Contribuzione

Vediamo nel dettaglio quali differenze ci sono tra il cumulo o la ricongiunzione dei contributi.
E anche quando è possibile esercitare la facoltà del computo di periodi assicurativi nella gestione separata.

Ricongiunzione o cumulo della contribuzione: quale conviene?

Vista la natura dei rapporti di lavoro odierni, sempre più frastagliati e discontinui, il legislatore è venuto incontro ai lavoratori permettendo la valorizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti accreditati in tutte le gestioni previdenziali di natura obbligatoria. Questo, al fine di unificarle per raggiungere i requisiti di accesso ad un’unica pensione.
Vediamo quali sono le principali caratteristiche di questi due istituti.

La ricongiunzione

La ricongiunzione, disciplinata dalla legge 29/1979, consente il trasferimento di tutta la contribuzione che il lavoratore ha maturato (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata, in un’unica gestione.
Una volta ricongiunti, i contributi vengono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati, dando, così, diritto alla pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Ne consegue che, le regole di calcolo del trattamento pensionistico, sono quelle proprie della gestione in cui confluiscono tutti i contributi.

Come si attiva la ricongiunzione? 

L’istituto della ricongiunzione si attiva a domanda dell’interessato.
La facoltà di ricongiunzione, normalmente, può essere esercitata solo una volta.
È ammessa una seconda possibilità di ricongiunzione se sono passati almeno 10 anni di ulteriore assicurazione, di cui almeno 5 di contribuzione derivante da effettiva attività
lavorativa; oppure al momento del pensionamento solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

La ricongiunzione, si paga? 

Si, teoricamente la ricongiunzione è a carattere oneroso.
L’onere per la ricongiunzione, posto a carico del dipendente, è pari al 50% della differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dei periodi da ricongiungere (calcolo attuariale), e l’importo dei contributi da trasferire maggiorato degli interessi del 4,5%.
Maggiore è l’importo dei contributi da trasferire e minore è l’onere richiesto al lavoratore.
L’importo da pagare, anche in forma rateizzata, è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini del calcolo IRPEF.
La facoltà di attivare la ricongiunzione è riconosciuta anche ai professionisti. Sia in entrata che in uscita dalle Casse libero professionali, secondo quanto previsto dalla legge 45/1990. In questo caso, il costo da sostenere risulta più elevato perché, a differenza della ricongiunzione disciplinata della Legge 29/79, non è previsto l’abbattimento del 50% dell’onere a carico dell’assicurato.

Il cumulo 

La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi, introdotta dal 1° gennaio 2013, è stata poi estesa dalla Legge di stabilità 2017. La norma ne ha ampliato, dal 1° gennaio 2017, il perimetro di applicazione:

  • per il conseguimento delle pensioni anticipate;
  • alle casse libero professionali.

Il cumulo, a differenza, della ricongiunzione è un istituto gratuito che si esercita al momento della domanda di pensione.

Chi accede al cumulo dei periodi assicurativi? 

Possono accedervi gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, alla gestione separata INPS e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO. Nonché gli iscritti alle Casse libero professionali che non siano già titolari di pensione presso una delle gestioni interessate dal cumulo.
Condizione per accedere al cumulo: non essere titolari di trattamento pensionistico a carico di nessuna delle gestioni indicate dalla norma.

In cosa si differenzia dalla ricongiunzione? 

Questo istituto permette di valorizzare l’intera contribuzione senza, però, spostarla, come avviene per la ricongiunzione.
Viene liquidato un unico trattamento pensionistico il cui importo è determinato dalla somma dei vari pro-quota, erogati da ciascuna delle gestioni coinvolte, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni.

A quali pensioni si può accedere? 

Attualmente, la possibilità di cumulare la contribuzione può essere esercitata al fine di maturare il diritto:

  • alla pensione di vecchiaia;
  • alla pensione anticipata;
  • per le pensioni anticipate quota 100/102/103. In questi casi (Quota 100/102/103) dai periodi cumulabili sono esclusi quelli riferiti alle Casse professionali;
  •  alla pensione anticipata precoci;
  • la pensione di inabilità;
  •  la pensione indiretta.

NOTA BENE
In cumulo non è prevista la possibilità di conseguire l’assegno ordinario di invalidità.

Computo nella gestione separata INPS 

Nel nostro ordinamento esistono varie modalità per far colloquiare o riunire i vari spezzoni contributivi, temporalmente non coincidenti, che un lavoratore può possedere nelle diverse gestioni previdenziali di natura obbligatoria, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
Tra queste c’è il computo nella Gestione Separata INPS.
Il legislatore ha dato la facoltà alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata – o ai loro superstiti – di riunire gratuitamente nella suddetta gestione tutta la contribuzione non coincidente posseduta presso gli altri fondi di previdenza con la sola esclusione del fondo clero e delle casse libero professionali.
Ricordiamo che sono considerati iscritti alla gestione separata tutti i lavoratori in possesso di almeno un contributo mensile accreditato.

Chi sono i destinatari 

Possono avvalersi della facoltà di computo i lavoratori iscritti alla gestione separata in possesso dei seguenti requisiti:

  •  almeno 1 contributo ante 1996;
  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 collocati dopo il 31 dicembre 1995.

Ai fini della verifica dell’anzianità contributiva viene presa in considerazione tutta la contribuzione presente nella gestione separata e in quelle interessate al computo.
Qualora ci fossero periodi coincidenti, verranno considerati una sola volta.
Non è condizione ostativa il fatto di aver già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate al computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.
Tuttavia, in caso di titolarità di trattamento pensionistico, la contribuzione che ha dato luogo alla pensione non è valutabile ai fini dell’accertamento dei requisiti.

Chi è escluso 

Sono esclusi dall’esercizio della facoltà di computo i cosiddetti contributivi puri, ovvero coloro che sono privi di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Quando si può optare per il computo? 

I requisiti di accesso e di calcolo applicati ai trattamenti liquidati nella Gestione Separata sono quelli previsti per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.
Con il computo i lavoratori possono accedere:

  •  alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi a condizione che l’assegno risulti non inferiore l’importo dell’assegno sociale)
  • alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)
  • alla pensione di vecchiaia con l’età di 71 anni e 5 anni di contribuzione, a prescindere dall’importo della pensione
  • alla pensione anticipata contributiva
  • alle pensioni c.d. quota 100/102/103

Inoltre, sono conseguibili attraverso il computo le seguenti ulteriori prestazioni
previdenziali:

  •  la pensione di inabilità
  • l’assegno ordinario di invalidità
  • la pensione indiretta ai superstiti
  • la pensione supplementare

NOTA BENE
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo.

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