Riscatti
I CONTRIBUTI DA RISCATTO
Il riscatto consente di valutare onerosamente, nell’ambito di una gestione previdenziale, periodi e/o servizi non coperti da contribuzione.
A differenza dei contributi figurativi, quelli da riscatto sono sempre a titolo oneroso e si perfezionano con il pagamento dell’onere.
Il riscatto si può chiedere in qualsiasi momento e può essere chiesto anche dai familiari superstiti. La domanda va presentata all’INPS.
A seguito del pagamento dell’onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.
Sono pertanto utili per:
- il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche;
- l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale.
Vediamo nel dettaglio come avviene il pagamento del riscatto per i dipendenti pubblici
e privati.
Pagamento del riscatto: dipendenti pubblici iscritti alla casse pensioni CPTS e al
personale delle Ferrovie dello Stato e di Poste
Il pagamento del riscatto può essere effettuato in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale.
In caso di versamento rateale:
- il versamento rateale senza interessi non può essere superiore al periodo riscattato;
- la trattenuta mensile è operata direttamente dal datore di lavoro sullo stipendio;
- in caso di accesso a pensione, la trattenuta mensile opera sulla pensione, ad eccezione della pensione in cumulo dove è richiesto il pagamento dell’intero onere per accedere alla prestazione;
- In caso di morte, l’importo delle rate dell’onere non ancora versate è ridotto proporzionalmente all’aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
Pagamento del riscatto: dipendenti pubblici iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI E CPUG
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale.
In caso di versamento rateale:
- il versamento rateale con interessi può avere durata pari al doppio del periodo riscattato ed in ogni caso non superiore 15 anni;
- la trattenuta mensile è operata direttamente dal datore di lavoro sullo stipendio;
- in caso di accesso a pensione, la trattenuta mensile avviene sulla pensione, ad eccezione delle pensioni in cumulo dove è richiesto il pagamento dell’intero onere per accedere alla prestazione.
Nel caso di cessazione dal servizio per morte:
- con pagamento rateale già in corso, l’onere del riscatto viene estinto;
- in caso in cui il pagamento rateale non sia ancora iniziato, l’onere a carico dei superstiti è ridotto al 50%.
Pagamento del riscatto: iscritti alle gestioni private
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento oppure in forma rateale. Quest’ultimo tipo di pagamento è concesso se il richiedente non è pensionato e se i contributi riscattati non sono da utilizzare immediatamente per il diritto a un trattamento pensionistico.
In caso di versamento rateale:• per la generalità dei riscatti, il numero delle rate mensili non può essere superiore a 60, maggiorate ove previsto dalla relativa normativa degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- per il versamento delle rate si dovranno rispettare le scadenze riportate sui bollettini di pagamento;
- l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
- la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto. Il mancato versamento della prima rata viene considerato come rinuncia alla domanda, mentre il tardivo pagamento può essere considerato come una nuova domanda;
- l’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo del capitale versato.
Se, nel corso della dilazione, l’interessato matura il diritto alla pensione e presenta la relativa domanda, il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione. Se il riscatto viene chiesto da una persona già in pensione il pagamento non può essere rateizzato in quanto il riscatto comporta un incremento immediato della pensione: in questo caso l’intera somma deve essere pagata entro 60 giorni.
Per tutti gli iscritti ai diversi fondi amministrati dall’INPS, per le domande di riscatto dei titoli universitari di studio presentate a partire dal 1° gennaio 2008, il pagamento rateale può avvenire in un massimo di 120 rate senza interessi.
Analoga rateizzazione è prevista anche per il riscatto del servizio civile su base volontaria e per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione noto come “pace contributiva”.
Le tipologie di riscatto
Le principali tipologie di riscatto sono:
- riscatto dei corsi di studio ai sensi dell’articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
- riscatto dei corsi per diplomi di tecnico fisioterapista, tecnico della riabilitazione, infermiera/e professionale, ostetrica, assistente sociale, tecnico in logopedia, vigilatrice d’infanzia, educatore professionale (riservato agli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG);
- riscatto dei periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (articolo 8, comma 6, legge 274/1991);• riscatto dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (alta formazione artistica, musicale e coreutica);
- riscatto per costituzione di rendita vitalizia riversibile di contributi omessi e caduti in prescrizione (articolo 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338);
- riscatto dei periodi di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ante 1° aprile 1996 (articolo 51, legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564);
- riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei (articolo 7, decreto legislativo n. 564/1996);
- riscatto dei periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a part-time (articolo 8 decreto legislativo n. 564/1996);
- riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura delle pensioni (articolo 8, comma 19, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468);
- riscatto degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari (articolo 1, comma 198 legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- riscatto dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009;
- riscatto di periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia (articolo 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero;
- riscatto dei periodi di assenza facoltativa per maternità collocati al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35 comma 2, 26 marzo 2001, n. 151);
- riscatto del periodo di congedo per la formazione (articolo 5, comma 5, legge 8 marzo 2000, n. 53);
- riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (l’articolo 1, comma 126, legge 213 2023);
NOTA BENE
La convenienza del riscatto va valutata non soltanto ai fini del perfezionamento del requisito per la prestazione pensionistica, ma anche sotto il profilo fiscale, in quanto l’onere, a seconda della tipologia di riscatto può essere fiscalmente deducibile o detraibile.
Il decreto-legge n. 4/2019 ha inoltre introdotto, per gli assicurati la facoltà di riscattare la laurea dei periodi di studio universitari determinando l’onere sulla base del minimale di reddito previsto nella gestione artigiani e commercianti (18.415,00 euro, nel 2024).