,35
  •  2 16.449,29
  •  3 22.633,23
  •  Più di 3 28.817,17


Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro: quale tipo di assistenza può offrire il Patronato ITAL?


In caso di richiesta di prestazione una tantum a carico del Fondo Vittime Gravi Infortuni sul Lavoro, i familiari del lavoratore deceduto possono rivolgersi al Patronato ITAL per avere tutela ed assistenza.

Infortuni sul lavoro: l’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici 


La polizza assicurativa contro gli infortuni domestici (prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall’Inail) riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici: cosa si intende per “ambito domestico” e chi ne fa parte? 


L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.).
Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È escluso l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono il nucleo familiare alla cui cura attiene il lavoratore domestico.


Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici: per chi vige l’obbligo?


È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:

  •  ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti;
  •  svolge gratuitamente il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
  •  non è legato da vincoli di subordinazione;
  •  presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.


In base ai requisiti assicurativi indicati, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, tale assicurazione è altresì necessaria per:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  •  tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  •  i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  •  i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  •  i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’assicurazione, in questo caso, copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa; tuttavia, il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.


Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici: importo del premio assicurativo e termini di pagamento 


Il premio è annuale e non è frazionabile, l’importo è fissato in € 24,00 annui.
Relativamente ai termini per il pagamento del premio assicurativo occorre distinguere tre ipotesi:

  •  in caso di rinnovo, il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. In questo caso la copertura assicurativa avrà decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità;
  •  in caso di prima assicurazione, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento;
  •  se si è già assicurati ma il pagamento viene effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.


Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici: accertamento del danno subito e risarcimento 


Per ottenere il risarcimento dall’Inail a seguito di un infortunio domestico è necessario che dall’infortunio stesso sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6%.
Ad accertare l’entità dei danni subiti è un medico nominato dall’Inail che effettuerà una visita e una successiva perizia sul danneggiato.


Assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici: quali prestazioni sono erogate dall’INAIL?


In caso di infortunio (che, come visto, deve comportare una inabilità permanente non inferiore al 6%), l’Inail eroga all’assicurato le seguenti prestazioni economiche:

  •  prestazione una tantum pari ad euro 300,00 per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento;
  •  rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento); la rendita è compresa tra un minimo di euro 119,23, per inabilità del 16%, ed un massimo di euro 1.454,07 euro, per inabilità del 100%;• assegno per assistenza personale continuativa (ove l’assicurato necessiti di assistenza personale continuativa e non sia già titolare di altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti);
  •  rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale;
  •  assegno una tantum per infortunio mortale (l’assegno è attualmente pari ad euro 10.000,00);
  •  beneficio Fondo vittime gravi infortuni.

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