Congedo per donne vittime di violenza

In materia di assistenza per le donne vittime di violenza di genere le donne possono usufruire di un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera , pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Per le iscritte al gestione separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione dal lavoro.

La donna deve essere inserita nei percorsi di protezione , relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio.

Possono avvalersi del congedo, ovvero l’astesione dal lavoro, in modalità giornaliera o oraria , le seguenti categorie di lavoratrici:

  • Lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato
  • Apprendiste operaie, impiegate e dirigenti
  • Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
  • Lavoratrici autonome
  • Lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS

La domanda può essere presentata anche tramite i patronati.

Per dettagli:

  • decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art, 24
  • circolari INPS n. 65 del 15/472016 e n.3 del 25/01/2019

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