Comparto sicurezza e difesa

Le riforme pensionistiche che si sono susseguite negli ultimi decenni hanno coinvolto, seppur in maniera marginale, anche il personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Per tale personale, l’accesso a pensione è comunque ancora regolato da una specifica normativa pensionistica che li differenzia rispetto alla generalità dei lavoratori.
Vediamo quali sono le caratteristiche più rilevanti ai fini pensionistici.

Il personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico accede a pensione con requisiti differenti? 

 

Si. Esistono diverse modalità di accesso alla pensione per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
Per detto personale si applicano requisiti pensionistici diversi da quelli vigenti per la generalità dei lavoratori.
Esistono diversi modi di accesso a pensione e ciascuno di essi ha riflessi sia sulla modalità di calcolo sia sull’erogazione del trattamento pensionistico.

Perché è importante individuare il grado o la qualifica per tali comparti? 

 

Per l’ottenimento della prestazione pensionistica è importante individuare l’appartenenza al ruolo o alla qualifica all’interno dell’Amministrazione o del Corpo.
È fondamentale per l’applicazione di molti istituti giuridici che possono avere differenti riflessi previdenziali.
Assume, inoltre, rilevanza ai fini pensionistici anche la modalità di cessazione dal servizio.
Questa può scaturire da una domanda di collocamento in congedo:

  •  presentata dall’interessato;
  • disposta d’ufficio (se scaturita per il raggiungimento dei limiti di età o per la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità al servizio).

Pensione di vecchiaia nel 2024 

 

Nel 2024, i pensionamenti d’ufficio disposti dall’Amministrazione di appartenenza avvengono per il personale:

  •  che raggiunge l’età anagrafica massima prevista per la cessazione del servizio (variabile in base alla qualifica o grado di appartenenza);
  • che abbia almeno 20 anni di anzianità contributiva.

I limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono soggetti all’ incremento della speranza di vita solo nel caso in cui il lavoratore non abbia nel frattempo già maturato il diritto alla pensione d’anzianità (comprensivo del periodo della finestra mobile).

Pensione di anzianità nel 2024

 

Nel 2024, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico il diritto alla pensione di anzianità si ottiene:

  •  indipendentemente dall’età anagrafica: al raggiungimento dei 41 anni di contributi. In questo caso, la corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce decorsi 15 mesi dalla maturazione del diritto.
  • almeno 58 anni di età con un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

In questo caso la pensione viene liquidata decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto.

Pensione per inidoneità al servizio 

Il collocamento in congedo per la perdita dei requisiti di idoneità al servizio ricorre nei casi in cui l’interessato:

  •  sia riconosciuto inidoneo al servizio;
  • abbia un’anzianità contributiva di almeno 15 anni.

Pensione privilegiata 

La pensione privilegiata è un trattamento pensionistico sostitutivo della normale pensione che si ottiene indipendentemente dal requisito di anzianità contributiva.
Viene riconosciuta a seguito di un’infermità o di lesioni contratte in ambito lavorativo, ascrivibili alla tabella A del D.P.R. n. 834 del 1981. Per ottenere la pensione privilegiata deve, quindi, essere certificata la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
Con l’entrata in vigore della legge n. 214/2011 (riforma Monti-Fornero), la pensione privilegiata è stata abrogata per i soli dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni civili.

Chi può richiedere la pensione privilegiata? 

La pensione privilegiata spetta al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, e soccorso pubblico.
Possono richiedere la prestazione i lavoratori appartenenti:

  • Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  •  Guardia di Finanza;
  •  Ex Corpo Forestale dello Stato (confluito nell’Arma dei Carabinieri)
  •  Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria);
  •  Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come fare domanda 

La domanda deve essere presentata all’INPS dai lavoratori dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Può essere richiesta anche se, in precedenza, in costanza di attività lavorativa, non sia stata riconosciuta la causa di servizio.
In caso di decesso del titolare, la pensione privilegiata spetta ai superstiti.

Causa di servizio

La riforma Monti-Fornero ha abrogato l’accertamento di dipendenza da causa di servizio per tutti i dipendenti pubblici appartenenti alle amministrazioni civili. Ad eccezione di quello appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Possono, infatti, presentare la domanda per richiedere l’accertamento di dipendenza da causa di servizio:

  •  Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Ex Corpo Forestale dello Stato (confluito nell’Arma dei Carabinieri)
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria);
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Quali presupposti per il riconoscimento?

Gli elementi comuni ed essenziali da cui scaturisce il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio e il relativo beneficio dell’equo indennizzo sono:

  •  l’evento dannoso;
  • l’occasione di lavoro.

Cosa si intende per evento dannoso? 

Deve intendersi qualsiasi lesione o infermità, sia temporanea (con o senza postumi), che permanente (anche di natura psichica), compresa la morte del dipendente.

Cosa, invece, per infermità subite o contratte in occasione di lavoro? 

Si intendono le patologie determinate a seguito di adempimenti connessi agli obblighi di servizio. Si distinguono, quindi, dai pericoli ordinari ai quali si è genericamente soggetti nell’arco della giornata lavorativa.
NOTA BENE
È da ritenersi, inoltre, dipendente da causa di servizio, l’infortunio definito “in itinere”, subito durante il percorso per recarsi dalla propria abitazione alla sede di servizio o viceversa, ancorché con determinati obblighi di comportamento.

Causa di servizio: come presentare la domanda 

L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione o al Comando presso il quale è prestato il servizio, ovvero è stato prestato servizio.
Deve essere presentata, perentoriamente, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o dalla data in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza dell’infermità.
Nella domanda devono essere riportati:

  • la natura dell’infermità o della lesione subita;
  • i fatti di servizio;
  • le conseguenze prodotte sull’organismo.

NOTA BENE
La domanda di riconoscimento della causa di servizio può essere proposta dagli eredi del lavoratore o del pensionato, entro sei mesi dall’avvenuto decesso.
Il riconoscimento può essere attivato d’ufficio dall’Amministrazione. Si consiglia, però, di attivarsi personalmente per non far decorrere il termine sopra citato.

Causa di servizio: la visita 

A seguito della presentazione di domanda di causa di servizio, seguirà l’invito a visita presso la Commissione medica competente. È facoltà del lavoratore farsi assistere, in sede di visita medica, da un proprio medico di fiducia con onere a carico del lavoratore.

Causa di servizio: reiezione della domanda 

Contro il provvedimento di diniego delle dipendenze da cause di servizio va presentato ricorso davanti al Giudice ordinario passati 90 giorni dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

Equo indennizzo 

L’equo indennizzo consiste in una prestazione risarcitoria una tantum, in denaro, concessa al lavoratore dipendente appartenente:

  • Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
  • Arma dei Carabinieri;
  • Guardia di Finanza;
  • Ex Corpo Forestale dello Stato (confluito nell’Arma dei Carabinieri)
  • Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria);
  • Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il risarcimento per equo indennizzo 

Il risarcimento è a carico dell’Amministrazione di appartenenza. Si ottiene a seguito dell’avvenuto riconoscimento da parte della Commissione medica competente per menomazioni:

  •  che abbiano prodotto danni permanenti all’integrità fisica o psichica del lavoratore;
  • intervenute a seguito di cause dirette, ricollegabili al servizio svolto oppure da un decesso determinato da causa di servizio.

Equo indennizzo: quando presentare la domanda

La domanda di equo indennizzo può essere presentata:

  • contestualmente alla domanda di riconoscimento della causa di servizio;
  • successivamente al riconoscimento di quest’ultimo.

Si consiglia di presentare l’istanza congiuntamente alla domanda di causa di servizio per evitare il decorrere dei termini previsti dalle norme attualmente vigenti.
La lesione, o l’infermità, per essere indennizzata è necessario che sia riconosciuta come:

  • dipendente da causa di servizio; ascrivibile alle tabelle “A” o “B” di cui al DPR 834/1981.

La domanda per la concessione dell’equo indennizzo può essere presentata anche dagli eredi del lavoratore ovvero del pensionato:

  • entro sei mesi dal decesso.

Equo indennizzo: importo della prestazione

L’equo indennizzo è graduato in funzione della menomazione subita. Inoltre, l’importo della prestazione sarà ridotto:

  • del 25% qualora il dipendente abbia superato i 50 anni di età;
  • del 50% qualora abbia superato il 60° anno di età.

Equo indennizzo: cumulo con la pensione di privilegio

Qualora le stesse infermità abbiano dato luogo anche alla concessione della pensione privilegiata, l’equo indennizzo potrà essere cumulato, con la pensione in oggetto, solo per il 50%.
In questo caso: l’Ente che ha liquidato l’indennizzo può chiedere la restituzione del 50% dell’importo erogato a tale titolo.

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